CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2023, n. 31768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31768 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN DI nato il [...] CA IA nato a [...] il [...] AN NA nato a [...] il [...] AN RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2022 del TRIB. RIESAME di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
co Penale Sent. Sez. 5 Num. 31768 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza rigettava la richiesta di riesame dei ricorrenti contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in data 31 maggio 2022. Con tale decreto era stato disposto il sequestro preventivo delle quote possedute da DI AN e IA CA (rispettivamente nella misura del 26% e del 25%) all'interno della società "Grande Group s.r.l.". 2. Avverso la richiamata ordinanza DI AN, IA CA, NA AN e RI AN - ai quali sono addebitati diversi fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativi alla società "Grande s.r.l.", dichiarata fallita in data 1° dicembre 2015 - hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Pasquino, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti richiesti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., violazione dell'art. 321 del medesimo codice con riferimento alla sussistenza del fumus dei reati oggetto di contestazione di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, n. 2, 219, comma 2 e 223, comma 1, Lfall., nonché per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. A fondamento di tale censura, deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha ritenuto integrato il fumus commissi delitti senza considerare le specifiche deduzioni compiute da essi ricorrenti nella memoria depositata dinanzi al Tribunale del Riesame in data 30 giugno 2022, censure che nel ricorso per cassazione vengono nuovamente esposte ai fini del vaglio sull'insussistenza del predetto presupposto della misura per ciascun capo di imputazione. Lamentano dunque che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a vagliare l'astratta configurabilità dei fatti di reato, senza confrontarsi in alcun modo con dette specifiche deduzioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti assumono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., violazione dell'art. 321 dello stesso codice rispetto alla ritenuta natura pertinenziale delle quote sociali possedute da DI AN e IA CA nella società "Grande Group s.r.l." con riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ad essi ascritti, nonché per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. 2 (Q Più in particolare, evidenziano, a sostegno di tale censura, che le quote sequestrate non potrebbero ritenersi "cose pertinenti al reato" non sussistendo alcun collegamento strumentale tra i reati fallimentari contestati e le stesse. Invero, a differenza di quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, detto collegamento non potrebbe ravvisarsi nella circostanza che in data 3 febbraio 2015 la fallita Grande s.r.l. e la Grande Group s.r.l. avevano stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda in quanto, per un verso, lo stesso non configura un reato di bancarotta e, per un altro, i ricorrenti DI AN e IA CA erano divenuti proprietari delle quote sociali solo nella successiva data del 31 marzo 2015. Peraltro l'assunto secondo cui i fatti di bancarotta sarebbero stati commessi utilizzando società "compiacenti" riconducibili alla famiglia Grande, tra le quali la società Group s.r.I., sarebbe una mera affermazione apodittica. 2.3. Mediante il terzo motivo i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. rispetto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora in relazione ai reati contestati per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. Gli indagati articolano detta doglianza sul presupposto che l'avvenuta pronuncia di una sentenza di revocatoria, non passata in giudicato, a seguito della domanda proposta dalla Curatela fallimentare, dell'atto di cessione delle quote oggetto di sequestro in loro favore non possa far ritenere integrato il periculum in mora necessario per l'emissione del sequestro poiché, stante la natura retroattiva reale correlata all'accoglimento dell'azione revocatoria, non potrebbe sussistere il rischio di un'ulteriore cessione delle quote in questione a soggetti terzi • che non beneficerebbero di alcun vantaggio nell'acquistare le stesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre premettere che sono inammissibili i ricorsi proposti da AN NA e da AN RI le quali, in quanto non titolari delle quote oggetto di sequestro, non sono legittimate né hanno alcun concreto interesse ad impugnare. 2.11 primo motivo è inammissibile, poiché omette completamente di confrontarsi con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla ricorrenza del fumus commissi dediti dolendosi della circostanza, che in realtà non trova corrispondenza nella precisa trama argomentativa della decisione del 3 Tribunale del Riesame, che questo si sarebbe limitato, apoditticamente, a vagliare l'astratta configurabilità dei fatti di reato. In realtà, nel motivare in maniera specifica sui fatti di reato addebitati ai ricorrenti, il Tribunale del Riesame risponde in maniera adeguata alle deduzioni difensive dei ricorrenti che oggi vengono, di contro, riproposte sic et simpliciter senza alcun confronto critico tra le stesse e le conclusioni alle quali è pervenuto il provvedimento oggetto del ricorso in esame. Come questa Corte ha ripetutamente affermato i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nei fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). In sostanza è inammissibile il ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. E' opportuno ricordare che l'espressione 'cose pertinenti al reato', cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen. è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, fatta eccezione per quelle connesse a quest'ultimo da un rapporto solo occasionale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11949 del 16/01/2020, Rv. 278956, in motivazione). