Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
In materia di espropriazione, determinata l'indennità di esproprio dalla giunta regionale del Piemonte in via sostitutiva del comune ai sensi dell'art. 73 della legge Reg. n. 56 del 1977 e intervenuta l'accettazione degli espropriati, il comune può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni decorrente dal provvedimento con cui il presidente della giunta regionale ordina il pagamento dell'indennità, in forza del combinato disposto degli artt. 12, quinto comma e 19 della legge n. 865 del 1971, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 1991, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, quinto comma, legge cit. nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata, possa esperire nello stesso termine di sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma, l'opposizione di cui all'art. 19.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GI SALMÈ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 18591/99 proposto da
NN GI e NN EL,NN CO e NN EL, quali procuratori di NN UI, elettivamente domiciliati in Roma, via della Mercede 52, presso l'avv. Mario Menghini che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in unione con l'avv. Francesco Majocco del foro di Torino,
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI PINEROLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Luciano Savia del foro di Torino per o procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 20558/98 r.g. proposto da
COMUNE DI PINEROLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Luciano Savia del foro di Torino per procura speciale a margine del controricorso,
- ricorrente -
contro
NN GI e NN EL, NN CO e NN EL, quali procuratori di NN UI, elettivamente domiciliati in Roma, via della Mercede 52, presso l'avv. Mario Menghini che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in unione con l'avv. Francesco Majocco del foro di Torino,
- controricorrente -
avverso le sentenza della corte d'appello di Torino del 20 maggio 1997 e del 7 marzo 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. SE Salmè alla pubblica udienza del 4 dicembre 2000;
sentito l'avv. Menghini per i ricorrenti principali e l'avv. Enrico Romanelli per il controricorrente;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 11 giugno 1996 il comunè di OL ha convenuto in giudizio davanti alla corte d'appello di Torino LU, SE e IN OV, proponendo opposizione - ai sensi dell'art. 12, 5^ comma della legge 865 del 1971, come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 173 del 1991 - avverso la determinazione dell'indennità d'esproprio di un'area di 14.289 mq., di proprietà dei convenuti, oggetto di provvedimento ablatorio emesso il 26 gennaio 1977, nell'ambito di un'annosa procedura espropriativa nella quale l'indennità era già stata determinata (come indennità definitiva), in un primo momento in L. 4.715.370, e, sopravvenuta la legge n. 10 del 1977 (come indennità provvisoria e salvo conguaglio), in L. 14.289.000. L'opposizione è stata proposta nei confronti della determinazione dell'indennità in L. 1.279.500.000, effettuata dalla giunta regionale del Piemonte con delibera del 15 gennaio 1996, in via sostitutiva del comune (ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 56 del 1977) e in applicazione dei criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nel presupposto che, alla data dell'esproprio, l'area fosse legalmente edificabile e che avesse un valore di L. 180.000 circa a mq. Tale indennità è stata accettata dagli espropriati con dichiarazione del 3 aprile 1996.
L'opposizione del comune si fonda sui rilievi che il valore dell'area sarebbe eccessivo (nel gennaio del 1991 erano stati acquistati terreni edificabili siti nella stessa zona al prezzo di circa 50.000 a mq), che dovrebbe tenersi conto dell'indice di edificabilità previsto dalla legge urbanistica del 1942, che l'area non sarebbe stata urbanizzata e, nel lato nord, non era edificabile perché confinante con la ferrovia. Il comune ha anche sostenuto che il diritto all'indennità si sarebbe prescritto.
Gli espropriati hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, a loro volta, hanno eccepito la decadenza del comune dall'opposizione, proposta l'11 giugno 1996, per essere scaduto il termine per proporla (termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865/71, e, comunque, al massimo di sessanta giorni),
decorrente dalla data di accettazione dell'indennità (3 aprile 1996). Gli espropriati hanno anche osservato che l'iniziativa del comune era contraddittoria perché rivolta contro un atto ad esso comune imputabile.
Con sentenza non definitiva del 20 maggio 1997 la corte d'appello ha respinto sia l'eccezione di prescrizione, sollevata dal comune, che quella di decadenza, sollevata dagli espropriati, osservando, in ordine a tale questione, che il termine entro il quale l'espropriante poteva proporre opposizione non era di 30 giorni, come previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, ma di sessanta, ai sensi dell'art. 12, quinto comma della stessa legge, nella lettura data dalla corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 1991. Poiché il termine decorre dal provvedimento con il quale il presidente della giunta regionale ordina il deposito dell'indennità accettata, l'opposizione, proposta ancor prima che venisse emesso detto provvedimento, era tempestiva.
