Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
051 54/02 2 r.g. n. 576/00; ud. 6/12/01; oggetto: invim decennale;
€1,77 L1500 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA hey 15785Егои composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Enrico Papa consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico Altieri Richiesta copia studio dal Sig.Sel rel. 66 Giulio Graziadei per diritti €0-77 66ง Stefano Monaci 11 12.04.02 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.p.a. Helg, in persona del presidente Fulvio Helg, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l'avv. Guido Pottino, che, con l'avv. Luigi Sciarrino, la difende CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE per procura in calce al ricorso;
Richiesta copia stu ricorrente dal Sig. PSOA per diritti 077 8 contro 12.04.02 it 8 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
IL CANCELLIER 4 intimata €0,77 1.1500 . 7 1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 178/34 del 9 ottobre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, respingendo l'appello proposto dalla S.p.a. Helg e confermando la decisione resa dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento di valore notificato alla società il 30 novembre 1984 al fine dell'applicazione dell'invim decennale con riferimento ad una porzione di fabbricato, ritenendo non dimostrata la tesi dell'appellante circa il mancato decorso di dieci anni dall'acquisto del bene;
-che tale pronuncia è stata impugnata dalla Helg con ricorso per cassazione notificato al Ministero delle finanze, presso l'Avvocatura generale dello Stato, il 26 novembre 1999 (giorno della ricezione del plico postale); -che la notificazione del ricorso è intervenuta dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., dato che la sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 9 ottobre 1998, come risulta dalla certificazione 2 apposta dal Segretario sulla copia prodotta dalla ricorrente (non il 12 ottobre successivo, come indicato nell'atto d'impugnazione), e che dunque quel termine è spirato il 24 novembre 1999, tenendosi conto dei quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale;
-che l'inosservanza del termine d'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva dell'Amministrazione delle finanze;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 6 dicembre 2001 Il presidente Il consigliere rel. est. fewo fawa mo IL CANCELIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenza Battista 11 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 3