CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2023, n. 50694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50694 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ME, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 10/07/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO NI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, disponendosi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Firenze con ordinanza del 10 luglio 2023 (motivazione contestuale) ha accolto parzialmente la richiesta di restituzione del materiale sequestrato al OU, mantenendo il sequestro di un ciclomotore Yamaha "T-Max". 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge processuale, dal momento che Penale Sent. Sez. 6 Num. 50694 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/11/2023 l'art. 253 cod. proc. pen. contempla il sequestro per finalità probatorie alle quali sono estranee le esigenze cautelari volte a evitare il ripetersi di fatti delittuosi (per le quali esigenze soccorre il ben diverso istituto del sequestro preventivo, di competenza del giudice); per altro verso, le "finalità probatorie" indicate nel decreto di sequestro risultano del tutto generiche e non rispettose del necessario onere motivazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. OU ME è indagato per il reato di cui all'art. 73 i comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'illecita detenzione a fini di cessione di oltre 2.400 grammi di cocaina, occultata nel vano sottosella del suindicato ciclomotore. 0A, 2.1. L'ordinanza impugnata ha mantenuto il sequestro del mezz-c-11, E11-.1anto "tra tale bene e il reato è configurabile infatti uno stretto nesso pertinenziale, rilevatore della possibilità di ripetersi dell'attività delittuosa e quindi della non occasionalità del suo utilizzo, essendo peraltro in corso le indagini volte a verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attraverso detto mezzo". 3. Rileva il Collegio che il ciclomotore, in quanto "mezzo utilizzato per commettere il reato", potrebbe, ove ne fossero ritenuti sussistenti i presupposti, essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (non obbligatoria). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che a tal fine «è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale» (Sez 6, n. 17763 del 13/12/2018 - dep. 2019; Arrigo, Rv. 275886 - 01, che richiama, come precedenti "Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit;
nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso"). 4. Il sequestro oggetto del presente ricorso ha però natura "probatoria" e non preventiva e dunque la motivazione dell'ordinanza impugnata, che fa riferimento al rischio di reiterazione della condotta criminosa, non risulta congrua rispetto alla natura del vincolo reale. 4.1. Ciò premesso, rileva questa Corte che nel provvedimento del Tribunale del riesame si fa riferimento anche ad esigenze probatorie ("essendo peraltro in corso le indagini volte a verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attraverso detto mezzo") 2 che, però, risultano declinate in termini non adeguati. In particolare, non viene chiarito quale tipo di indagini debbano essere svolte e come esse si correlino rispetto alla finalità di accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consiglieretenso e Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO NI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, disponendosi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Firenze con ordinanza del 10 luglio 2023 (motivazione contestuale) ha accolto parzialmente la richiesta di restituzione del materiale sequestrato al OU, mantenendo il sequestro di un ciclomotore Yamaha "T-Max". 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge processuale, dal momento che Penale Sent. Sez. 6 Num. 50694 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 22/11/2023 l'art. 253 cod. proc. pen. contempla il sequestro per finalità probatorie alle quali sono estranee le esigenze cautelari volte a evitare il ripetersi di fatti delittuosi (per le quali esigenze soccorre il ben diverso istituto del sequestro preventivo, di competenza del giudice); per altro verso, le "finalità probatorie" indicate nel decreto di sequestro risultano del tutto generiche e non rispettose del necessario onere motivazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. OU ME è indagato per il reato di cui all'art. 73 i comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'illecita detenzione a fini di cessione di oltre 2.400 grammi di cocaina, occultata nel vano sottosella del suindicato ciclomotore. 0A, 2.1. L'ordinanza impugnata ha mantenuto il sequestro del mezz-c-11, E11-.1anto "tra tale bene e il reato è configurabile infatti uno stretto nesso pertinenziale, rilevatore della possibilità di ripetersi dell'attività delittuosa e quindi della non occasionalità del suo utilizzo, essendo peraltro in corso le indagini volte a verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attraverso detto mezzo". 3. Rileva il Collegio che il ciclomotore, in quanto "mezzo utilizzato per commettere il reato", potrebbe, ove ne fossero ritenuti sussistenti i presupposti, essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (non obbligatoria). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che a tal fine «è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale» (Sez 6, n. 17763 del 13/12/2018 - dep. 2019; Arrigo, Rv. 275886 - 01, che richiama, come precedenti "Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit;
nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso"). 4. Il sequestro oggetto del presente ricorso ha però natura "probatoria" e non preventiva e dunque la motivazione dell'ordinanza impugnata, che fa riferimento al rischio di reiterazione della condotta criminosa, non risulta congrua rispetto alla natura del vincolo reale. 4.1. Ciò premesso, rileva questa Corte che nel provvedimento del Tribunale del riesame si fa riferimento anche ad esigenze probatorie ("essendo peraltro in corso le indagini volte a verificare le modalità e circostanze del trasporto dello stupefacente attraverso detto mezzo") 2 che, però, risultano declinate in termini non adeguati. In particolare, non viene chiarito quale tipo di indagini debbano essere svolte e come esse si correlino rispetto alla finalità di accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consiglieretenso e Il Presidente