Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, prevista dal combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., è applicabile anche al reato di frode informatica aggravato per essere stato il fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, se tale aggravante concorre con quella prevista dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 281
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 032317/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) RT ER N. IL 19/10/1947;
2) IL TT N. IL 25/05/1951;
3) AT EP N. IL 20/08/1955;
4) SS AN N. IL 10/04/1949;
avverso SENTENZA del 21/04/2008 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO AN;
lette le conclusioni del p.g. in sede tese all'annullamento con rinvio limitatamente alla revoca del sequestro ed alla omessa confisca dei beni;
Lette le memorie difensive proposte nell'interesse dell'Agenzia delle entrate di Palermo in persona del Direttore Generale pro tempore;
di BE ER e di IA US, quest'ultima anche di replica alla requisitoria del PG in sede.
OSSERVA
Avverso la sentenza in data 21.4.2008 del Tribunale di Palermo che, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato, tra gli altri, a RT ER, IL TT, AT EP e SS AN, il primo agendo nella qualità di p.u. come dipendente dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Palermo e gli altri in qualità di privati corruttori, in ordine ai reati, tra l'altro, di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., art. 640 ter c.p., comma 2, (frode informatica), con le aggravanti del fatto commesso con abuso della qualità di operatore "del sistema e in danno di Ente pubblico, la pena nella misura concordata, disponendo la restituzione ai predetti imputati dei beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, ritenendo non applicabile il disposto di cui all'art. 640 quater c.p., in materia di confisca ex art. 322 ter c.p., ricorrendo l'ipotesi del fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, ordinando, per l'effetto, la restituzione di tali immobili ai rispettivi aventi diritto, il PM presso il Tribunale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione.
A motivi del gravame, detto Ufficio requirente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 322 ter, 319, 321, 640 ter e 640 quater c.p., posto che, a suo avviso, "contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola di esclusione prevista dall'art.640 quater c.p., secondo il quale le disposizioni dell'art. 322 ter c.p., non si applicano nell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, non può che riferirsi al caso in cui quella appena menzionata sia l'unica circostanza aggravante ad effetto speciale concretamente ravvisabile e non invece qualora, come nella fattispecie in esame, detta circostanza concorra con una di quelle previste dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1). In ogni caso, ad avviso del PM ricorrente, beni sequestrati dovevano essere confiscati in relazione al delitto di cui agli artt. 8l cpv., 319 e 321 c.p., contestato a tutti gli imputati, a nulla rilevando che il provvedimento di sequestro preventivo risultasse adottato in esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 640 ter c.p., posto che tale misura cautelare reale rappresenta una misura di sicurezza anche non necessariamente presuppone lo stesso sequestro quando i beni siano, come nel caso di specie, altrimenti individuabili al momento in cui si deve procedere alla sua applicazione". Di qui l'esigenza di confiscare i beni riconducibili al profitto derivato per i corruttori e quale prezzo del reato per il p.u. corrotto in relazione a quanto contestato ai predetti.
Ciò premesso, ritiene questa Corte opportuno premettere il necessario e corretto inquadramento della questione nei termini anche letterali, oltre "che logici, tracciati dalla normativa richiamata in specie con riferimento alla confiscabilità (obbligatoria) dei beni sottoposti a sequestro preventivo in relazione a quelli costituenti prezzo o profitto del reato di cui è ... richiamo ex art. 322 ter in combinato disposto con l'art. 640 ter e quater c.p..
Va innanzitutto ribadito il principio di diritto secondo cui la fattispecie novellamente tracciata ex art. 640 ter c.p. (c.d. frode informatica) (cfr. L. n. 547 del 1993) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il "sistema informatico" di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Pur trattandosi di una materia piuttosto tipicizzata da numerosi aspetti di novità interpretativa di essa, resta il fatto che, anche secondo la prevalente dottrina in termini, il reato de quo altro non sarebbe che una ipotesi specifica di quello della truffa, di guisa che, per tutto quanto non specificamente previsto dall'art. 640 ter c.p., l'inquadramento della frode informatica nell'ambito della figura generale della truffa - come peraltro risulta anche dai lavori preparatori alla L. n. 537 del 1993 - permette di utilizzare ragionevolmente gli schemi sinergicamente tipicizzanti il reato predetto ex art. 640 c.p., ed i relativi aspetti di questo quali aggravanti specifiche della norma in parola.
