Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7376
CASS
Sentenza 6 febbraio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di restituzione delle cose sequestrate, il principio secondo il quale la competenza a provvedere sulla richiesta proposta dopo l'archiviazione del procedimento spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione, si applica anche al giudice di pace, in base alla disciplina generale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000. non derogata dall'art. 19 dello stesso decreto, che regola i poteri del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari.

Costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, investito, dopo l'archiviazione del procedimento, di una richiesta di restituzione delle cose sequestrate, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché provvedere direttamente ai sensi dell'art. 676, comma primo, cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7376
    Data del deposito : 6 febbraio 2014

    Testo completo