Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2002, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA 0 2 2 13 /02 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 7.55. " 1.5 FEB. 2002 per diritti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il IL CANCELLIERE LA COR Oggetto LEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente e Relatore R.G. N. 18168/99 Dott. Franco PONTORIERI LLI Consigliere Cron. 5390 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep.
6.15 Dott. AN SETTIMJ Consigliere Ud.07/12/01 Dott. Giovanna SCHERILLO -- Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA Ордено: sul ricorso proposto da: visoluzione domiciliato in ROMA ZO GIANLUCA, elettivamente contrato. VIA COSTANTINO MAES 53, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO STORRI, difeso dagli avvocati NICOLA MAZZIA, LEONARDO BAUCINA, giusta delega in atti;
€155 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
CA OV;
DG724134 intimato avverso la sentenza n. 123/99 della Sezione distaccata TARANTO LECCE di Corte d'Appello di PARANTO, depositata il 09/03/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1674 udienza del 07/12/01 dal Presidente Dott. Franco -1- PONTORIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per del ricorso, in subordine, il suol'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato in data 19 ottobre 1995, Con atto IA conveniva in giudizio davanti al ZO tribunale di TARANTO, CA AN e premesso: che in data 28 luglio 1995 aveva stipulato con il CA un preliminare di vendita di un' azienda commerciale sita in TARANTO alla via Cagliari 112; che per l' acquisto aveva versato la somma di £. - 30.000.0000, - che, successivamente, il CA era rimasto inadempiente;
- che, a garanzia del proprio credito aveva conservativo sui ottenuto ed eseguito sequestro beni immobili di lui;
tutto ciò premesso, chiedeva che, accertato 1' inadempimento del convenuto venisse dichiarato risolto il contratto preliminare intercorso fra le parti, e, convalidato il sequestro, il CA fosse condannato a restituirgli la somma di lire trenta milioni, che aveva anticipato ed a risarcirgli i danni, occorrendo anche in via equitativa. Costituendosi in giudizio il CA deduceva che nessuna inadempienza poteva essergli addebitata 1 promissario avendo sin dall' inizio reso edotto il acquirente delle pendenze economiche che gravavano era ilsull' azienda e dedotto che inadempiente ZO chiedeva che, rigettata la domanda di lui, venisse dichiarato risolto il contratto per colpa dell' avversario con conseguente condanna dello stesso al pagamento della penale di trenta milioni prevista dal preliminare ed al risarcimento dei danni. Con sentenza del 20 gennaio 1998 il giudice unico del tribunale adito respingeva la domanda dell' attore ed in accoglimento di quella riconvenzionale dichiarava risolto il contratto per colpa dell' attore;
revocava il sequestro, compensava i rispettivi crediti e debiti e condannava il ZO al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello davanti alla Corte di LECCE sezione distaccata di TARANTO il ZO insistendo nelle proprie richieste mentre il CA, costituendosi, concludeva per la conferma della decisione impugnata. Con sentenza del 9 marzo 1999 , la Corte adita rigettava 1' appello e condannava il ZO alle maggiori spese. Affermavano i giudici di appello che, pur dovendosi 2 escludere che il rilascio forzoso dei locali dell' sarebbe stato determinato dal mancato azienda rispetto da parte del ZO dell' obbligo assunto scaduti non di pagare al locatore i canoni impegno egli abbia risultando che un siffatto assunto, tuttavia 1' inadempimento di lui era conseguente alle seguenti circostanze: 28 luglio la nel contratto preliminare del a) continuazione dell' esercizio dell' azienda nei vecchi locali era indicata come solo eventuale e subordinata al subingresso nel contratto di 11locazione in fase di trattazione "; b) la previsione che dovesse il ZO trattare direttamente con il locatore dell' immobile in cui era ubicata l' azienda, tale NO, trovava la sua giustificazione nel precedente atto di e I'transazione concluso fra il CA NO con il quale quest' ultimo aveva dato la sua disponibilità al rinnovo della locazione dei locali con la sola riserva di valutare le condizioni di solvibilità dell' acquirente;
