Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9713
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Sentenza 17 luglio 2001

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In materia di espropriazione, determinata l'indennità di esproprio dalla giunta regionale del Piemonte in via sostitutiva del comune ai sensi dell'art. 73 della legge Reg. n. 56 del 1977 e intervenuta l'accettazione degli espropriati, il comune può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni decorrente dal provvedimento con cui il presidente della giunta regionale ordina il pagamento dell'indennità, in forza del combinato disposto degli artt. 12, quinto comma e 19 della legge n. 865 del 1971, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 1991, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, quinto comma, legge cit. nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata, possa esperire nello stesso termine di sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma, l'opposizione di cui all'art. 19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9713
    Data del deposito : 17 luglio 2001

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