Sentenza 20 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10°3 LA CORTE SUPREMA DI ASSA, Oggetto SE INE40PHONE 7COM01 ILE USUCAPIONO Composta dagi Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8837/00 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron.1588 Dott. NN SETTIMJ Consigliere Rep. 286 MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Lucio Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: SA NA, AR AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, che li difende unitamente all'avvocato BOGDAN BERDON, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AC GI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NICOLA MUSCOLO, giusta delega in 2002 atti;
avverso la sentenza n. 26/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 03/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Trieste PA Giovani chiedeva il riconoscimento, ex articolo 1159 bis c.c., della proprietà della P.T. 245 pc 1485/2 e 1489/2 di IN ( di proprietà tavolare dei coniugi EG GI e LE AR e della loro figlia EG NA ) asserendo di possedere in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 15 anni i detti beni immobili. Avverso la pretesa del PA i proprietari iscritti proponevano opposizione ex lege 346/1976 e il pretore rilevava la propria incompetenza per valore. La causa veniva riassunta innanzi al tribunale di Trieste il quale - esple- tata c.t.u. ed assunta prova per interrogatorio e testi - accoglieva la domanda del PA e respingeva la spiegata opposizione. Avverso la detta sentenza LE AR e EG NA, in proprio e quali eredi di EG GI, proponevano appello al quale resisteva il PA. Con sentenza 3/2/2000 la corte di appello di Trieste rigettava il gravame os- servando: che nella comparsa conclusionale le appellanti avevano dedotto l'inesistenza dei requisiti voluti dalla legge 346/1976 per l'acquisto della proprietà mediante usucapione abbreviata;
che tale questione era nuova po- sto che con l'atto di appello era stata formulata l'eccezione del mancato ri- spetto dei requisiti voluti dalla citata legge limitatamente al solo elemento temporale;
che peraltro, in assenza di specifico gravame circa la sussistenza degli altri requisiti prescritti, sul punto si era formato il giudicato interno;
che era generica la locuzione "la sentenza è frutto di errata interpretazione dei fatti, nonché di norma di legge ovvero di falsa applicazione delle mede- sime"; che tale locuzione, contenuta nell'atto di appello, non poteva che ri- ferirsi alle singole censure mosse con il gravame le quali si risolvevano in una critica dell'analisi degli elementi probatori effettuata dal tribunale;
che le dette censure erano infondate;
che, riesaminati gli elementi probatori ac- quisiti, doveva ritenersi corretta la loro valutazione da parte del tribunale. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trieste è stata chie- sta da EG NA e AR LE con ricorso affidato a cinque motivi. PA NN ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso EG NA e AR LE denuncia- no violazione dell'articolo 1159 bis c.c. e della legge 346/1976. Ad avviso delle ricorrenti la corte triestina erroneamente ha affermato che l'atto di ap- pello sarebbe stato circoscritto alla sola eccezione di carenza dell'elemento temporale e non anche alla sussistenza degli altri requisiti voluti dalla legge 346/1976 per l'acquisto della proprietà rurale mediante l'usucapione abbre- viata. Secondo la EG e la AR il thema decidendum in ordine all'esistenza o meno dei requisiti dalla legge 346/1976 è fisiologicamente legato all'opposizione al ricorso di riconoscimento di proprietà rurale: sin dalla fase camerale e durante tutta la fase contenziosa, dopo l'opposizione al ricorso, si discute solo sui detti requisiti. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione di legge soste- nendo che, in difetto di gravame, sussisterebbero comunque i presupposti per il ricorso ex articolo 363 c.p.c. atteso che la speciale normativa per la piccola proprietà rurale (legge 3/12/1971; d.P.R. 29/9/1973 n.601 ) deve es- sere correttamente applicata a prescindere dalla posizione delle parti. Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell'articolo 329 c.p.c. e motivazione contraddittoria, deducono che l'unico capo della sentenza di primo grado di accoglimento della richiesta di usucapione spe- ciale ex articolo 1159 bis c.c. -non poteva formare oggetto di giudicato in- terno essendo stato oggetto di appello e non di acquiescenza che opera solo nel caso in cui l'accettazione del provvedimento risulti in modo non equivo- co dall'atto di impugnazione. Nella specie il giudicato interno ( avente ad oggetto non una mera argomentazione, ma un capo non impugnato idoneo a comportare una soccombenza) non può essersi formato sul detto unico capo della sentenza impugnato totalmente perché gravato dalla eccezione di di- fetto dell'elemento temporale. Tale eccezione imponeva di per sé il rigetto di una pretesa “usucapione agraria": la corte di appello ha quindi confuso l'articolo 346 c.p.c. con l'articolo 329 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso (indicato come terzo ) la EG e la AR denunciano violazione dell'art. 346 c.p.c. sostenendo che i motivi di appello erano stati esposti con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata: le argomentazioni svolte era- no certamente idonee sia ad incrinare il fondamento logico e giuridico della decisione appellata, sia a consentire al giudice di identificare tutti i punti da し riesaminare. Peraltro l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire Con il quinto motivo ( indicato come quarto) le ricorrenti denunciano vio- lazione dell'art. 2 della legge 346/1976, dell'art. 1159 bis c.c., della legge 1102/1971, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. Secondo la EG e la AR con l'atto di appello era stata censurata la sentenza di primo grado per mancanza della res habilis, ossia di oggetto idoneo per l'usucapione spe- ciale che è un istituto finalizzato allo sviluppo del lavoro agricolo e può ave- re ad oggetto solo un immobile destinato ad attività produttiva agricola. La sentenza impugnata ha quindi violato la normativa speciale per la piccola proprietà rurale applicandola ad un immobile urbano: infatti un edificio con pertinenze affittato a terzi ed un laboratorio, con forno, per la lavorazione del pane, non realizzano l'ipotesi della "piccola proprietà rurale”. