Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen., in riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevedono che, nel caso di condanna all'ergastolo per delitto ostativo, il beneficio della liberazione condizionale sia ammissibile solo se il condannato collabora con la giustizia, in quanto la possibilità per il condannato di scegliere se collaborare o meno esclude che possa ritenersi vanificato, in concreto, il perseguimento della finalità rieducativa della pena.
In tema di benefici penitenziari in favore del condannato all'ergastolo per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen., non costituisce ipotesi di impossibilità della collaborazione con la giustizia, cui è condizionato l'accesso ai benefici, la mera protesta di innocenza da parte del condannato, in quanto, a fronte del giudicato di condanna, l'ipotesi dell'innocenza può assumere rilievo solo a seguito dell'apposita procedura di revisione.
Commentario • 1
- 1. Ergastolo ostativo contrario alla Costituzione? (Corte Costituzionale, 97/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2021
Corte Costituzionale ordinanza 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97 Presidente Coraggio – Relatore Zanon Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 3 giugno 2020, e depositata il 18 giugno 2020 (r.o. n. 100 del 2020), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2016, n. 27149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27149 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
27 1 4 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - N 1153/2016- Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO ROCCHI N. 33263/2015 ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. -Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI MA N. IL 22/01/1959 avverso l'ordinanza n. 639/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 26/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. : Udit i difensor Avv.; : Mi Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso, con requisitoria depositata il 23/9/2015, chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/30 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza di liberazione condizionale avanzata da EL LA. Ha premesso il giudice a quo che il LA è ristretto in espiazione dell'ergastolo inflitto per reati ostativi e che il beneficio richiesto sarebbe stato concedibile solo previo accertamento della collaborazione ovvero d'una sua impossibilità o irrilevanza. Nel caso di specie il LA nulla aveva addotto e si era limitato ad opporre la sua innocenza per inferirne l'impraticabilità d'un percorso collaborativo. Il Tribunale ha, poi, spiegato che la questione di legittimità costituzionale era stata giudicata irrilevante in un precedente giudizio definito con ordinanza 29 novembre 2011, per insussistenza tra l'altro della precondizione della rescissione di ogni collegamento con la criminalità organizzata. Insussistente era stimata la violazione dell'art 3 della CEDU, anche in ragione della sentenza del 9-7-2013 della Grand Chambre, prevedendo l'ordinamento interno che la pena dell'ergastolo potesse essere "superata", proprio in ragione della condotta collaborativa o della sua impossibilità o irrilevanza.
2. Ricorre per cassazione LA EL personalmente e articola i seguenti motivi di ricorso. di2.1. La decisione del 9-7-2013 della Grand Chambre avrebbe permesso intendere che ciò che rileva è la possibilità effettiva di superare l'ergastolo. A fronte della protesta di innocenza del richiedente risulta, tuttavia, impossibile beneficiare dell'istituto in esame. In particolare la protesta d'innocenza avrebbe impedito all'istante di fare i nomi dei concorrenti, di interloquire sul delitto di omicidio ascrittogli e di rivelare particolari relativi all'esecuzione ed alla dinamica del fatto. Il sistema, pertanto, nella prospettiva del ricorrente, impedisce di accedere alla liberazione condizionale e di completare il percorso trattamentale con conseguente contrasto con la CEDU. Ciò perché non permette di realizzare quel pre-requisito che è rappresentato dalla collaborazione con l'autorità, necessario per talune tipologie di delitti (art 4-bis L. 26 luglio 1975, n.354 ). La pena perpetua dell'ergastolo si risolverebbe, dunque, in questo caso in un trattamento contrario alla CEDU e di tipo inumano e degradante.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza di terzietà ed imparzialità oggettiva del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Il tema di costituzionalità era stato scrutinato dagli stessi decidenti che si erano pronunciati in data 29-11-2011. Ciò avrebbe violato i principi di terzietà ed imparzialità.
2.3. Con il terzo motivo si duole il ricorrente che, anche per affrontare la questione relativa, erano state richiamate risultanze istruttorie datate nel tempo e senza tenere presenti atti sopravvenuti e il decorso del tempo stesso. Il tribunale non aveva preso in considerazione le dichiarazioni positive rese dai familiari, né aveva acquisito elementi a fondamento della pericolosità attuale e dei collegamenti con la criminalità organizzata in questa prospettiva aveva 2 ignorato la relazione della Prefettura di Reggio Calabria che non indicava il nome del ricorrente stesso. Né aveva considerato la pluriennale espiazione carceraria ed i risultati dell'osservazione che permettevano di affermare un'estraneità al mondo criminale. Si è, infine, eccepita l'illegittimità costituzionale della disciplina vigente ed in particolare dell'art 4-bis e 58-ter L. 26 luglio 1975, n.354 nella parte in cui si prevede che in caso di condanna per delitto ostativo sia ammissibile il beneficio della liberazione condizionale solo in ipotesi di collaborazione con la giustizia.
