Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
L'applicazione provvisoria di misure di sicurezza nei confronti degli imputati prosciolti per inimputabilità in ragione della minore età implica il concorrere delle condizioni indicate dall'art. 37, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2009, n. 17562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17562 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A
M REPUBBLICA ITADIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
17562 /09 QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/03/2009
SENTENZA
N. 567, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. ZECCA GAETANINO CONSIGLIERE
N. 038526/2008 "I 2.Dott.LICARI CARLO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE F 3. Dott.ROMIS VINCENZO
UFFICIO COPIE PENALI 4.Dott. MAISANO GIULIO 11
Richiesta copia studio dar Sig ADN KONGS ha pronunciato la seguente per diritti € 0.88 SENTENZA / ORDINANZA
1125/3/03 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
UFFICIO COPIE PENAL TRIBUNALE di
Richiesta copia studi dal Sig ANSA per diritti € 988 nei confronti di:
125/5/09 N.D. N. IL "omissis" 1) IL CANCELLIER avverso ORDINANZA del 28/10/2008
TRIB. LIBERTA' MINORI di FIRENZE
Huulisfalans, il quale sentita la relazione fatta dal Consigliere
LICARI CARLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
-
CORTE SUPREMA DI CASS ha chiesto il rijetio del ricorso -идето UFFICIO COPIE PE
Richiesta copia st dal S ITALIA 04
0,8 per giritli e
25/4/08 In caso di diffusione o di riproduzione del presente il provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gil altri dati identificativi IL CANCELLI indicati nell'allegato provvedimento, a pormer dēl l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003. IL CANCELLIERE
OSSERVA
Con sentenza del 15/10/2008, il G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze, nel prosciogliere per carenza di imputabilità imputata del reato di furto in abitazione commesso in N.D.
quando era ancora sedicenne, rigettava la richiesta di applicarle "omissis"
provvisoriamente la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario avanzata dal P.M. ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.P.R. 448/1988 e, avverso tale decisione, il P.M. proponeva appello ex art 310 c.p.p. .
Il Tribunale per i minorenni di Firenze, respingeva l'appello, ritenendo che nel caso di specie non ricorressero in concreto le condizioni particolari di pericolosità sociale della minore richieste cumulativamente dall'art. 37, comma 2, del citato D.P.R. n. 448.
Tale decisione veniva dal P.M. gravata di ricorso per cassazione e, a sostegno del medesimo, il ricorrente deduceva erronea applicazione della predetta disposizione normativa, rilevando che, al contrario dell'opinione del giudice, essa richiede, non cumulative, ma alternative condizioni di applicabilità della misura di sicurezza in parola e che, tenuto conto dei mezzi usati per commettere il furto ascrittole e dei precedenti dattiloscopici, indicanti ulteriori condotte sospette nel settore dei furti in appartamento, era prognosticabile nei suoi confronti il pericolo di reiterazione in delitti della stessa specie, fermi restando ovviamente i gravi indizi di reità conclamati dalla di lei sorpresa in flagranza di reato.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con la prima doglianza è riproposta la questione sulla interpretazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del D.P.R. 448/1988, se cioè essa indichi condizioni per l'applicazione provvisoria del riformatorio giudiziario necessariamente cumulative ovvero solo alternative tra loro, sicchè, in tale ultima ipotesi, sia sufficiente la ricorrenza di una di tali condizioni per potersi far luogo alla suddetta misura di sicurezza nei confronti di un minore.
Trattasi di questione di diritto già esaminata e decisa correttamente dal Tribunale della Libertà, il quale si è pronunciato a favore della tesi, contraria a quella propugnata dal P.M., quella cioè della necessità che ricorrano in concreto entrambe le condizioni indicate nella disposizione in contestazione, come è reso evidente dalla natura speciale della misura e dalla terminologia usata: "La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 c.p. (fatto commesso da minore riconosciuto non imputabile e che, al momento del fatto, ha compiuto i 14 ma non ancora i 18 anni) e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza O S C U R A T A
personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.
Preso atto della corretta interpretazione data alla disposizione in contestazione, il Tribunale di
Firenze ha, poi, persuasivamente spiegato nel provvedimento impugnato che in concreto non era possibile formulare un giudizio prognostico di pericolosità proiettato sulla specie e sulla natura dei reati dei quali la minore potrebbe rendersi nel futuro autrice, in quanto la modesta offensività dell'oggetto da scasso utilizzato (forbicina con punte deformate, le cui caratteristiche non avevano procurato allarme nemmeno nel proprietario, il cui semplice affacciarsi sull'uscio ebbe l'effetto di interrompere l'azione), nonchè i precedenti dattiloscopici per delitti contro il patrimonio, non deponevano per una speciale pericolosità dell'indagata, riferibile alla commissione in futuro di delitti implicanti l'uso di armi o di violenza personale, uniche due specifiche ipotesi, tra quelle indicate in termini crescenti di pericolosità nella disposizione in esame, contigue all'offensività del delitto per cui si procede contro la minore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deliberato, in Roma, il giorno 4 Marzo 2009.
ΠIl Consigliare est. Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 APR. 2009 IL CANCELLURE C/ DICASS
Giulio TIBERIO E T
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Il presidente,
vista la sentenza n. 567/09 emessa su ricorso del p.m.;
visto l'art. 52 c. 5 d. lgs.vo 30.6.2003, n. 196;
dispone che, nel caso di diffusione o di riproduzione per finalità di informazione giuridica della predetta sentenza, a tutela del minore, sia omesso il nominativo di NI EB..
Si annoti sull'originale della sentenza.
Roma, 21.4.2009
Il presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 APR. 2009
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