Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 2 80/0 1 E 6 N 8 5 9 O . 1 I I / N Z R 4 - / A A 6 R B 2 T T . . S U L I R . L B G P I A . E D . R R B T L OGGETTO A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T D D I 1 Imposta di registro: A S 3 E I N 1 agevolazioni;
piccola A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E R S . N proprietà contadina E I N E T S A A E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 19941/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 2690 Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Consigliere Dott. Mario CICALA Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 28.9.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 19941 R.G. 1998, proposto Richiesta copia studio -H-SOLE 24 ORE dal Sig. da 1300 per diritti L. BALDI ODOARDO, BALDI FELICINA, elettivamente domiciliati in 31 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Roma alla Circonvallazione Clodia 169, presso l'avv. Pier Giorgio LIBE 1500 BENIGNI, che li rappresenta e difende in virtù di procura, datata 4 CANCELLERIA novembre 1998, a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; - intimato costituito- per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 11538 Regionale del Lazio in data 25 giugno 1997, depositata col n. 305/33/97 il 13 ottobre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 28 settembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Martino per il resistente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del secondo. Svolgimento del processo AR e FE AL ricorsero contro l'avviso di liquidazione (art. 125381) con cui l'Ufficio del Registro di Roma aveva preteso l'ordinaria imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato il 14 luglio 1983, ritenendo i contribuenti decaduti dai benefici a favore della piccola proprietà contadina, per l'omessa presentazione, nel triennio, del certificato definitivo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai sensi della legge 153/1975. L'impugnativa - fondata sulla giustificazione del ritardo in dipendenza d'erronea interpretazione sulla formulazione della qualità da certificare -fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 767/22/95 del 14 novembre 1995. L'appello dell'Ufficio -che ha insistito sull'inosservanza del ètermine per la documentazione, stabilito a pena di decadenza - stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 25 giugno 1997, depositata col n. 305/33/97 il 13 ottobre successivo: in essa si afferma l'intervenuta decadenza, per 2 il decorso del triennio fra la data della registrazione dell'atto (14 luglio 1983) e quella della presentazione dell'attestato definitivo (metà novembre 1987). Per la cassazione ricorrono, articolando due mezzi, contribuenti, con atto notificato il 10 novembre 1998. L'Amministrazione, costituitasi, ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Denunziano i contribuenti: 1) l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio e la violazione di norme di diritto, affermando l'inammissibilità dell'appello, perché proposto con atto notificato il 31 maggio 1996, laddove il termine per impugnare, sospeso in virtù dell'art. 72 comma 2 del d.lgs. 546/1992, prendendo a decorrere dal 1° aprile 1996, sarebbe scaduto il 30 maggio;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 comma 2 n. 1 del d.P.R. 634/1972 e dell'art.
2-bis all. A allo stesso decreto, per essere decaduta l'azione della finanza col decorso del triennio dalla registrazione dell'atto (14 luglio 1983), risultando l'avviso di liquidazione notificato l'8 settembre 1997. Il ricorso è infondato. Nel primo motivo, sul presupposto della sospensione dei termini per impugnare la decisione di primo grado in vista dell'entrata in vigore della disciplina del nuovo contenzioso tributario, esattamente si afferma che il termine di sessanta giorni 'ex' art. 51 comma 1 del d.lgs. 546/1992 ha preso a decorrere, secondo il disposto del successivo art. 72 comma 2, dalla data 3 d'efficacia della normativa sopravvenuta, la quale, in applicazione dell'art. 80 comma 2 - in relazione all'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 403/1995, conv. nella legge 425/1995 - è quella del 1° aprile 1996. Ma da tale esatta premessa non si traggono le conseguenze imposte dalla disciplina generale sul computo dei termini processuali: trattandosi, infatti, di termine a giorni, va escluso dal computo stesso il giorno iniziale (art. 155 comma 1 c.p.c.), onde l'ultimo giorno utile risulta proprio il 31 maggio 1996, nel quale l'appello è stato proposto. Infondato il primo mezzo, quello restante si rivela inammissibile. La questione di decadenza, con esso formulata - prescindendo da ogni approfondimento -, si presenta invero nuova, per essere rimasta estranea al ricorso introduttivo - in realtà inteso a giustificare la tardiva produzione della documentazione 'definitiva' e per non risultare comunque materia del dibattito processuale in sede di merito. Il ricorso va, in definitiva, respinto. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 GEN. ZOUT Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000. turco CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Il Presidente II Cons. estensore Arnaldo Casano *Also Finocchia -Enrico Papa E T O C R IL CANCELLIERE C1 ਬਰਨ Amaldo Casano