3. In data 16 marzo 2016 è stata depositata memoria difensiva in cui si replica alle osservazioni del Procuratore generale e si insiste sul tema di costituzionalità. Alla memoria è allegato un "parere sulla legittimità costituzionale di un caso di diniego della liberazione condizionale ad un condannato all'ergastolo". Si annota come la liberazione condizionale sia istituto "necessario" ai fini della "tollerabilità costituzionale" della pena dell'ergastolo e si ricostruisce l'orientamento della giurisprudenza costituzionale nella collocazione della pena dell'ergastolo cd. ostativo. In realtà si finisce per collegare il beneficio non alla condotta concreta tenuta nella fase di esecuzione, ma ad un elemento che è estraneo ad essa e che concerne altre finalità, appunto, quelle della collaborazione. Lo Stato non potrebbe fare oggetto di scambio l'applicazione, costituzionalmente dovuta, di benefici necessari a rendere la pena conforme al modello costituzionale e convenzionale. Infine, sarebbe di palmare evidenza che il detenuto che si proclami innocente rientra nella condizione di inesigibilità della collaborazione. Diversamente sarebbe doveroso sottoporre a scrutinio di legittimità il quadro normativo in esame. OSSERVA IN DIRITTO 1. I temi posti dal ricorrente sono infondati e vanno respinti. Per ragioni d'ordine sistematico è bene partire dall'esame della pregiudiziale di costituzionalità, sostanziatasi nella formulazione d'una eccezione specifica e dalla compatibilità convenzionale della disciplina qui censurata, temi, tra l'altro, assorbenti dei profili ulteriori.
1.1. Prospetta il ricorrente l'illegittimità costituzionale della disciplina vigente ed in particolare dell'art 4-bis e dell'art 58-ter L. 26 luglio 1975, n.354 nella parte in cui prevedono che, in caso di condanna per delitto ostativo, sia ammissibile il beneficio della liberazione condizionale, solo in ipotesi di collaborazione con la giustizia. Si duole, in particolare, l'istante che la requisitoria del Procuratore generale si sia limitata ad un generico richiamo alla sentenza 45979/12 di questa Corte che aveva respinto le questioni avanzate nell'interesse del LA stesso, evocando il precedente della Corte costituzionale di cui alla sentenza 135 del 2003. Non si era, tuttavia, tenuto presente il tracciato dei nuovi orientamenti messi in luce dal parere pro veritate allegato alla memoria;
né si era valutato adeguatamente il profilo di incompatibilità convenzionale. Ciò perché ancorare la concessione del beneficio della liberazione condizionale alla collaborazione assunta e, dunque, introdurre una condictio sine qua non, prescindendo dal comportamento in concreto tenuto dal detenuto, in ragione del suo ravvedimento, significava a giudizio del ricorrente, legittimare una presunzione assoluta tra mancata collaborazione e mancato ravvedimento, incompatibile con 3 نار le esigenze di tutela convenzionale. Contrariamente, una pena perpetua sarebbe stata compatibile con l'art 3 CEDU solo là dove vi fosse stata una possibilità effettiva di liberazione e di "riesame". Ebbene non occorre tornare sulla questione della compatibilità tra la pena dell'ergastolo ed i principi di cui all'art. 3 CEDU se non per ribadire che la Corte sovranazionale ha risolto positivamente la questione in tutti i casi in cui al soggetto adulto la legislazione nazionale consenta, comunque, la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter c/ Regno Unito;
sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia). L'eccezione di illegittimità costituzionale, fatta questa premessa, deve essere respinta, perché manifestamente infondata. La Corte costituzionale (sentenza n. 135 del 2003) ha già escluso la fondatezza del tema ed ha osservato che la disciplina che subordina la concessione della liberazione condizionale al condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n.354 - alla collaborazione con la giustizia, consente al condannato stesso di scegliere se collaborare o meno, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Detta condizione non implica affatto ineffettività del beneficio, né la sua trasformazione in una misura inaccessibile ai soggetti condannati per delitti ostativi. Di converso, proprio la particolare gravità di talune tipologie di fatti prevede che l'ammissione a determinati benefici possa avvenire solo all'esito dell'acquisizione di indicatori specifici (tra cui la collaborazione nelle sue distinte forme) idonei a superare la intrinseca pericolosità, che da essi trae scaturigine. La stessa Corte cost. ha