c) il successivo mancato pagamento dei canoni scaduti dal quale scaturì 1' esecuzione dello sfratto è un fatto del tutto estraneo al rapporto negoziale fra le parti in causa atteso che lo 3 sfratto nei confronti del locatario moroso non poteva avere concreta influenza negativa sulle trattative di rinnovo che il ZO poteva avviare con 1' NO di cui però non vi era prova in atti;
d) il ZO era al corrente della transazione intercorsa fra il CA e l' NO essendo stata questa richiamata nella scrittura integrativa con la quale, peraltro, egli si era impegnato a l' atto definitivo distipulare comunque compravendita entro il 29 settembre 1995 senza poi giustificazione rispettarlo e senza addurre alcuna tribunale aveva OL fondata sicché esattamente il dichiarato la colpa contrattuale di lui. Avverso questa sentenza propone ora ricorso per Cassazione il ZO con un unico motivo contenente più censure. IL CA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando violazione degli artt. 1362, 1363, 1368, 1369, 1371, 1455 e 1460 C.C., nonché 1366, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della lail ZO contesta che controversia, dell' esercizio dell' azienda era continuazione previsto solo come eventuale e che egli potesse trattare con l' NO se prima il CA non avesse adempiuto a quanto previsto dalla clausola 4 della transazione. Aggiunge che solo ove il CA 10 avesse autorizzato a tacitare i creditori con la somma dovutagli del prezzo residuo ancora da versare sarebbe stato possibile tacitare NO. Sostiene, infine, che la Corte 1' il • criterio territoriale avrebbe violato interpretativo di cui all' art. 1362 C.c. per avere omesso di considerare il comportamento complessivo deldelle parti anche posteriore alla conclusione contratto e di valutare che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Le censure non sono condivisibili. Il ricorrente propone in sostanza una diversa valutazione della documentazione in atti rispetto a quanto ritenuto dalla Corte d' appello le cui conclusioni sono, contrariamente a quanto sostenuto giuridicamente e dal ZO, del tutto corrette coerenti sotto il profilo logico. La Corte territoriale, invero, rilevato che al momento del preliminare, che è del 28 luglio 1995, aveva, già sin dal 21 marzo 1995, il Pretore convalidato 1' intimazione di sfratto per mancato 5 pagamento della somma di £, 40.000.000 di canoni e che il Palazzo, quindi, ben conosceva la situazione, con la promessa di acquisto dell' azienda era stato subordinato al buon esito delle trattative in corso con il proprietario dei locali la sola continuazione in quell' immobile della prosecuzione dell' esercizio della stessa senza che ciò potesse in alcun modo condizionare la conclusione del contratto di compravendita éssendo " solo stato nel preliminare espressamente indicata eventuale la prosecuzione dell' esercizio come dell' azienda nei vecchi locali ". A fronte di tale testuale indicazione contrattuale correttamente è stato ritenuto, senza bisogno di ricorrere ad altre criterio interpretativo, chiara essendo la comune volontà delle parti, che lo sfratto non era da ritenersi incidente nei rapporti di compravendita ma soltanto sulla possibilità di proseguire l'attività aziendale in quei locali che era conseguente unicamente al buon esito delle trattative che intercorrevano tra il proprietario (NO) ed il nuovo acquirente ( il ZO ), di il quale ultimo non poteva, perciò, pretendere pagare i canoni scaduti con moneta spettante al per 1' venditore e da dedurre dalla somma dovuta 6 acquisto, essendo tanto al di fuori dei patti. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non provvedutova speseper le non avendo 1' intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. RQMA, 7 dicembre 2001 Fe tains 1 presideIl presidente est. from IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCERIA Roma 122.11 " IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania ZOPP 1. [ 160,10] 0 3 0 AGENZIA DI D $1.3 FEB 2003 Regist 6362 al n. CEN (euro p. 26. (Dottoce Il Responsable (DMM RACCHANI) 7