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha desunto la strumentalità delle quote sequestrate ai fatti di bancarotta distrattiva correlati alle vicende della fallita Group s.r.l. per il contratto di affitto di azienda stipulato tra la prima e la Grande Group s.r.l. in data 3 febbraio 2015 che avrebbe determinato la distrazione dei relativi canoni, mai corrisposti alla fallita. Invero i ricorrenti si limitano a dedurre la loro assunta estraneità a tale vicenda perché divenuti soci solo nella data del 31 marzo 2015, trascurando di evidenziare il dato, dirimente, invece sottolineato dalla pronuncia del Tribunale 4 ce del Riesame, che all'epoca della stipula del contratto di affitto di azienda le quote in questione erano possedute proprio dalla società fallita, dacché - come del resto accertato anche in sede civile con l'accoglimento dell'azione revocatoria in primo grado - la cessione delle quote in favore degli indagati si iscrive coerentemente nel disegno volto a depauperare la società fallita. 4. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondato poiché, nonostante l'emanazione della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela fallimentare rispetto all'atto di cessione delle quote sequestrate in favore dei ricorrenti DI AN e IA CA, sussiste il concreto periculum in mora che questi ultimi possano cedere le quote. Infatti, a differenza di quanto prospettato dalla difesa dei ricorrenti, l'azione revocatoria produce i propri effetti anche sul piano esecutivo solo dopo il passaggio in giudicato, atteso che la natura costitutiva della stessa la esclude dal novero delle sentenze provvisoriamente esecutive ex art. 282 cod. proc. civ. (ex multis, Sez. lav., 24/08/2016, n.17311), con la conseguenza che una riforma della decisione in sede di impugnazione consentirebbe un libero trasferimento delle quote nelle more dello svolgimento di un eventuale giudizio di legittimità. Né può essere escluso che, se le quote rimanessero in possesso dei ricorrenti, le stesse potrebbero essere acquistate da soggetti terzi compiacenti al solo fine di simulare un apparente cessione in danno del ceto creditorio. Va ricordato, peraltro, che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa degli indagati, l'azione revocatoria non ha efficacia di retrocessione reale, comportando, una volta passata in giudicato, la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale (ex plurimis, Sez. 3 civ., 12/05/2015, n.9584). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
co Penale Sent. Sez. 5 Num. 31768 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza rigettava la richiesta di riesame dei ricorrenti contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza in data 31 maggio 2022. Con tale decreto era stato disposto il sequestro preventivo delle quote possedute da DI AN e IA CA (rispettivamente nella misura del 26% e del 25%) all'interno della società "Grande Group s.r.l.". 2. Avverso la richiamata ordinanza DI AN, IA CA, NA AN e RI AN - ai quali sono addebitati diversi fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativi alla società "Grande s.r.l.", dichiarata fallita in data 1° dicembre 2015 - hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Francesco Pasquino, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti richiesti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., violazione dell'art. 321 del medesimo codice con riferimento alla sussistenza del fumus dei reati oggetto di contestazione di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, n. 2, 219, comma 2 e 223, comma 1, Lfall., nonché per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. A fondamento di tale censura, deducono l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha ritenuto integrato il fumus commissi delitti senza considerare le specifiche deduzioni compiute da essi ricorrenti nella memoria depositata dinanzi al Tribunale del Riesame in data 30 giugno 2022, censure che nel ricorso per cassazione vengono nuovamente esposte ai fini del vaglio sull'insussistenza del predetto presupposto della misura per ciascun capo di imputazione. Lamentano dunque che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a vagliare l'astratta configurabilità dei fatti di reato, senza confrontarsi in alcun modo con dette specifiche deduzioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti assumono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., violazione dell'art. 321 dello stesso codice rispetto alla ritenuta natura pertinenziale delle quote sociali possedute da DI AN e IA CA nella società "Grande Group s.r.l." con riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ad essi ascritti, nonché per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. 