Sentenza 8 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini della sussistenza o meno del reato di cui all'art. 3-bis L. 31 maggio 1965, n. 575, può assumere rilievo la sola impossibilità sopravvenuta di versare la cauzione imposta dal giudice della prevenzione, non anche l'impossibilità originaria, che può essere fatta valere unicamente nell'ambito dello stesso procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2008, n. 7165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7165 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 08/01/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 5
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 039235/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RP PP, N. IL 18/07/1914;
avverso SENTENZA del 19/03/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12.7.2002 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava AN GI, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di arresto, avendolo ritenuto responsabile della contravvenzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, per avere omesso di versare la somma di L.
20.000.000, impostagli a titolo di cauzione dalla Sezione misure di prevenzione del predetto Tribunale, in occasione della applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno di anni due in quanto ritenuto indiziato di appartenenza ad associazione camorristica.
Con sentenza del 19.3.2003 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato RP GI propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col proposto gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 43 c.p., e L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, nonché violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione.
In particolare rileva la difesa che l'imputato, in sede di appello, con il primo motivo di gravame aveva chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto non essendo stata raggiunta la prova dell'omissione del prescritto versamento a titolo cauzionale. Ciò in quanto il teste di accusa, pur affermando che nessun pagamento era stato effettuato tramite il modello F23, aveva rilevato che il prescritto versamento poteva essere effettuato anche secondo modalità differenti;
orbene, in relazione a siffatta deduzione, nessun accertamento era stato effettuato dagli organi inquirenti, e la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità dell'appellante assumendo che nessuna prova aveva fornito lo stesso di tale versamento, operando quindi una inammissibile inversione dell'onere della prova.
Ed ha altresì rilevato la difesa che nel predetto giudizio di appello aveva chiesto inoltre l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituiva reato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato medesimo, ed aveva fornito la prova dell'impossibilità economica di esso appellante il quale, a seguito del sequestro dell'intero patrimonio immobiliare e finanziario di famiglia, non aveva avuto la materiale possibilità di versare la somma impostagli a titolo di cauzione. A fronte di tale rilievo la Corte territoriale aveva ritenuto che la illegittimità dell'imposizione in quanto esorbitante le effettive possibilità economiche dell'interessato poteva essere fatta valere solo mediante l'impugnazione del provvedimento adottato dal giudice delle misure di prevenzione, evidenziando altresì che doveva ritenersi non rilevante l'indisponibilità di risorse da parte dell'imputato. Siffatta motivazione doveva ritenersi palesemente erronea in quanto basata su una vera e propria presunzione di colpa, nonché manifestamente illogica in quanto fondata su una argomentazione meramente assertiva in ordine alla non conducenza della dedotta indisponibilità di risorse economiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quel che riguarda infatti la sussistenza del fatto ascritto al RP osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il predetto non aveva effettuato il versamento della cauzione impostagli con il provvedimento di applicazione della misura di sorveglianza di P.S., non risultando pervenuto in Cancelleria il prescritto modello F23. La circostanza che tale versamento avrebbe potuto essere effettuato anche in altro modo assume i caratteri e la connotazione di una deduzione difensiva che, al fine di escludere la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, avrebbe dovuto essere asseverata mediante la dimostrazione della effettuazione di tale versamento attraverso le suddette diverse modalità. Non ci troviamo pertanto in presenza di una inversione dell'onere della prova, chiaramente inammissibile, bensì in presenza di una contestazione di reato basata su un elemento negativo (il mancato versamento della cauzione comprovato dalla mancata ricezione del predetto modello F23), a fronte della quale incombeva all'imputato l'onere di fornire la prova, qualora tale versamento fosse stato in qualsiasi altro modo effettuato, dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento impositivo della misura di prevenzione. Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi che la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza del fatto ascritto all'imputato, ha correttamente applicato le regole della logica ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, di talché sotto tale profilo il provvedimento impugnato si sottrae ai rilievi ed alle censure mosse con il proposto gravame.
E del pari manifestamente infondato è l'ulteriore rilievo con il quale la difesa ha lamentato la erroneità dell'impugnata sentenza che aveva ritenuto la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato in questione. Sul punto ritiene il Collegio che, con riferimento alla impossibilità di adempiere alla obbligazione del versamento di cauzione imposta dal Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione con il provvedimento applicativo della misura, si impone la necessità di una distinzione tra impossibilità originaria ed impossibilità sopravvenuta. Ciò anche alla luce della ricostruzione dell'istituto operata dalla Corte Costituzionale con decisione del 19.6.1998 n. 218, laddove il giudice delle leggi ha evidenziato come la determinazione da parte del Tribunale, con il provvedimento di prevenzione, della somma da versare a titolo di cauzione in vista di una "efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte" deve tener conto, ai fini della determinazione dell'entità della cauzione, oltre che dei provvedimenti di sequestro e confisca che siano stati adottati, a norma dell'art. 2 ter, della medesima legge, nei confronti del proposto o del sottoposto a misura di prevenzione relativamente ai suoi beni di origine illegale, anche delle condizioni economiche del prevenuto.
