Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
L'identificazione delle fattispecie in cui è consentita, ex art. 23, legge n. 56 del 1987, l'assunzione dei lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine va effettuata avendo riguardo al contratto collettivo applicabile al rapporto, che reca la specifica previsione delle ipotesi nelle quali, in considerazione delle particolari esigenze di settore, è apponibile il termine (Nella specie - alla quale, 'ratione temporis', non era applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001 - la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva fatto riferimento alle specifiche ipotesi di assunzione a termine previste dall'art. 25 del Ccnl del 1995 per il settore tessile, escludendo la possibilità di avere riguardo all'art. 10 dell'accordo interconfederale del 1988, in quanto quest'ultimo recava una clausola meramente programmatica in materia di contratti di lavoro a termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2003, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Aldo - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANALI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Persiani, Silvano Piccininno e Pietro Giuliani e presso lo studio dei primi elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo n. 9, giusta procura per atto notar Renzo Rossi in data 11 aprile 2000 (n. repertorio 178437);
- ricorrente -
contro
TO IN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Chiarito e Vincenzo Gutterez, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Costantino Marin 27, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Monza-Sezione Lavoro n. 2709 del 1 febbraio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.
3857/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Silvano Piccininno e Dino Valenza (per delega dell'avv. Gutterez);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. LI NI conveniva in giudizio dinanzi al PR-Giudice del Lavoro di Monza la s.p.a. "Canali" esponendo che la cennata società l'aveva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato senza che ricorresse alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 1 della legge n. 230/1962 e/o dal c.c.n.l. delle aziende tessili (art. 25 del contratto collettivo del 1995) applicabile ed applicato al dedotto rapporto di lavoro. La ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro che, previa declaratoria dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, avesse voluto accertare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comminatole e, conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrarla nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito.
La s.p.a. "Canali" si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito PR accoglieva il ricorso come dinanzi proposto e - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Monza (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza appellata, così provvedeva: "a) condanna la "Canali" s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate dall'appellante dal giorno del licenziamento, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
b) respinge le ulteriori doglianze dell'appellante; e) compensa le spese del grado".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: -) "non v'è dubbio, che l'intervento della contrattazione collettiva di settore non sia affatto successiva alla proroga disposta con l'accordo del 20 gennaio 1993 delle disposizioni d'interesse di cui al precedente accordo dell'88, posto che il c.c.n.l. di settore del 1991, conteneva sul punto disposizioni identiche a quelle del successivo del 1995"; -) "la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, una volta contenuta nelle sole disposizioni della legge n. 230/1962, che consentiva la deroga al principio generale della durata indeterminata del rapporto di lavoro, solo in ben precisi ed individuati casi e nel rispetto di determinate forme, è stata ormai da tempo innovata, oltre che dalla legge n. 79/1983, anche dalla successiva legge n. 56/1987, che, fermi restando l'intera disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e lo spirito di cui alla legge cardine n. 230 cit., consente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 23, altre e non meglio specificate ipotesi di contratto di lavoro a termine, demandandone peraltro la concreta individuazione, nei limiti di una predeterminata percentuale di lavoratori, al contenuto 'dei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale'";
-) "la norma, pur se di portata apparentemente generale, non consente affatto la totale liberalizzazione del contratto a termine, neppure nel solo limite di una prefissata quota percentuale di lavoratori, ma;