Con sentenza definitiva del 7 marzo 1998 la corte territoriale ha determinato l'indennità in L. 145.214.500, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della c.t.u., perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale e non alla prima udienza successiva al deposito della relazione, e a seguito di un puntuale esame delle critiche di merito rivolte alla stima, basate sul rilievo che da alcuni atti di vendita di edifici costruiti su terreni analoghi e da una c.t.u. espletata in altro procedimento sarebbero risultati valori superiori a quelli accertati dal c.t.u. nella presente causa.
Avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva gli OV hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi. Il comune di OL resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
Le sezioni unite, con sentenza n. 135 del 2000, hanno rigettato il secondo motivo del ricorso principale con il quale il comune ha dedotto il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione, In vista dell'udienza di discussione davanti a questa sezione gli OV hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti. 1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 12, 5^ comma della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 72 della legge della regione Piemonte n. 56 del 1977.
I ricorrenti censurano l'affermazione della corte territoriale secondo la quale, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 1991, la regione Piemonte avrebbe potuto proporre opposizione avverso la stima accettata dagli espropriati nel termine di sessanta giorni, decorrenti dal provvedimento con il quale il presidente della giunta regionale ordina il pagamento di detta indennità. La corte costituzionale, infatti, avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, 5^ comma della legge n. 865 del 1971, ma non avrebbe modificato il contenuto normativo della disposizione. Inoltre, nella specie, l'ente espropriante è il comune, mentre la regione ha svolto funzioni meramente sostitutive, con la conseguenza che il comune stesso dovrebbe ordinare il pagamento dell'indennità. Se fosse fondata la tesi della corte d'appello, in caso di omissione di tale ordine, il termine per proporre opposizione non inizierebbe mai a decorrere. Il motivo non è fondato.
Nell'originario sistema della legge n. 865 del 1971, l'espropriante, mentre ai sensi dell'art. 19 poteva, al pari dell'espropriato, proporre opposizione alla stima avverso la determinazionè dell'indennità (definitiva) effettuata ai sensi dell'art. 16, nel termine di trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione di stima nel FAL della provincia, non aveva alcuno strumento di tutela avverso la determinazione dell'indennità (provvisoria) effettuata ai sensi dell'ari 11 e divenuta definitiva per l'accettazione dell'espropriato, non potendo fare altro che disporre il pagamento dell'indennità accettata, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento con il quale il presidente della giunta regionale ordina tale pagamento.
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 aprile 1991, n. 173, di natura cosiddetta additiva-manipolativa (tipologia di decisione ritenuta pacificamente ammissibile, in quanto la norma o parte di norma da aggiungere deriva immediatamente ed in via interpretativa dall'ordinamento preesistente) ha ritenuto la disciplina dettata con il quinto comma dell'art. 12 contrastante con il diritto d'azione garantito dall'art. 24 Cost. e pertanto ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata, possa esperire, nello stesso termine di sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma, l'opposizione prevista dall'art. 19.
La corte territoriale ha rettamente individuato la portata di tale sentenza, ritenendo ammissibile l'opposizione, proposta dal comune nei modi e nei tempi previsti dal combinato disposto degli articoli 12, 5^ comma, e 19. A tal fine deve osservarsi che il termine per proporre l'opposizione di cui si tratta non può essere quello previsto dall'art. 19, come sostengono i ricorrenti, perché questa disposizione è stato richiamata dalla Corte costituzionale solo al fine di dedurne la disciplina della forma dell'opposizione e della competenza, in quanto la pronuncia di illegittimità costituzionale aveva ad oggetto l'art. 12, 5^ comma, che già prevede in via autonoma il termine di sessanta giorni decorrenti dal provvedimento di cui al 3^ comma della stessa disposizione, e all'interno del quale è avvenuto l'"innesto" dell'istituto dell'opposizione dell'espropriante.
