Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
In tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l'obbligo di puntuale motivazione soltanto quando esclude la circostanza, non anche quando la ritiene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2009, n. 36915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36915 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 02/07/2009
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 2016
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 42193/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 7.10.2008;
nei confronti di:
BR AE, n. in Napoli il 17.4.1987;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso il rigetto del ricorso.
Non comparso il difensore dell'imputato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 24 gennaio 2008 il Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena - condannava AF LL a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui agli artt. 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, con la recidiva reiterata infraquinquennale. Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 7 ottobre 2008, escludeva la contestata recidiva e conseguentemente riduceva la pena inflitta dal primo giudice, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, denunziando:
a) "violazione di legge per mancata osservanza dei limiti della cognizione del giudice di appello". Deduce che "l'atto di impugnazione presentato avverso la sentenza del giudice forlivese era limitato ai soli motivi concernenti la responsabilità penale dell'imputato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, senza in alcun modo investire il punto della decisione concernente l'applicazione della recidiva reiterata e aggravata contestata". Soggiunge che "non può ravvisarsi nella specie l'ipotesi di connessione di tale questione con quella concernente la determinazione della pena, punto investito dallo specifico motivo proposto dall'imputato, attesa la mancanza in tal senso di quel vincolo di connessione essenziale logico-giuridico che soltanto può estendere la cognizione del giudice di appello ai punti della sentenza non investiti direttamente dal gravame ...";
b) il vizio di motivazione "in ordine alla mancata applicazione della recidiva contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado": la Corte territoriale si è limitata a ritenere che "può peraltro elidersi, stante la facoltatività del disposto ex art. 99 c.p., comma 4, l'aumento applicato dal G.U.P.", e mediante tale proposizione "certamente non può ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione ..., essendo questa palesemente priva di qualsiasi contenuto".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le proposte doglianze non sono condivisibili.
Quanto al primo motivo di censura, invero, l'art. 99 c.p.p., comma 1, stabilisce che, in tema di recidiva, l'imputato "può essere sottoposto ad una aumento di un terzo della pena da infliggere ...";
il comma 2 prevede che "la pena può essere aumentata fino alla metà" nelle ipotesi ivi previste;
il comma 3 prevede che, "qualora concorrano più circostanze ira quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà"; il comma 4, infine, sancisce "l'aumento della pena" nei casi in cui il recidivo commetta altro delitto non colposo.
La recidiva, quindi, influisce, come si vede, direttamente sulla determinazione della pena, e quindi sul definitivo trattamento sanzionatorio;
il relativo aumento "può", dunque, essere disposto o escluso dal giudice, che esercita al riguardo un potere discrezionale.
Ciò posto, è ben noto che, ai fini della individuazione dell'ambito di cognizione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 597 c.p., comma 1, per punto della decisione deve intendersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte o implicitamente ritenute nella motivazione. Ne consegue che, una volta che il giudice di secondo grado sia investito, come nella specie, del punto concernente il trattamento sanzionatorio, ritenuto incongruo dall'appellante, egli non viola il principio devolutivo allorché ridetermina la pena in misura ritenuta più congrua rispetto al commesso reato (e quindi in sottesa applicazione delle regole generali di cui all'art. 133 c.p.) mediante la esclusione motu proprio dell'aumento di pena per la recidiva, applicato dal primo giudice: in tal guisa, infatti, il giudice dell'appello ridetermina la pena, pur sempre nell'ambito del punto oggetto di gravame e del motivo di doglianza fatto valere in ordine alla sua definitiva congruità.
Quanto al secondo profilo di censura, v'è da considerare che la norma da facoltà al giudice non di escludere la circostanza, ma solo di non apportare gli aumenti di pena che da essa possono conseguire. Ne consegue che l'obbligo di puntuale motivazione sussiste quando la recidiva venga esclusa, non anche quando venga ritenuta (Cass., Sez. 2, 12 aprile 1983, Querzola, RV 161468; id., Sez. 6, 9 novembre 1984, Faraccio, Rv 167732. E nella specie, proprio per la determinazione di una "pena base più congrua" la Corte territoriale ha ritenuto che possa "elidersi ... l'aumento applicato dal G.U.P.".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009