Ciò significa che il Tribunale competente per l'applicazione delle misura di prevenzione, nell'imporre l'obbligo di versare una determinata cauzione e nel determinare l'entità della stessa, ha operato una valutazione globale delle condizioni economiche dell'interessato.
Orbene, alla stregua di quanto sopra non può fondatamente dubitarsi che i rilievi e le contestazioni circa l'entità di tale cauzione e circa la conseguente impossibilità - laddove questa si ritenga esistente già all'atto di imposizione della cauzione - di ottemperare all'ordine di versamento imposto dal Tribunale, possono e devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del suddetto procedimento di prevenzione.
In assenza di alcun rilievo in tal senso, una volta spirato il termine fissato dal Tribunale competente per la applicazione della misura di prevenzione, l'inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione configura il reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4, che si è ormai perfezionato in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato (Cass. sez. 6^, 16.2.2005 n. 9219). Diversa è la situazione che viene a determinarsi in caso di dedotta impossibilità sopravvenuta di versare la detta cauzione. Ed invero in tal caso, se pur il soggetto può chiedere al Tribunale competente per l'applicazione delle misura di prevenzione, ai sensi della L. n. 575 del 1965, cit. art. 3 bis, comma 8, la revoca, anche parziale, della cauzione impostagli, ben può dedurre anche nel procedimento penale la materiale impossibilità sopravvenuta, dovuta ad indisponibilità economica non preordinata o colposamente determinata, a versare la cauzione, muovendoci in tema di situazioni o fatti nuovi non potuti rilevare all'atto della applicazione della misura cautelare patrimoniale, in quanto verificatisi successivamente.
Posto ciò rileva il Collegio che nel caso di specie il ricorrente ha evidenziato l'impossibilità economica a versare la detta cauzione a causa dell'avvenuto sequestro dell'intero patrimonio immobiliare e finanziario, facendo pertanto riferimento ad una causa di impossibilità coeva alla imposizione della cauzione e deducibile quindi nella competente sedes materiae, ossia dinanzi al Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione il quale, per come detto, oltre a tener conto dei provvedimenti di sequestro e confisca adottati, opera una valutazione globale delle condizioni economiche del prevenuto ai fini della determinazione dell'entità della cauzione.
Ed in relazione a tale rilievo la Corte territoriale, oltre a ritenere la tardività della deduzione sotto il profilo che avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito del procedimento di prevenzione, ha comunque compiutamente motivato evidenziando che la difesa non aveva fornito "la prova dell'impossibilità dell'imputato di adempiere all'obbligo di versamento della cauzione, tale non potendosi ritenere la sola affermazione dell'avvenuto sequestro della società e dei titoli facenti capo al AN".
Appare di conseguenza evidente, ed il rilievo assume carattere decisivo ponendo in chiaro risalto la manifesta infondatezza del ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi, in quanto la Corte territoriale, dopo avere richiamato l'indirizzo giurisprudenziale per cui l'impossibilità di versare la cauzione può essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione, ha comunque disatteso sotto il profilo della carenza probatoria l'assunto dell'imputato di non essere in grado di depositare la somma determinata col decreto applicativo della misura di prevenzione personale, di talché la sentenza impugnata trova, in tale ulteriore argomentazione concernete la mancanza di prova in ordine alla dedotta impossibilità dell'imputato di adempiere al suddetto obbligo di versamento, autonoma e adeguata base giustificativa. E tale argomentazione, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, non si pone in contrasto con le fondamentali regole ermeneutiche poste dal legislatore in materia di onere della prova, ove si osservi che il Tribunale, sezione misure di prevenzione, nel provvedimento impositivo della suddetta cauzione, pur dando atto del sequestro di beni della società e di titoli riconducibili alla disponibilità del prevenuto, aveva ritenuto l'importo della cauzione proporzionato alle condizioni economiche personali economiche dello stesso. A fronte della suddetta valutazione, il rilievo relativo alla assenza di colpa in relazione al successivo inadempimento assume anche in tal caso i caratteri di una controdeduzione difensiva che, al fine di escludere la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, avrebbe dovuto essere asseverata mediante la dimostrazione della effettività della dedotta situazione di impossibilità economica.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 8 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008