spiegato come l'art 4-bis L. 26 luglio 1975, n.354 sia rispondente all'esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa e come si giustifichi la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia. Pur dando atto che la soluzione adottata, di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia comportato una compressione della finalità rieducativa della pena si mantiene aperta, tuttavia, la possibilità per i detenuti che perseguono un programma di rieducazione di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo. Ciò esclude che possa ritenersi vanificato, per i condannati in questione, il perseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena e perciò che sia violato l'art. 27, terzo comma, Cost. La stessa Corte costituzionale ha scrutinato anche il tema posto incidentalmente dal ricorrete ed ha escluso che sia pregiudicato il condannato che assume di non poter collaborare, perché si protesti innocente. Si è, infatti, spiegato che dopo il giudicato una simile evenienza (l'innocenza) può assumere giuridica rilevanza solo a seguito dell'apposita procedura di revisione (Corte cost. 93/306). Queste annotazioni valgono viepiù nel caso di specie. L'ipotesi opposta nella prospettiva del ricorrente non è affatto assimilabile ad un caso di collaborazione oggettivamente impossibile. I fatti e le responsabilità non risultano già completamente acclarati, né ricorre un caso di tale marginalità che non consente di conoscere eventi rilevanti, rispetto ai quali non sia prefigurabile una collaborazione da parte dell'istante. Piuttosto, il ricorrente, opponendo in fase di espiazione della pena la sua innocenza, si limita a dedurre un fatto su cui v'è una preclusione indotta dal 4 li giudicato. Né vale a confutazione l'articolazione d'un argomento che protenda al superamento dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, in guisa da inferirne un dato incompatibile con la realtà processuale accertata. Deve annotarsi, piuttosto, che, là dove vi sia stata condanna in giudicato, non è possibile, in funzione dimostrativa d'una impossibilità della collaborazione, ai fini dei benefici invocati, opporre la propria innocenza. Ciò perché il giudicato fa stato, innanzitutto verso il condannato, e non risulta ulteriormente discutibile l'affermazione di responsabilità in esso contenuta, se non attraverso le forme processuali tipiche che il sistema contempla. Si intende, allora, che, al fine di contrastare il profilo di stabilità che l'irrevocabilità determina, occorre un quadro materiale che permetta la revisione di quel decisum. In difetto è ininfluente la mera protesta d'innocenza. Essa non si assimila ad un caso di collaborazione impossibile, ma si risolve in una contestazione sul contenuto dell'accertamento irrevocabile. Piuttosto, il nucleo di quell'accertamento campeggia nello scrutinio da operare in funzione dell'ammissibilità o della impossibilità della collaborazione, da parte del condannato. E' di tutta evidenza, infatti, che dopo il giudicato la valutazione sulle connotazioni della collaborazione si debba operare rimettendosi a quanto risulti dall'accertamento nella sentenza divenuta definitiva. Né vale opporre, in senso contrario, che attraverso ragionamento di tal fatta si istituirebbe un'equazione tra mancata collaborazione e pericolosità sociale immanente, tale da evocare la categoria d'una presunzione iuris et de iure. I termini della questione devono essere correttamente posti. A fronte del giudicato di condanna, per un delitto cd. ostativo, il legislatore è autorizzato a stabilire le condizioni necessarie in presenza delle quali nel contemperare i contrapposti valori di rilievo superprimario (che vanno dall'esigenza di difesa sociale alla finalità rieducativa della pena) - la pena più severa sia suscettibile di retrocessione. Ciò perché, solo attraverso il relativo avverarsi, si può ritenere realizzata la funzione cui la pena medesima protende. Nel caso dell'ergastolo afferente un delitto cd. ostativo, dunque, la particolare pericolosità che il soggetto esprime, non in funzione d'un profilo personale precostituito ed immanente, ma in ragione della gravità del delitto commesso, è stimata dal legislatore come condizione suscettibile di essere superata attraverso la prova positiva che il soggetto stesso abbia reciso anche ogni collegamento con l'ambiente da cui il delitto evidentemente ha tratto scaturigine. Indicatore rilevante di proiezione siffatta è proprio la collaborazione. La premura di rendere effettiva la "superabilità" del connotato di perpetuità, che