Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 5239
CASS
Sentenza 15 dicembre 2016

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Massime1

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006 uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa soluzione interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva).

Commentario1

  • 1La particolare tenuità del fatto non si applica in materia di responsabilità amministrativa degli enti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019

    Il fatto La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, parzialmente riformava la decisione con la quale, il 29 giugno 2017, il Tribunale di quella città aveva affermato la responsabilità penale G.D.R. e della B. s.p.a., assolvendo il primo del reato di cui al capo b) dell'imputazione a norma dell'art. 131-bis c.p., ritenuto il fatto di particolare tenuità e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. L'imputazione concerneva, al capo a), la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, primo periodo, perchè il G., in qualità di procuratore delegato ambientale della società B. s.p.a, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2016, n. 5239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5239
Data del deposito : 15 dicembre 2016

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