Tanto vale a spiegare la ratio legis giustificante i termini cui fa riferimento l'espressa eccezione richiamata dall'art. 640 quater c.p., con l'esclusione dell'ipotesi " in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema" agli effetti dell'applicabilità dello art. 322 ter c.p. ai fini della cennata misura della confisca obbligatoria ("è sempre ordinata la confisca") dei beni costituenti prezzo o profitto del reato. È chiaro, quindi, che, quando, come nella specie, il fatto è stato commesso anche in pregiudizio dello Stato o di altro ente pubblico, "scatta" il ragionevole "coinvolgimento" dell'intero richiamo all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, come testualmente operato dal tenore dell'art. 640 ter c.p., comma 2, di guisa che l'espressione "ovvero" non si traduce in una imprescindibile "alternatività", agli effetti della richiamata "esclusione" di cui all'art. 640 quater c.p., bensì in un'opportuna Integrazione a tutela della stessa ratio legis informante la richiamata lettura del delitto sub species rispetto al quadro del "genus", cui si appartiene il delitto di truffa ex art. 640 c.p.. Di qui la fondatezza della prima doglianza del ricorrente PM, sicché la esclusione della confiscabilità dei beni sequestrati per il solo fatto che la contestata aggr.te dell'abuso della qualità di operatore non consentisse il richiamo all'art. 322 ter ai fini della confisca di tali beni, si propone quale patente violazione di, legge, in costanza della contestata e ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, (in danno di ente pubblico - Agenzia delle entrate di Palermo).
Tale decisione rende superflua l'ulteriore doglianza del ricorrente in tema di obbligatorietà della confisca dei beni sequestrati in costanza della contestata ipotesi di corruzione propria ex artt. 319 e 321 c.p., a prescindere dal fatto che, come esattamente rilevato anche dalla difesa del RT, è pacifico, come testualmente riferito anche nell'impugnata sentenza, che il sequestro dei beni emesso il 2.5.07 dal GIP in sede si riferisse solo al reato di cui all'art. 640 ter c.p., ancorché agli imputati sia stata applicata la pena concordata anche per il delitto di corruzione loro contestato. Resta, infine, da non. trascurare il criterio correttamente informante i termini del quantum dei beni assoggettabili a confisca, ossia in rapporto al prezzo del reato e profitto dello stesso, in relazione, rispettivamente, al RT ed agli altri interessati al presente ricorso, nella lettura imposta dall'art. 322 ter c.p., in combinato disposto con l'art. 640 quater c.p., agli effetti della confisca per equivalente.
S'impone, al riguardo il richiamo al provvedimento genetico della misura reale disposta dal GIP di Palermo, significando che il sequestro preventivo dei beni, strumentale, come nella specie, alla confisca anche "per equivalente", deve opportunamente impegnare il Tribunale decidente ad una necessaria quantificazione relativa alla misura reale cennata in rapporto ai soggetti interessati alla vicenda e raggiunti dalla impugnata decisione del Tribunale palermitano ex arti. 444 c.p.p., limitatamente alla denegata confisca dei beni sequestrati.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente al diniego della confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. È appena il caso, infine, di rilevare la manifesta infondatezza delle argomentazioni dedotte dalla difesa del AT con la memoria in atti, posto che ogni limite alla conoscibilllfcà della materia del decidere, riferita alla "tipicizzazione" del giudizio di "patteggiamento", trova il suo intuibile superamento nell'obbligatorietà ex lege della misura della confisca in esame, ex art. 322 ter in relazione all'art. 640 ter e quater c.p., dei beni oggetto del sequestro preventivo in atti e, come tale, non patteggiabile, nel seno di escluderla dalla pena applicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della confisca e rinvia per nuovo: giudizio su tale capo al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2009