poiché inquadrata all'interno dell'originario sistema della l. n. 230 cit., deve comunque essere riferita a casi specifici individuati e predeterminati dalla contrattazione collettiva, là dove questi appaiono di volta in volta, rispondenti alle concrete esigenze produttive e/o d'impresa"; -) "quanto detto trova piena corrispondenza ed attuazione nella successiva contrattazione collettiva, dove appunto i contraenti hanno individuato i casi, che possiamo definire 'aggiuntivi', di consentito ricorso al contratto a termine (vedi ad esempio l'elencazione contenuta nell'art. 25 del c.c.n.l. di settore), rispondenti a puntuali e specifiche esigenze del settore"; -) "ne segue che, ove si volesse ritenere, superando tra l'altro anche il dato testuale dell'art. 23, che affida la deroga in questione al contratto di lavoro, la previsione di cui all'art. 10 lett. a) dell'accordo 1988, quale fonte di immediata attuazione della facoltà attribuita alla contrattazione collettiva dall'art. 23 della l. n. 56/1987, non potrebbe che concludersi per la sua nullità, perché, il suo contenuto, riferito a casi aggiuntivi di natura soggettiva (tutti i lavoratori oltre i 29 anni iscritti nelle liste di collocamento), di indubbia portata generale e del tutto disancorata dalla valutazione di concrete esigenze aziendali, verrebbe di fatto a confliggere con la legge n. 230 cit., espressamente richiamata dal legislatore, anche in sede di novella";
-) "si deve, pertanto, ritenere che la previsione di cui all'art. 10 lett. a) dell'accordo 1988, proprio al fine di evitare la scure della sopra dedotta nullità, non possa essere interpretata quale norma contrattuale di immediata applicazione, ma che debba considerarsi solo quale intesa programmatica, per la cui concreta attuazione ed operatività, è necessario che i soggetti destinatari, e cioè le parti contrattuali, caso per caso e quindi con riferimento alla situazione del singolo settore od anche dell'ancor più limitata esigenza locale, vi facciano esplicito riferimento, così dimostrando l'avvenuta valutazione della rispondenza della prescelta deroga, alle concrete esigenze produttive e/o aziendali cui verrà applicata"; -) "nella specie, per la legittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro della NI, non sarebbe stato invero neppure sufficiente un generico richiamo all'accordo 1988, all'interno del c.c.n.l. di settore del 1995 (che, peraltro, non lo contiene), in quanto la previsione di cui all'art. 10 lett. a) dell'accordo cit., per essere operativa e quindi legittimamente applicabile dalla "Canali" s.p.a., avrebbe dovuto essere esplicitamente contenuta nell'elencazione di cui all'art. 25 del contratto, che per l'appunto individua tutti i casi di possibile ricorso al contratto a termine nello specifico settore".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Canali" propone ricorso affidato a quattro motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimata LI NI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunciando "violazione dell'alt. 23 della legge n. 56/1987 in relazione all'art. 39 Cost., nonché vizi di motivazione" - censura la decisione impugnata perché "al di là del dato testuale (con riferimento ai soli contratti collettivi nazionali o locali) non può essere affermata in termini assoluti (e cioè, prescindendo dai contenuti delle clausole collettive) l'esclusione degli accordi stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative dall'ambito di applicazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987". Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 in relazione all'art. 1 della legge n. 230/1962, nonché vizi di motivazione" - censura "la tesi accolta nella sentenza impugnata secondo cui l'art. 23 della legge n. 56/1987 si sarebbe limitato ad estendere le ipotesi preesistenti di ricorso al contratto a termine misconoscendo, così, erroneamente il senso del richiamo - operato dal cit. art. 23 - alla contrattazione collettiva ed il ruolo di fonte normativa ad essa affidata dalla legge".
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 23 della legge n. 56/1997 in relazione agli artt. 1372 e 1704 cod. civ., nonché vizi di motivazione" - addebita al Tribunale di Monza "di avere negato qualsiasi efficacia obbligatoria e, a fortiori, normativa alle clausole dell'accordo interconfederale 1988 in ordine alla individuazione della fattispecie convenzionale di contratto a termine ... (per cui) è incorso, da un lato, nella violazione dei più consolidati principi in tema di efficacia normativa degli accordi interconfederali e, dall'altro, ha finito con l'adottare una motivazione, oltreché artificiosa, chiaramente contraddittoria con l'affermata esclusione di un potere di individuazione di ipotesi convenzionali di ricorso al contratto a termine da parte della autonomia collettiva confederale".
