Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La mancanza della redazione della motivazione della sentenza, per un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la decisione e pubblicato il dispositivo, determina la nullità della sentenza, che è rilevabile soltanto nell'eventuale giudizio di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2007, n. 45255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45255 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1197
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 013813/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV LV, N. IL 21/01/1941;
avverso SENTENZA del 08/03/2002 TRIBUNALE di ROSSANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
1.1. Con sentenza emessa sull'accordo delle parti in data 18/3/2002 il G.M. di Rossano applicava, sull'accordo delle parti, nei confronti di OV TO e di MA SI, imputati dei reati di cui agli artt. 632, 633 e 639 bis c.p., la pena di mesi uno e 14 gg. di reclusione, convertita nella pena pecuniaria di Euro 1.704,00. 1.2. Ha proposto ricorso per cassazione OV TO, lamentando violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c). Il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione, che non risulta ancora depositata dal giudicante, osservando che la sentenza di patteggiamento non si sottrae alla norma di cui all'art. 125 c.p.p., n. 3; chiede in subordine dichiararsi la prescrizione.
2. Il presente ricorso prospetta una situazione che già si è presentata per altre decisioni del giudice Vito MASI del Tribunale di Rossano, il quale non ha depositato le motivazioni di sentenze relative a numerosi processi già decisi, come quello all'esame;
perciò il presidente del Tribunale di Rossano ha disposto "il deposito dei fascicoli penali già oggetto di sequestro da parte del Procuratore della Repubblica di Salerno", relativo alle cause deliberate dal predetto magistrato, ivi inclusa quella nei confronti dell'odierno ricorrente;
agli atti vi è, dunque, in riferimento a quest'ultima, un documento, formato dal cancelliere, contenente l'intestazione della sentenza, i nominativi degli imputati, le imputazioni, l'indicazione delle conclusioni delle parti e la copia del dispositivo, letto alla pubblica udienza del 18/3/2002. Orbene ritiene il Collegio che non vi sia ragione per discostarsi dal principio affermato in sede di decisione di analoghi ricorsi (cfr. Cass. Pen. sez. 2, 6 giugno 2004, n. 23547; Cass. Pen. sez. 2, 7 aprile 2004, n. 20280), secondo cui la mancata redazione della motivazione, per un qualsiasi impedimento del giudice che abbia adottato la relativa decisione e pubblicato il dispositivo, determina la nullità della pronuncia stessa, dovendosi equiparare all'omessa redazione della sentenza e risultando tale nullità rilevabile solo nell'eventuale giudizio di impugnazione.
È appena il caso di aggiungere che non rileva che la sentenza sia stata emessa su accordo delle parti, dal momento che il Giudice investito del patteggiamento non è sottratto all'obbligo di motivazione, la quale va svolta nei termini di cui dell'art. 444 c.p.p., comma 2. La sentenza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Rossano.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rossano.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007