Sentenza 30 maggio 2003
Massime • 2
La notifica del solo estratto contumaciale della sentenza è idonea a far decorrere il termine di impugnazione, qualora l'atto contenga tutte le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, così da integrarne legittimamente la specifica funzione.
La dichiarazione di domicilio, implicando l'esistenza di un rapporto reale tra l'interessato e l'abitazione indicata, diventa inefficace con l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo, qualora questo sia noto, indipendentemente da qualsiasi comunicazione fatta dallo stesso imputato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2003, n. 27757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27757 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE CONSIGLIERE
2. Dott. GIORDANO UMBERTO "
3. Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
4. Dott. PIRACCINI PAOLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AU N. IL 07/06/1958;
avverso ORDINANZA del 19/04/2002 TRIBUNALE di ROVERETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovereto.
OSSERVA
Con ordinanza in data 19/4/02 il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposto ex art. 670 C.P.P. da TO AU in relazione alla sentenza contumaciale di condanna emessa nei suoi confronti il 6/4/01 dal Tribunale medesimo. Con l'incidente era stata contestata l'esecutività di detta sentenza sotto due profili: per essere stato notificato solo l'estratto contumaciale e non anche l'avviso di deposito come previsto dall'art. 548 comma 3 C.P.P.; e per essere comunque la notifica dell'estratto contumaciale - avvenuta a mezzo del servizio postale in seguito a compiuta giacenza della raccomandata spedita prima nel domicilio di Bussolengo che il TO aveva dichiarato in sede di interrogatorio c.d. di garanzia e poi, essendo ivi risultato che il predetto si era trasferito in Pescantina, via S. Lorenzo 34, a quest'ultimo indirizzo - irrituale, perché il deposito della raccomandata non era stato preceduto dal doppio accesso previsto dall'art. 157 comma 7 C.P.P. e perché il plico non era stato trattenuto nell'ufficio postale, prima di essere restituito al mittente, per un periodo congruo ai sensi dell'art. 8 comma 3 legge 20/11/82 n. 890 come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale 23/9/98 n. 346. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la notifica dell'estratto contumaciale fosse sufficiente e che l'irregolarità della notifica effettuata in Pescantina non rilevasse, legittimando la sopravvenuta impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio dichiarato in Bussolengo l'applicazione dell'art. 161 ultimo comma C.P.P. (il che era avvenuto con consegna dell'atto al difensore di ufficio il 28/9/01).
Avverso tale pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce sotto entrambi i profili violazione di legge.
La prima censura è priva di fondamento poiché - come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 7/11/00, Rizzo - rv. 218.046) - anche la notifica del solo estratto contumaciale della sentenza è idonea a fare decorrere il termine di impugnazione quando, come nel caso di specie, l'atto contenga tutte le indicazioni proprie dell'avviso di deposito, cosi da integrarne legittimamente la specifica funzione.
È invece fondata la seconda censura.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. V 2/6/93, Margiotta - rv. 195.831 e Sez. IV 9/5/00, Pizzinato - rv. 216232), la dichiarazione di domicilio, implicando l'esistenza di un rapporto reale tra l'interessato e l'abitazione indicata, diventa inefficace con l'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo, qualora questo come nel caso di specie sia noto, indipendentemente da qualsiasi comunicazione fatta dallo stesso imputato.
Pertanto, contrariamente a ciò che ha ritenuto il giudice dell'esecuzione, la notificazione dell'estratto contumaciale al TO non poteva più essere eseguita nel domicilio dallo stesso a suo tempo dichiarato in Bussolengo ma doveva effettuarsi, come in effetti è avvenuto, nel nuovo domicilio di Pescantina. La notifica ivi eseguita non può però; considerarsi valida poiché, avendo la Corte costituzionale con la sentenza 346/1998 dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art. 8 legge 890/1982, relativa tra l'altro alla notificazione degli atti a mezzo posta, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo soli dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, deve ritenersi (cfr. specificamente al riguardo la sentenza della 5 Sezione di questa Corte 22/4/99, Sammartino - rv. 213.405) che la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto sia pregiudicata, e sia quindi leso il diritto di difesa, ogniqualvolta la restituzione al mittente sia avvenuta dopo un periodo di giacenza eccessivamente breve, il che appunto si è verificato nel caso di specie in cui il plico è rimasto nell'ufficio postale per soli diciassette giorni (dal 29/8 al 15/9/01) in periodo di ferie estive.
Ritenuta in conclusione nulla, ai sensi dell'art. 178 lett. c) C.P.P., la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di cui si tratta, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, e cosi l'ordine di esecuzione emesso nei confronti del AT in relazione a detta sentenza. Deve per l'effetto disporsi l'immediata liberazione del predetto TO se non detenuto per altra causa e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovereto per la rinnovazione della notifica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione n. 107/01 emesso il 5/12/01 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto nei confronti di TO AU. Dispone la liberazione del TO se non detenuto per altra causa e l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto.
Dispone altresì la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovereto per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 GIUgno 2003.