CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19271 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza dell'11/12/2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico GO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU DA, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Contorno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria di replica RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11/12/2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'incidente di esecuzione con il quale RE IN aveva chiesto la sospensione e la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica con riguardo alla sentenza pronunciata il 27/9/1994 dalla Pretura di Palermo, irrevocabile il 23/5/1996. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19271 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 22/04/2026 2. Propone ricorso per cassazione il IN, deducendo i seguenti, connessi Motivi: - violazione dell'art. 39, I. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'ordinanza non avrebbe considerato che il provvedimento reiettivo dell'istanza di condono, emesso dal Comune di Carini, risulterebbe profondamente viziato, assegnando rilievo decisivo ad opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'ordine di demolizione, di natura pertinenziale (non già di ampliamento) ed eseguite circa 20 anni dopo le altre;
questi nuovi interventi, dunque, in nulla potrebbero incidere sulla domanda ex lege n. 724 del 1994, che dovrebbe esser esaminata - così come l'incidente di esecuzione in esame - con riguardo soltanto al manufatto originario, oggetto della sentenza di condanna, in sé del tutto sanabile. A tale proposito, peraltro, si contesta all'ordinanza di non aver neppure menzionato una consulenza tecnica depositata dalla difesa, con la quale tale condonabilità sarebbe stata argomentata (con considerazioni riportate alle pagg.
7-8 del ricorso), così emergendo un ulteriore vizio di motivazione;
- in forza di tali considerazioni, con i motivi nn. 2 e 3 si richiede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine e del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 283 cod. proc. civ. e 479 cod. proc. pen., anche per la pendenza di un giudizio amministrativo introdotto per l'annullamento del rigetto della domanda di condono. È stata depositata memoria di replica, ribadendo gli argomenti già sviluppati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, la Corte osserva che l'unica doglianza sollevata appare invero rivolta a contestare non tanto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, qui impugnata, quanto il provvedimento del Comune di Carini con il quale è stata respinta la duplice richiesta di condono presentata dal ricorrente, ai sensi delle II. 23 dicembre 1994, n. 724, e 24 novembre 2003, n. 326: l'argomento speso, infatti, attiene propriamente a questo atto amministrativo, al quale si contesta di aver negato il condono con argomento errato, ossia valorizzando in senso negativo la successiva esecuzione di ulteriori opere, definite di natura pertinenziale e non aderenti, senza invece valutare in via esclusiva il manufatto oggetto della sentenza di condanna, che sarebbe in sé meritevole di condono. Solo in via conseguenziale, il ricorso contesta poi (questa volta) al Tribunale di aver avallato tale argomento viziato, peraltro senza neppure esaminare una consulenza tecnica prodotta dalla difesa a sostegno della piena condonabilità dell'opera "originaria". 5. Fatta questa premessa, tale censura non merita accoglimento. 2 6. L'ordinanza impugnata, infatti, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione con argomenti del tutto corretti, saldamente ancorati ad elementi oggettivi e coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità; come tali, dunque, non censurabili in questa sede. 4.1. In particolare, è stato innanzitutto richiamato il costante indirizzo - qui da ribadire - per il quale in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (per tutte, Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021, Scordio, Rv. 282698. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 16689 del 3/4/2025, Lanzi). 4.2. Di seguito, e con particolare rilievo argomentativo, l'ordinanza ha ribadito che: a) il Comune di Carini aveva rigettato le domande di condono, come già richiamato, in forza della successiva realizzazione, da parte dello stesso IN, di opere ulteriori - non menzionate nelle domande medesime - quali una torre, una piscina ed un gazebo;
b) la stessa amministrazione comunale - con ordinanza n. 98 del 2023 - aveva disposto la demolizione, in uno, peraltro, con il provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (cui era seguito un ordine di sgombero del 25/11/2024). In forza di quest'ultimo provvedimento, peraltro, emerge evidente la carenza di interesse del IN ad agire in questa sede, attesa la sopravvenuta mancanza di titolarità sul bene oggetto dell'ingiunzione; deve essere ribadito, infatti, che dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (tra le molte, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Calis, Rv. 278090). 4.3. Alla luce di questi oggettivi elementi, che il ricorso non contesta, il Tribunale ha dunque affermato - con motivazione non censurabile - che non sussistevano elementi per formulare una prognosi favorevole quanto alla possibile 3 ; Il Consigliere estensore `h*ricp GO CELLIERE ES lisa RI Dott.ss emissione di eventuali atti incompatibili con l'ordine di demolizione, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale amministrativo, proposto avverso il provvedimento comunale, in ordine al quale nessun elemento era stato offerto quanto a prevedibile tempistica di definizione, con evidente genericità del profilo sollevato. Ciò, peraltro, con la precisazione che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, come nel caso di specie (per tutte, Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, Rv. 284058 - 01. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 16084 del 13/2/2025, [...]). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico GO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU DA, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Contorno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria di replica RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'11/12/2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'incidente di esecuzione con il quale RE IN aveva chiesto la sospensione e la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica con riguardo alla sentenza pronunciata il 27/9/1994 dalla Pretura di Palermo, irrevocabile il 23/5/1996. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19271 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 22/04/2026 2. Propone ricorso per cassazione il IN, deducendo i seguenti, connessi Motivi: - violazione dell'art. 39, I. 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'ordinanza non avrebbe considerato che il provvedimento reiettivo dell'istanza di condono, emesso dal Comune di Carini, risulterebbe profondamente viziato, assegnando rilievo decisivo ad opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'ordine di demolizione, di natura pertinenziale (non già di ampliamento) ed eseguite circa 20 anni dopo le altre;
questi nuovi interventi, dunque, in nulla potrebbero incidere sulla domanda ex lege n. 724 del 1994, che dovrebbe esser esaminata - così come l'incidente di esecuzione in esame - con riguardo soltanto al manufatto originario, oggetto della sentenza di condanna, in sé del tutto sanabile. A tale proposito, peraltro, si contesta all'ordinanza di non aver neppure menzionato una consulenza tecnica depositata dalla difesa, con la quale tale condonabilità sarebbe stata argomentata (con considerazioni riportate alle pagg.
