Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 2
In tema di restituzione delle cose sequestrate, il principio secondo il quale la competenza a provvedere sulla richiesta proposta dopo l'archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, si applica anche al giudice di pace, in base alla disciplina generale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000. non derogata dall'art. 19 dello stesso decreto, che regola i poteri del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari.
Costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, investito, dopo l'archiviazione del procedimento, di una richiesta di restituzione delle cose sequestrate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché provvedere direttamente ai sensi dell'art. 676, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 224
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO E. - rel. Consigliere - N. 50617/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l'ordinanza n. 358/2011 GIUDICE DI PACE di CASSINO, del 15/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cassino per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 26/09/2012 il Giudice di Pace di Cassino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti n. 2480/2011 R.G.N.R. e rigettato l'istanza del pubblico ministero relativa al provvedimento di sequestro, restituendo gli atti alla procura per i provvedimenti di competenza ex art. 263 c.p.p., comma 5; su sollecitazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino a provvedere sul sequestro probatorio, il Giudice di pace ha emesso in data 15/10/2012 ordinanza con cui ha restituito gli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di competenza.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata previo accertamento della sua abnormità. Il ricorrente assume che, in data 2/07/2011, si è verificato un sinistro stradale:
in detto sinistro era rimasto coinvolto un veicolo il cui conducente era in prognosi riservata;
il veicolo era stato sottoposto a sequestro probatorio e, rimasti ignoti gli autori del reato, il 15/12/2011 il pubblico ministero aveva inoltrato al Giudice di pace richiesta di archiviazione e di provvedimento su quanto in sequestro;
successivamente, essendo pervenuta istanza di dissequestro della parte in data 18/09/2012, il pubblico ministero la aveva trasmessa all'Ufficio del Giudice di pace per unione agli atti, ma in data 26/09/2012 era stato emesso decreto di archiviazione con rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero;
sollecitata nuova pronuncia di dissequestro, il Giudice di pace aveva rigettato l'istanza e trasmesso gli atti al pubblico ministero con il provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cassino per l'ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, applicabile anche al procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace in virtù del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro spetta, dopo la definizione del procedimento con archiviazione, al Giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 19/02/2009, Maniago, Rv. 243046).
2.1. L'art. 263 cod. proc. pen. non contiene riferimento alcuno al provvedimento di archiviazione ma, al comma 6, stabilisce che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione. Il potere conferito al pubblico ministero di disporre il dissequestro è, per altro verso, limitato dall'art. 263 c.p.p., comma 4, alla fase delle indagini preliminari, alla quale il decreto di archiviazione pone termine.
2.2. Si tratta di un principio di carattere generale, al quale non deroga la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 19 che regola i poteri del Giudice di pace nel corso delle indagini preliminari. Secondo tale principio generale, quando alla restituzione della res non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato definito (nel senso che non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato non può fare altro che rivolgersi al giudice dell'esecuzione. E detto principio deve necessariamente riguardare anche il provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione.
3. Va, poi, rilevato che il ricorso ha per oggetto un provvedimento del Giudice di pace che, una volta archiviato il procedimento, anziché provvedere nel merito sulla richiesta di dissequestro, con provvedimento suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (qualora il Giudice per le indagini preliminari provveda in funzione di giudice dell'esecuzione, è corretto il ricorso alla disciplina contemplata dall'art. 676 c.p.p., comma 1, alla stregua del quale il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine ... alla restituzione delle cose sequestrate e procede a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, vale a dire senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, contro la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore), ha restituito gli atti al pubblico ministero. In relazione a tale provvedimento non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, sicché l'impugnazione del provvedimento in esame in tanto può essere dichiarata ammissibile in quanto la si ritenga affetta da abnormità, perché il proposto ricorso per Cassazione costituirebbe l'unico rimedio per espungerla immediatamente dall'ordinamento. La lunga elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7 del 26/4/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 11 del 9/7/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 23 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv.217244; Sez. U, n. 4 del 31/1/2001, P.M. in proc. Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 22909 del 31/5/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163) ha chiarito quali sono le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando: a) che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
b) che l'abnormità dell'atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cosiddetta regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.
3.1. L'assenza di criteri uniformi d'identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema ( Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239).
4. Ciò posto, riprendendo sul punto la giurisprudenza di questa Corte, deve osservarsi che la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso che qui occupa - in quanto atta a determinare una stasi del procedimento - costituisce provvedimento abnorme legittimamente impugnato dal magistrato requirente con ricorso per cassazione. Il Giudice di pace avrebbe, nel caso in esame, dovuto provvedere in funzione di giudice dell'esecuzione, in base alla disciplina contemplata dall'art. 676 c.p.p., comma 1. 5. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Cassino per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Cassino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014