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdi- pendenza riguardando tutte, quale più quale meno e sotto vari aspetti e pro- fili, la questione relativa all'individuazione dell'ambito e dei limiti del giu- dizio di secondo grado al fine di accertare le tematiche che, nel caso di spe- cie, la corte di appello era tenuta ad esaminare. Occorre osservare che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l'articolo 342 c.p.c. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano stato oggetto di specifici motivi di gra- vame i quali assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione del riesame devoluto e di indicare le ragioni concrete di esso. La norma citata è rivolta al assicurare l'esigenza che l'atto di appello sia di per sé idoneo all'individuazione dei temi della controversia e delle que- stioni poste all'esame del giudice di secondo grado. Alla stregua dei detti motivi specifici si determina l'ambito del giudizio di appello con conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di questo è chiamato ed è tenuto a pronunciare. L'effetto devolutivo dell'appello è quindi fissato dai motivi dell'impugnazione. La specificità dei motivi esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime: alla parte volitiva dell'appello si deve sempre accompagnare una parte argomentativa che con- futi e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Al fine della sussistenza del requisito della specificità dei motivi richiesto dal citato articolo 342 c.p.c. devono essere indicati, nell'atto di appello, gli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza di primo grado non essendo sufficiente il semplice e generico richiamo alle difese svolte in primo grado. I motivi di impugnazione devono peraltro essere specificati nell'atto intro- duttivo e non nel corso del giudizio di appello. Ciò posto va evidenziato che nella fattispecie in esame dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) dei vizi denunciati - risultano le seguenti circostanze: a) con il ricorso ex lege 346/1976 PA NN chiese al pretore di Trie- ste di emettere il decreto di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione dei descritti fondi rientranti “nella previsione della legge per la regolarizzazione del titolo presso la piccola proprietà contadina”: -b) i EG proposero opposizione a detto ricorso relativo a "terreni e manufatti “ – sostenendone "l'irritualità e l'infondatezza"; c) con la sentenza di primo grado il tribunale rigettò l'opposizione dei Le- ghissa ponendo a base della pronuncia quanto emerso dalle prove testimo- niali raccolte (con riferimento, tra l'altro, al pascolo di una CC ed alla coltivazione di una vigna ), dalla disposta c.t.u. e dall'interrogatorio formale del PA ed affermando che quest'ultimo aveva "dimostrato di aver usuca- pito le realità in oggetto ai sensi dell'articolo 1159 bis c.c. (1. 346/76 )”; d) con l'atto di appello le EG chiesero la riforma dell'impugnata sen- tenza lamentando l'errore commesso dal tribunale nell'interpretare le risul- tanze della c.t.u. e delle dichiarazioni rese dai testi e ribadendo la contesta- zione circa l'asserito possesso "insufficiente a far maturare l'usucapione della realità" non risultando "maturati i 15 anni del possesso pacifico, pub- blico, esclusivo ed ininterrotto" (pagina 4 dell'atto di gravame). Da quanto precede emerge con evidenza che, come rilevato dalla corte di appello, le EG, con i motivi specificamente articolati nell'atto di gra- vame avverso la sentenza del tribunale, si astennero dal sollevare questioni in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo della concreta destinazione all'attività agricola dei beni immobili in questione. Il detto requisito deve ritenersi accertato dal giudice di primo grado e non oggetto di specifica contestazione da parte delle appellanti nell'atto di gravame relativo solo alla sussistenza del requisito temporale del possesso idoneo alla usucapione: con siffatta esclusiva specifica deduzione le appellanti avevano fissato i limiti dell'oggetto del giudizio di secondo grado che la corte di merito non poteva oltrepassare. Il giudice di secondo grado, quindi, non poteva occuparsi della sussistenza o meno del sopra precisato requisito oggettivo senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum non essendo la detta questione (prospettata dalle EG solo nel corso del giudizio di appello) compresa neppure implicitamente nel tema del dibattito. Quanto precede è sufficiente - alla stregua dei principi di diritto sopra enun- a legittimare la pronuncia del giudice del gravame sanzionanteciati - l'estraneità della problematica in discorso al thema decidendum devoluto alla sua cognizione. Il convincimento della corte di merito, secondo cui l'impugnazione riguardava esclusivamente il requisito temporale del posses- so, è ineccepibile essendo correttamente ancorato alle specifiche deduzioni contenute nell'atto di appello e riportate nella sentenza impugnata. Non sussistono quindi le violazioni di legge denunciate nei motivi di ri- corso, né la questione della concreta destinazione all'attività agricola del fondo in contestazione – questione non proposta nei motivi di appello - può - essere prospettata ed esaminata in questa sede: se così fosse l'obbligo impo- sto dalla legge di impostare l'impugnazione su motivi specifici verrebbe completamente posto nel nulla. Al riguardo è appena il caso di precisare che, contrariamente a quanto so- stenuto dalle EG nel secondo motivo di ricorso, non è di certo ravvisa- bile nel caso in esame una sorta di potere di ricorso nell'interesse della legge che è previsto soltanto dall'articolo 363 c.p.c. per il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 65,30 oltre € 1.000,00 a titolo di onorari. Roma 17 ottobre 2002 Il consigliere estensore Il presidente Правам IL CANCELLERE 01