7-8 del ricorso), così emergendo un ulteriore vizio di motivazione;
- in forza di tali considerazioni, con i motivi nn. 2 e 3 si richiede la sospensione dell'esecuzione dell'ordine e del relativo procedimento, ai sensi degli artt. 283 cod. proc. civ. e 479 cod. proc. pen., anche per la pendenza di un giudizio amministrativo introdotto per l'annullamento del rigetto della domanda di condono. È stata depositata memoria di replica, ribadendo gli argomenti già sviluppati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, la Corte osserva che l'unica doglianza sollevata appare invero rivolta a contestare non tanto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, qui impugnata, quanto il provvedimento del Comune di Carini con il quale è stata respinta la duplice richiesta di condono presentata dal ricorrente, ai sensi delle II. 23 dicembre 1994, n. 724, e 24 novembre 2003, n. 326: l'argomento speso, infatti, attiene propriamente a questo atto amministrativo, al quale si contesta di aver negato il condono con argomento errato, ossia valorizzando in senso negativo la successiva esecuzione di ulteriori opere, definite di natura pertinenziale e non aderenti, senza invece valutare in via esclusiva il manufatto oggetto della sentenza di condanna, che sarebbe in sé meritevole di condono. Solo in via conseguenziale, il ricorso contesta poi (questa volta) al Tribunale di aver avallato tale argomento viziato, peraltro senza neppure esaminare una consulenza tecnica prodotta dalla difesa a sostegno della piena condonabilità dell'opera "originaria". 5. Fatta questa premessa, tale censura non merita accoglimento. 2 6. L'ordinanza impugnata, infatti, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione con argomenti del tutto corretti, saldamente ancorati ad elementi oggettivi e coerenti con la costante giurisprudenza di legittimità; come tali, dunque, non censurabili in questa sede. 4.1. In particolare, è stato innanzitutto richiamato il costante indirizzo - qui da ribadire - per il quale in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (per tutte, Sez. 3, n. 3128 del 18/11/2021, Scordio, Rv. 282698. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 16689 del 3/4/2025, Lanzi). 4.2. Di seguito, e con particolare rilievo argomentativo, l'ordinanza ha ribadito che: a) il Comune di Carini aveva rigettato le domande di condono, come già richiamato, in forza della successiva realizzazione, da parte dello stesso IN, di opere ulteriori - non menzionate nelle domande medesime - quali una torre, una piscina ed un gazebo;
b) la stessa amministrazione comunale - con ordinanza n. 98 del 2023 - aveva disposto la demolizione, in uno, peraltro, con il provvedimento di acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (cui era seguito un ordine di sgombero del 25/11/2024). In forza di quest'ultimo provvedimento, peraltro, emerge evidente la carenza di interesse del IN ad agire in questa sede, attesa la sopravvenuta mancanza di titolarità sul bene oggetto dell'ingiunzione; deve essere ribadito, infatti, che dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (tra le molte, Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, Calis, Rv. 278090). 4.3. Alla luce di questi oggettivi elementi, che il ricorso non contesta, il Tribunale ha dunque affermato - con motivazione non censurabile - che non sussistevano elementi per formulare una prognosi favorevole quanto alla possibile 3 ; Il Consigliere estensore `h*ricp GO CELLIERE ES lisa RI Dott.ss emissione di eventuali atti incompatibili con l'ordine di demolizione, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale amministrativo, proposto avverso il provvedimento comunale, in ordine al quale nessun elemento era stato offerto quanto a prevedibile tempistica di definizione, con evidente genericità del profilo sollevato. Ciò, peraltro, con la precisazione che il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica, come nel caso di specie (per tutte, Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, Rv. 284058 - 01. Tra le non massimate, Sez. 3, n. 16084 del 13/2/2025, [...]). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026