Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
È abnorme il provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale in sostituzione della sentenza non depositata a causa della mancata redazione della motivazione per la morte del giudice che aveva pronunciato la decisione e pubblicato il dispositivo, quando lo stesso è adottato senza esperire il procedimento di cui all'art. 546, comma secondo, cod. proc. pen., e consiste nella mera riproduzione del dispositivo e delle indicazioni contenute in una delibera adottata sul tema dal Cons. Sup. Magistratura. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'abnormità funzionale deriva dall'inidoneità di un siffatto provvedimento presidenziale a divenire irrevocabile o ad essere eseguito).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2014, n. 36378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36378 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 28/05/2014
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 890
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 23789/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC AR, n. Antibes (Fra) 20.10.1986;
avverso la sentenza 482/2010 Tribunale di Sanremo del 17/12/2012;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Villoni Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. Aniello R., che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Sanremo, in composizione monocratica, affermava la responsabilità di CH AR in relazione a due episodi di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro
2.000,00 di multa, previo riconoscimento del fatto di lieve entità di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5.
La sentenza veniva successivamente depositata in data 26/02/2013 priva di motivazione e sottoscrizione da parte del giudice che l'aveva pronunciata, atteso che questi, in persona del dott. Purpura, era deceduto il giorno 18/02/2013 senza avere provveduto a redigere la minuta.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso immediato per cassazione l'imputato ai sensi dell'art. 569 c.p.p., deducendo carenza assoluta di motivazione, comportante nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorrente ha proposto ricorso immediato per cassazione (art. 569 c.p.p., comma 1) avverso una sentenza emessa dal Tribunale di
Sanremo all'esito del giudizio di primo grado, deducendone la carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La sentenza è stata, infatti, pubblicata mediante lettura del dispositivo (art. 545 c.p.p.) in data 17/12/2012, ma il decesso del giudice, intervenuto nelle more della redazione, ha indotto il Presidente della Sezione Penale a depositare un documento privo di motivazione, previa concisa spiegazione delle relative ragioni e sottoscrizione dal medesimo apposta.
Ciò premesso, è consapevole il collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che la mancata redazione della motivazione della sentenza, a causa di un qualsiasi impedimento del giudice che ha adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, è equiparabile all'omessa motivazione e non determina pertanto l'inesistenza della pronuncia ma la sua nullità, rilevabile solo se dedotta mediante impugnazione (Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888; Sez. 2 n. 45255 del 22/11/2007, Terranova, Rv. 238514; Sez. 6 n. 48431 del 20/11/2008, P.G. in proc. Contino, Rv. 242138 tutte susseguenti a Cass. Pen. Sez. U n. 3287 del 2009).
Vale, tuttavia, osservare che l'atto in questione - consistente ripetersi nel mero dispositivo accompagnato dalle indicazioni prescritte dalla Delibera emanata sul tema dal CSM in data 24 ottobre 2007 e dalla sottoscrizione del Presidente del Tribunale - non può essere in alcun modo essere parificato ad una sentenza, sia pure affetta da vizi tali da configurare la categoria della inesistenza, secondo quanto ritenuto da altra giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. Sez. 3, sent. n. 27965 del 13/07/2007, Butera;
Sez. 3, sent. n. 35109 del 28/04/2004, PG in proc. Basile;
Sez. 6 sent. n. 916 del 2004; Sez. 2, sent. n. 5223 del 17/10/2000, Pavani;
Cass. lav. sent. n. 4881 dell'8/10/1985, Monacelli
contro
Inps). Non provenendo, infatti, dal suo autore, ne' essendo stato esperito il procedimento di cui all'art. 546 c.p.p., comma 2, il documento depositato in Cancelleria era e resta l'originario dispositivo unito ad un provvedimento presidenziale, il quale proprio per le ragioni evidenziate dal Presidente della Sezione Penale, non potrebbe mai divenire irrevocabile o essere eseguito, determinando l'effetto di porre l'intero procedimento in posizione di stallo per abnormità funzionale.
Ne deriva l'esperibilità del ricorso in Cassazione per rimuovere l'impedimento, altrimenti irrimediabile, all'esercizio dell'azione penale attraverso un annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sanremo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014