Nè in senso contrario, e con riferimento alla disciplina concretamente applicabile nella specie, può addursi che il termine di cui al quinto comma dell'art. 12 non potrebbe mai decorrere nel caso in cui l'espropriante sia stato delegato all'esercizio dei poteri previsti dal terzo comma della stessa disposizione (in particolare ad adottare l'ordine di pagamento dell'indennità accettata). Innanzi tutto non può, infatti, ritenersi pacifico che nella specie la delega dei poteri regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità disposta con l'art. 71 della legge della regione Piemonte n. 56 del 1977, venuta meno per l'inerzia del comune di OL, quanto alla determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 11 della legge n. 865 del 1971, sia rimasta efficace relativamente al potere di cui al citato terzo comma dell'art. 12, il cui esercizio è strettamente connesso con la determinazione dell'indennità provvisoria. Ma anche se si potesse ritenere che il comune abbia mantenuto, non ostante la sua inerzia e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione, ai sensi dell'art. 73 della citata legge regionale, la competenza delegata per il provvedimento ex art. 12, 3^ comma, gli espropriati non sarebbero privi di tutela di fronte all'eventuale comportamento omissivo del comune, perché ben potrebbero sollecitarne le determinazioni e reagire avverso il silenzio eventualmente prestato. 2) Con il terzo motivo (il secondo, come già rilevato, attiene alla giurisdizione ed è stato esaminato e respinto dalle sezioni unite) i ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 191 c.p.c. ed omessa motivazione, sostengono che la c.t.u. sarebbe inesistente, per insuperabile incertezza sul soggetto incaricato e sull'oggetto della relazione, perché nel verbale dell'udienza fissata per il giuramento e per la formulazione del quesito, il giuramento stesso risulterebbe prestato dall'arch. Luca Fissore, invece che dall'ing. Mario Capello, nominato con l'ordinanza collegiale, coeva alla sentenza non definitiva, e il quesito sarebbe stato formulato facendo rinvio a tale ordinanza, con la quale la corte territoriale avrebbe solo indicato l'oggetto dell'indagine commessa al c.t.u. (determinazione del valore venale dell'area all'epoca dell'esproprio), ma non il quesito specifico
Il motivo è infondato.
I vizi della c.t.u. denunciati (erronea indicazione delle generalità del c.t.u. nel verbale di giuramento, mancata formulazione di uno specifico quesito) non configurano un'ipotesi di inesistenza dell'atto, ma delle semplici irregolarità se non dei veri e propri errori materiali (essendo pacifico che la relazione è stata redatta dall'ing. Capello, nominato c.t.u. con l'ordinanza collegiale). E quand'anche potessero qualificarsi come nullità, essendo stati dedotti per la prima volta con la comparsa conclusionale, si è verificata la sanatoria prevista dall'art. 157, 2^ comma c.p.c. 3) Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il difetto di motivazione, affermando che la c.t.u. non sarebbe attendibile. L'affermazione del c.t.u., secondo cui il fondo degli OV non sarebbe stato completamente urbanizzato e per la notevole estensione non sarebbe stato sfruttabile in un'unica soluzione, sarebbe sfornita di supporto tecnico;
non sarebbero stati indicati gli atti e i documenti presi in considerazione per effettuare la stima con il metodo sintetico-comparativo; il c.t.u. non si sarebbe attenuto al pur generico mandato conferito dall'ordinanza collegiale. Il motivo è inammissibile. Da una parte, vengono censurate valutazioni di fatto della corte territoriale che, con ampia e congrua motivazione, ha già esaminato e respinte le critiche mosse alla c.t.u., e, dall'altra, vengono mosse censure del tutto generiche.
4) Con il ricorso incidentale il Comune censura la sentenza impugnata per non aver ridotto l'indennità del 40%, in conseguenza della contestazione da parte degli espropriati della stima effettuata dal c.t.u., nel corso del giudizio.
Il motivo è infondato.
È orientamento ormai costante di questa corte che la decurtazione del quaranta per cento presuppone che l'espropriante abbia formulato una adeguata esplicita proposta di indennità e che questa sia stata rifiutata dall'espropriato, mentre non è sufficiente a integrare il presupposto indicato dalla legge la semplice contestazione degli accertamenti tecnici svolti nel giudizio, in mancanza di una manifestazione di volontà dell'ente espropriante di offrire un'indennità pari a quella stimata dal c.t.u.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di questo giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001