Sentenza 3 gennaio 2003
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- 1. La disciplina francese in materia di geolocalizzazione: una decisione del Conseil constitutionnel dopo la sentenza HKhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Decisione n. 2021-930 QPC del 23 settembre 2021 Per leggere il provvedimento, in lingua francese, clicca qui. 1. Premessa In Francia l'utilizzo delle tecniche di geolocalizzazione[1] in ambito penale è attualmente disciplinato dagli artt. 230-32 a 230-44 del Codice di procedura penale (c.p.p.)[2]. Dette disposizioni sono state introdotte ad opera della legge n. 2014-372 del 28 marzo 2014, approvata nell'intento di conformare la legislazione interna ai dettami della Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) e della Cour de cassation riguardanti la tutela della vita privata (v. par. 2). Punto cardine delle problematiche inerenti la disciplina francese sulla geolocalizzazione è la …
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Leggi di più… - 4. Agenzia Delle Entrate Accerta Deduzione Indebita Spese Di Sponsorizzazione Sportiva: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché alcune spese di sponsorizzazione sportiva sono state considerate indeducibili? In questi casi, l'Ufficio presume che i costi sostenuti non siano realmente inerenti all'attività aziendale, o che si tratti di spese gonfiate o simulate, finalizzate ad abbattere il reddito imponibile. La conseguenza è il recupero delle imposte, con applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: vi sono strumenti difensivi per dimostrare l'effettiva natura pubblicitaria delle spese. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta le spese di sponsorizzazione sportiva – Se non vi è un contratto scritto che regoli …
Leggi di più… - 5. La disciplina francese in materia di geolocalizzazione: una decisione del Conseil constitutionnel dopo la sentenza HKhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2003, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2003 |
Testo completo
I T T I E R I E N D N O I O E Z I I A Z L R A L R T R O S A I P B J G I E A R R D NO00 00 1 / 0 3 PUBBLICA ITALIAN A U A E T Q A E N T T E A E I S R G E G E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T O A Oggetto S M EQUA RIPARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE EX L. 89/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G. N. 7314/02 Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Cron. 2 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 30/09/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
EL CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato STEFANO SPINELLI, :::::::d rappresentats e difende unitamente Hall 'avvocato PIETRO FIORAVANTI, giusta delega a margine 2002 del controricorso;
1719 - controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il21/12/01 (№ 304/01. R.G.AA.CC.). udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 30/09/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
delega fir naudito per il resistente 1'Avvocato Romano che chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO che il Ministro della Giustizia ha impugnato per cassazione il decreto, in data 21 dicembre 2001, della Corte di appello di Genova, che lo ha condannato a cor- rispondere a CE CE la somma di otto mi- lioni di lire a titolo di "equa riparazione", ex art. 2 1. 2001 n. 89, del danno morale conseguente alla ecces- siva durata reputata superiore a quella "ragionevole" di un giudizio civile, intentato dal medesimo Baroncel- 1993 1 e non ancora conclu- li nel febbraio per ottenere il risarcimento di asseriti danni da 50, incidente stradale;
che, con l'unico complesso motivo dell'odierno ri- 2 corso 1'Avvocatura dello Stato, denunciando violazione del citato art. 2 1. 89/01 e dell'art. 2043 c.c. nonchè vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., addebita in sostanza alla Corte territoriale di aver triplice- mente errato: a) nell'assumere un concetto "assoluto" del "termine di ragionevole durata del processo", desumen- done l'asserita violazione in base unicamente ad un da- to cronologico astratto prescindente dai criteri all'uopo indicati nella cd. legge "pinto"; b) nel prescindere, altresì, dalla indagine sull'elemento psicologico, del dolo o colpa, a suo av- viso necessario per dar luogo a responsabilità dell'autorità procedente;
c) nell'affermare, infine, solo apoditticamente esistente il danno suscettibile di indennizzo;
che l'intimato si è costituito con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO che la prima censura è destituita di fondamento;
che, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura ricorrente, la Corte di Genova ha cor- rettamente assunto, in premessa, una nozione non già assoluta e rigida, legata al mero dato cronologico, bensì relazionale e concreta della ragionevole durata del processo in questione. E, proprio sulla base dei 3 -- criteri enunciati dalla legge 89/01, ai fini della sua rilevazione (complessità del caso;
comportamento delle parti e del giudice), ha, con specifico riferimento al- la fattispecie al suo esame, conseguentemente, ritenuto che l'arco di tempo - di nove anni entro cui si era svolto il giudizio di primo grado fosse di quattro anni eccedente la durata ragionevole dello stesso, in ragio- ne della (non complessa) sua natura e contento, dipen- dendo dall'eccessivo intervallo (sia pur condizionato da esigenze organizzative) tra le varie udienze che avevano scandito l'iter della procedura;
che del pari infondata è la seconda doglianza in ragione della già sottolineata natura indennitaria, e non risarcitoria (cfr. sentenze nn 11046, 11987/2002) della fattispecie sub art. 2 della legge in esame, cui pertanto è estraneo ogni elemento soggettivo di respon- sabilità dell'Autorità. La cui indagine a torto, quin- di, si lamenta omessa dai giudici a quibus;
che a non diversa sorte va incontro anche il resi- duo terzo motivo della impugnazione;
che, infatti, se è pur vero che il danno da ecces- siva durata del processo, suscettibile di equa ripara- zione, non è "in re ipsa", ma va dimostrato dal richie- dente, vero è altresì che la prova correlativa può es- sere assolta, soprattutto con riguardo al danno non pa- 4 trimoniale (di che unicamente, nella specie, si discu- te), anche con presunzioni (attraverso, cioè, un ragio- namento di tipo inferenziale, basato su massime di co- mune esperienza (cfr. Cass. 2002 n. 11987); come quelle cui correttamente ha fatto riferimento la Corte genove- se;
che il ricorso va integralmente, pertanto, respin- to%;B che attesa anche la novità delle questioni tratta- te, sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma, 30 settembre 2002. Il Presidente Il Consigliere esterso: (Mario Rosario Morellat (Antonio Saggio) Aut . Wh CANCELLIERE Domenicu Mazzak Some I T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T I E N R O N I I Prima Sezion O Z I D A Z E Dej uitate in Canc R A I T R L S I A L --3 GEN. 20032 P G I O E R B CANC ERE R A A A U D Q A E T E T T p. A E N I G E R G E S CORTE SUPREMA CASSAZIONE T E O A S Si attesta la registrazione presso l'Agenzia M -delle Entrate di Roma 2 il 5-2 2003 serie 4 al n.4998 *8காயதகவாக versate €129.11. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) W EU (F. Pego Scarpmol