Con il quarto motivo la società ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 1362, primo e secondo comma, cod. civ." - censura la sentenza impugnata "laddove i giudici monzesi hanno affermato che la mancanza di recepimento della specifica fattispecie soggettiva dei lavoratori ultraventinovenni ad opera del c.c.n.l. del 1995 comporti l''inoperatività' della clausola dell'art. 10 lett. a) dell'a.i., del 1988, facendo in tal modo cattivo governo delle norme citate nell'interpretare la volontà contrattuale delle parti sia del contratto collettivo sia dell'accordo interconfederale ... in violazione del 'criterio di collegamento' e della valutazione del 'comportamento complessivo delle parti'".
2/a - I primi due motivi di ricorso come dinanzi proposti - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati con riferimento alla posizione fattuale accertata nei seguenti termini: LI NI è stata assunta dalla s.p.a. Canali con contratto a tempo determinato della durata di "un anno" in qualità di "operaia addetta alle pulizie generali" e alla scadenza di detto termine la società datrice di lavoro ha ritenuto cessato il rapporto di lavoro;
per la regolamentazione del cennato rapporto le parti si sono rifatte al "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende tessili" - che, all'art. 25, prevedeva nuove ipotesi di contratti di lavoro a termine in attuazione dell'art. 23 punto 1 della legge n. 56/1987 - e fra dette ipotesi espressamente tipizzate non era da ricomprendere il tipo di rapporto summenzionato -; l'art. 10 lett. a) dell'"accordo interconfederale 18 dicembre 1988" avrebbe previsto, secondo la società ricorrente, la possibilità di inquadrare il contratto, nella specie intercorso, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
2/b - Al fine dell'esatta individuazione del contenuto e della portata della normativa di legge e contrattuale-sindacale applicabile nella specie, occorre precisare - in questo correggendo parzialmente ex art. 384, capoverso, cod. proc. civ. la motivazione della sentenza impugnata - che: a) la legge n. 230/1962 - che abrogava la previgente disciplina sul contratto a termine sancita dall'art. 2097 cod. civ. - sottoponeva la stipula del contratto a tempo determinato (mantenuto come "eccezione" rispetto alla "regola" del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) a rigorosi vincoli formali;
b) su tale legge si è innestata la legge n. 56/1987 che delegava alla contrattazione collettiva l'identificazione di ulteriori ipotesi (rispetto a quelle legislativamente previste) di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro;
c) l'art. 23 della legge n. 56/1987 aveva così inteso rimuovere il limite legale posto dall'art. 1 della legge n. 230/1962 a condizione che le nuove ipotesi di rapporto lavorativo a termine fossero individuate dal contratto collettivo e che, sempre in sede di contrattazione sindacale, venisse stabilito un tetto massimo di contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato (ed. clausola di contingentamento); d) in tema di identificazione delle fattispecie nelle quali era consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 56/1987 operavano sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge n. 230/1962 e si inserivano nel sistema da questa delineata specie sotto il profilo sanzionatorio (Cass. sez. un. n. 10343/1993). A questo punto non può tralasciarsi di menzionare che tale impianto legislativo "nazionale" - inteso a contemperare le diverse esigenze di considerare il contratto a termine (e, quindi, per sua natura "precario") come ipotesi eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato (e, quindi, "con garanzia di stabilità") e, sotto differente aspetto, di considerare il lavoro a termine come strumento per temperare la crisi occupazionale - ha dovuto confrontarsi con la normativa della legislazione "europea", in particolare con la "direttiva 1999/70/CE" (relativa ali "accordo quadro" sul lavoro a tempo determinato concluso dai competenti organismi della Comunità Europea) dove si è sottolineata la necessità di provvedimenti dei paesi membri "per incrementare l'intensità occupazionale della crescita, specie mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, rispondente sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitivita". Proprio per dare attuazione alla cennata direttiva è stato emanato il d. lgs. n. 368/2001, che ha innovato profondamente la disciplina del rapporto a tempo determinato nel nostro ordinamento, abrogando espressamente nella sua interezza la legge n. 230/1962 e l'art. 23 della legge n. 56/1987 (così in forza del primo comma dell'art. 11