2 (Q Più in particolare, evidenziano, a sostegno di tale censura, che le quote sequestrate non potrebbero ritenersi "cose pertinenti al reato" non sussistendo alcun collegamento strumentale tra i reati fallimentari contestati e le stesse. Invero, a differenza di quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, detto collegamento non potrebbe ravvisarsi nella circostanza che in data 3 febbraio 2015 la fallita Grande s.r.l. e la Grande Group s.r.l. avevano stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda in quanto, per un verso, lo stesso non configura un reato di bancarotta e, per un altro, i ricorrenti DI AN e IA CA erano divenuti proprietari delle quote sociali solo nella successiva data del 31 marzo 2015. Peraltro l'assunto secondo cui i fatti di bancarotta sarebbero stati commessi utilizzando società "compiacenti" riconducibili alla famiglia Grande, tra le quali la società Group s.r.I., sarebbe una mera affermazione apodittica. 2.3. Mediante il terzo motivo i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. rispetto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora in relazione ai reati contestati per inosservanza dell'obbligo di motivazione sancito dal combinato disposto degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125 cod. proc. pen. Gli indagati articolano detta doglianza sul presupposto che l'avvenuta pronuncia di una sentenza di revocatoria, non passata in giudicato, a seguito della domanda proposta dalla Curatela fallimentare, dell'atto di cessione delle quote oggetto di sequestro in loro favore non possa far ritenere integrato il periculum in mora necessario per l'emissione del sequestro poiché, stante la natura retroattiva reale correlata all'accoglimento dell'azione revocatoria, non potrebbe sussistere il rischio di un'ulteriore cessione delle quote in questione a soggetti terzi • che non beneficerebbero di alcun vantaggio nell'acquistare le stesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.0ccorre premettere che sono inammissibili i ricorsi proposti da AN NA e da AN RI le quali, in quanto non titolari delle quote oggetto di sequestro, non sono legittimate né hanno alcun concreto interesse ad impugnare. 2.11 primo motivo è inammissibile, poiché omette completamente di confrontarsi con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla ricorrenza del fumus commissi dediti dolendosi della circostanza, che in realtà non trova corrispondenza nella precisa trama argomentativa della decisione del 3 Tribunale del Riesame, che questo si sarebbe limitato, apoditticamente, a vagliare l'astratta configurabilità dei fatti di reato. In realtà, nel motivare in maniera specifica sui fatti di reato addebitati ai ricorrenti, il Tribunale del Riesame risponde in maniera adeguata alle deduzioni difensive dei ricorrenti che oggi vengono, di contro, riproposte sic et simpliciter senza alcun confronto critico tra le stesse e le conclusioni alle quali è pervenuto il provvedimento oggetto del ricorso in esame. Come questa Corte ha ripetutamente affermato i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nei fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). In sostanza è inammissibile il ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. E' opportuno ricordare che l'espressione 'cose pertinenti al reato', cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc. pen. è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, fatta eccezione per quelle connesse a quest'ultimo da un rapporto solo occasionale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11949 del 16/01/2020, Rv. 278956, in motivazione). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio laddove ha desunto la strumentalità delle quote sequestrate ai fatti di bancarotta distrattiva correlati alle vicende della fallita Group s.r.l. per il contratto di affitto di azienda stipulato tra la prima e la Grande Group s.r.l. in data 3 febbraio 2015 che avrebbe determinato la distrazione dei relativi canoni, mai corrisposti alla fallita. Invero i ricorrenti si limitano a dedurre la loro assunta estraneità a tale vicenda perché divenuti soci solo nella data del 31 marzo 2015, trascurando di evidenziare il dato, dirimente, invece sottolineato dalla pronuncia del Tribunale 4 ce del Riesame, che all'epoca della stipula del contratto di affitto di azienda le quote in questione erano possedute proprio dalla società fallita, dacché - come del resto accertato anche in sede civile con l'accoglimento dell'azione revocatoria in primo grado - la cessione delle quote in favore degli indagati si iscrive coerentemente nel disegno volto a depauperare la società fallita. 4. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondato poiché, nonostante l'emanazione della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela fallimentare rispetto all'atto di cessione delle quote sequestrate in favore dei ricorrenti DI AN e IA CA, sussiste il concreto periculum in mora che questi ultimi possano cedere le quote. Infatti, a differenza di quanto prospettato dalla difesa dei ricorrenti, l'azione revocatoria produce i propri effetti anche sul piano esecutivo solo dopo il passaggio in giudicato, atteso che la natura costitutiva della stessa la esclude dal novero delle sentenze provvisoriamente esecutive ex art. 282 cod. proc. civ. (ex multis, Sez. lav., 24/08/2016, n.17311), con la conseguenza che una riforma della decisione in sede di impugnazione consentirebbe un libero trasferimento delle quote nelle more dello svolgimento di un eventuale giudizio di legittimità. Né può essere escluso che, se le quote rimanessero in possesso dei ricorrenti, le stesse potrebbero essere acquistate da soggetti terzi compiacenti al solo fine di simulare un apparente cessione in danno del ceto creditorio. Va ricordato, peraltro, che, a differenza di quanto prospettato dalla difesa degli indagati, l'azione revocatoria non ha efficacia di retrocessione reale, comportando, una volta passata in giudicato, la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale (ex plurimis, Sez. 3 civ., 12/05/2015, n.9584). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.