Sentenza 23 ottobre 2001
Massime • 1
La designazione quale difensore di ufficio di un legale diverso da quelli di turno secondo la tabella formata dal consiglio dell'ordine forense d'intesa con il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, non implica nullità riconducibile all'art. 178 lett. C) cod. proc. pen., poiché la prescrizione della nomina nell'ambito e secondo l'ordine della tabella mira alla miglior reperibilità dei difensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, ma non incide sull'assistenza tecnica a cura di un difensore di ufficio assicurata dalla legge all'interessato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate all'art. 97 cod. proc. pen. ed all'art. 29 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 mediante la legge 6 marzo 2001, n. 60).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2001, n. 45915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45915 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORGIO DI IORIO - Presidente - del 23/10/2001
1. Dott. PIETRO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. " NC DE RA " N. 4777
3. " US D'IC " REGISTRO GENERALE
4. " DO ZA " N. 13403/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI US, n.
Avverso l'ordinanza in data 29/1/2001 del Tribunale di Roma in veste di G.E.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza Letta la requisitoria del Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA
Avverso l'ordinanza in epigrafe - con la quale è stata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con n. 2 sentenze del pretore di Roma e con sentenza della corte di appello di Roma a US SI - quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 666, n. 3, C.P.P. e 28 disp. att. C.P.P., perché nell'avviso dell'udienza camerale, notificato il 22/12/2000, la nomina a difensore d'ufficio dell'avv. Barbara Matta non aveva assolto alla prescrizione di quest'ultima disposizione - secondo cui il nominativo del difensore di ufficio dev'essere comunicato senza ritardo - in quanto il predetto legale, come aveva precisato all'udienza, non era iscritto nell'albo degli avvocati, requisito, questo, indispensabile per la difesa dinanzi al tribunale collegiale, ed a nulla rilevava il fatto che, a seguito di tale precisazione, il tribunale avesse provveduto a nominare altro difensore di ufficio abilitato: ciò si risolverebbe in una nullità assoluta ed insanabile dell'intero procedimento ai sensi dll'art. 178, n. 1, C.P.P., consistente nella assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la sua presenza;
2) violazione degli artt. 97 C.P.P. e 29 disp. att. C.P.P., poiché la nomina del difensore di ufficio, avvenuta all'udienza in sostituzione dell'avv. Matta non abilitato, sarebbe stata effettuata in palese violazione dei criteri di individuazione dei difensori di ufficio, che dovrebbe avvenire necessariamente mediante l'estrazione dagli appositi elenchi predisposti dai consigli degli ordini forensi o, nella ipotesi di designazione al di fuori dell'ambito della tabella, indicando le ragioni della deroga nell'atto stesso di designazione;
pertanto la predetta nomina sarebbe illegittima integrando ulteriore nullità del procedimento ex art. 179, cm 1, C.P.P.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Come è stato esattamente rilevato dal P.G., deve ritenersi insussistente l'eccepita nullità assoluta, in quanto all'interessato venne nominato un difensore d'ufficio e la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale fissata con la indicazione della nomina, in mancanza del difensore di fiducia, ha realizzato comunque la finalità perseguita dalla norma, che è quella di rendere edotto l'interessato che si può avvalere della facoltà di designazione del difensore di fiducia. Egli, quindi, venuto a conoscenza della data di udienza camerale, anziché rimanere inerte, bene avrebbe potuto provvedere a nominare detto difensore per la sua assistenza e difesa. Il fatto, poi, che all'udienza sia stato nominato altro difensore di ufficio in sostituzione di quello indicato nell'avviso, perché non abilitato al patrocinio dinanzi al tribunale collegiale, è valso comunque a garantire il SI della necessaria assistenza connessa alla partecipazione obbligatoria del difensore, il quale, peraltro, non ha inteso usufruire di un termine per lo studio degli atti - attesa verosimilmente la semplicità della questione di cui era stato investito il giudice - malgrado la manifesta disponibilità del tribunale a concederlo. Non si vede, pertanto, come la mera sostituzione del difensore di ufficio, giustificata dall'erronea designazione del sostituito, possa implicare la nullità assoluta denunciata dal ricorrente, sebbene la sostituzione sia stata proprio funzionale al fine di evitare che egli venisse privato dalla obbligatoria assistenza tecnica;
mentre la prospettata violazione dell'art. 28 disp. att. C.P.P. - che prescrive l'obbligo della tempestiva comunicazione all'interessato della nomina del difensore d'ufficio "con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia" - va esclusa perché, come precisato innanzi, la comunicazione fatta ha raggiunto lo scopo perseguito dalla norma, ed in ogni caso l'eventuale violazione non integra un'ipotesi di nullità sanzionabile.
Manifestamente infondata è poi la seconda censura per pretesa violazione dell'art. 29 disp. att. C.P.P., essendo tale norma formulata essenzialmente in funzione dell'esigenza di assicurare la reperibilità dei difensori di ufficio ed anche la regolare distribuzione delle nomine fra quelli iscritti nell'apposito elenco predisposto dal consiglio dell'ordine forense: l'eventuale violazione della disciplina ivi prevista non ha alcuna incidenza sulla posizione soggettiva dell'imputato, sempre che gli venga assicurata come per legge la difesa di ufficio, ne' quindi può assurgere nullità riconducibile nella previsione dell'art. 178 C.P.P.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2001