del citato decreto) - costituenti, come si è dinanzi constatato, l'ossatura della previgente regolamentazione del contratto a termine -, e che (ovviamente) non può riguardare (quale possibile ius superveniens) la decisione del presente giudizio, anche perché la nuova normativa entrerà comunque in vigore gradualmente in quanto conserveranno efficacia, fino alla scadenza dei rispettivi contratti collettivi ("e salvo diverse intese"), le clausole definite dai contratti collettivi circa i contratti a termine in base all'art. 23 cit. (così alla stregua del secondo comma dell'art. 11 del d. lgs. n. 368/2001). 2/c - Tanto premesso, allo stato della normativa legislativa attualmente vigente, il Tribunale di Monza ha correttamente ritenuto che per la specificazione dei nuovi tipi di contratti di lavoro a termine - che la contrattazione collettiva poteva introdurre ex art. 23 della legge n. 56/1987 rispetto alla più ristretta previsione contenuta nella legge n. 230/1962 - si doveva nella specie fare riferimento alla contrattazione collettiva specifica "rispondente a puntuali e specifiche esigenze del settore" e, in particolare, all'art. 25 del "c.c.n.l. dei dipendenti delle aziende tessili" contenente "una elencazione di casi aggiuntivi di consentito ricorso al contratto a termine".
Di conseguenza non sussiste violazione, da parte del Tribunale di Monza, dell'art. 39 della Costituzione in quanto - a parte la natura programmatica di tale norma costituzionale - del tutto legittimamente il Giudice può determinare quale contratto collettivo debba essere applicato nella specie (a maggior ragione quando entrambe le parti hanno indicato l'applicabilità al loro rapporto del contratto collettivo dello specifico settore di lavorazione). Quindi, sotto tale profilo, non sussiste alcuna violazione dell'art. 23 della legge n. 56/1987 perché, proprio in applicazione di tale norma, il Tribunale ha valutato le ipotesi di rapporti di lavoro a termine individuate dal contratto collettivo come dinanzi applicabile nella specie ed ha ritenuto che tra dette ipotesi non rientrasse il tipo di contratto intercorso tra le parti:
in ciò il Giudice di appello si è attenuto alla rigorosa applicazione della richiamata norma di legge astenendosi correttamente dal rifarsi a criteri di "politica legislativa" sostanzialmente alla base dei motivi di ricorso in esame. 2/d - Con riferimento, inoltre, ai denunziati "vizi di motivazione", la sentenza impugnata appare - con la precisazione dinanzi rimarcata - congruamente motivata e, nel decisum, immune da vizi logico- giuridici.
In ogni caso - a riprova dell'inammissibilità (comunque) delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5 c.p.c. - vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -;
c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Monza - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).
3 - Il terzo ed il quarto motivo di ricorso - da esaminare e valutare congiuntamente poiché intrinsecamente connessi attenendo entrambi a censure sulla violazione dei canoni ermeneutici in merito all'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro - si appalesano inammissibili.
Al riguardo si rileva che la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del "giudice del merito", le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Più in particolare le cennate censure debbono essere rigorosamente specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che - ripetesi - si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono i motivi di ricorso in esame che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dalla ricorrente, secondo le quali la lett. a) dell'accordo interconfederale 1988 avrebbe efficacia normativa - terzo motivo di ricorso - e, ancora (sempre come "opinione difensiva"), la cennata disposizione dovrebbe essere applicata nella specie nel senso che prevederebbe ipotesi aggiuntive e non alternative rispetto a quelle previste dall'art. 25 del c.c.n.l. (secondo quest'ultima previsione, invece, interpretato ed applicato dal Tribunale di Monza) - quarto motivo di ricorso -. Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello essa ricorrente si lamentava: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001:
secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative).
In ogni caso, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). 4. - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "CANALI" deve essere respinto e la società ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 16,00 (sedici/00) oltre a euro 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2003