in astratto caratterizzerebbe l'ergastolo, si rende manifesta proprio riflettendo sul canale d'accesso ai benefici, che si assicura anche nei casi in cui la collaborazione non sia più utile o possibile. Si tende, cioè, ad evitare che un evento estraneo alla volontà del soggetto possa irrazionalmente pregiudicarlo, impedendogli l'accesso ai benefici medesimi. Perché ciò accada, tuttavia, devono ricorrere le condizioni normativamente previste. Si tratta di condizioni non superabili attraverso canali alternativi ed elusivi del tracciato rigoroso previsto dal legislatore. Non sono ammesse letture sostanzialistiche della collaborazione inesigibile, proprio perché attraverso la categoria si acquisisce quel possibile indicatore del ravvedimento e dell'intervenuta concretizzazione della finalità rieducativa della pena. Sulla scorta di quanto premesso si intende, allora, come la mera protesta d'innocenza, dopo il giudicato di colpevolezza, non sia concettualmente assimilabile ad un'ipotesi di collaborazione inesigibile. Ciò perché essa contrasta 5 li con l'accertamento in giudicato e con la ricostruzione dei fatti ivi contenuto e cui si deve conformare lo scrutinio sulla esigibilità o meno della stessa collaborazione. irragionevoleSi comprende, allora, perché la disciplina non sia costituzionalmente, né risulti lesiva dei principi che invoca il ricorrente. La questione posta è, pertanto, manifestamente infondata e va respinta. Da quanto premesso discende la correttezza della decisione impugnata.
2. Il tema ulteriore, relativo alla dedotta incompatibilità del collegio che ha deciso la questione posta, per aver pronunciato in composizione identica ed in precedente circostanza, deve ritenersi infondato. Si duole il ricorrente di non aver avuto contezza del dato e di non aver potuto tempestivamente proporre istanza di ricusazione, avendo il collegio deciso nella medesima composizione di cui al procedimento definito con ordinanza in data 29 novembre 2011 relativo ad una richiesta di permesso premio. Oppone la violazione del principio di terzietà del giudice essendo stati, in definitiva, riproposti nel presente procedimento i medesimi argomenti posti a fondamento di quella decisione. Ebbene deve osservarsi come le cause di incompatibilità e le ragioni che legittimano l'istanza di ricusazione sono ipotesi tipiche, che non permettono interpretazioni di tipo estensivo o in via analogica, in guisa da essere estese oltre i casi espressamente contemplati. V'è da dire che l'incompatibilità opera nelle ipotesi di cui all'art 34 cod. proc. pen. per atti compiuti nel corso del procedimento o per le specifiche ragioni di parentela affinità o coniugio (ex art 35 cod. proc. pen.). Nel caso di specie non ricorre alcuna delle due condizioni. Il collegio non era incompatibile per precedente decisione assunta sulla posizione del ricorrente. Il decisum era, invero, relativo ad un distinto procedimento ed interveniva su oggetto e materia diversa da quella che aveva interessato il collegio con l'istanza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione. La questione posta è dunque manifestamente infondata. Né v'erano i presupposti, che invoca il medesimo ricorrente, per ipotizzare una "indebita manifestazione" del convincimento, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen., che avrebbe legittimato la ricusazione (ex art 37 cod. proc. pen.). Ricorre l'ipotesi di specie, infatti, nel corso di valutazioni procedimentali anche incidentali, solo là dove il giudice abbia manifestato una valutazione sulla "res iudicanda", senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U sentenza n. 41263 del 27/09/2005 Cc. (dep. 15/11/2005) Rv.232067). Nel caso in esame, dunque, in assenza dei presupposti indicati non ricorre alcuno dei vizi lamentati. La valutazione, piuttosto, espressa dal collegio giudicante in altro procedimento, era doverosa e necessariamente pregiudiziale alla richiesta di permesso premio rivolta. Che quella decisione coinvolgesse anche la verifica del tema di diritto analogo a quello che in via pregiudiziale ha caratterizzato l'odierno giudizio non è aspetto che realizza alcuna incompatibilità dei decidenti rispetto alla questione rivolta con l'istanza del detenuto. Alla luce di quanto premesso il ricorso è infondato e va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I 6 li
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 marzo 2016 Il consigliere estensore il Presidente Maria Cristina Siotto Antonio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 LUG 2016 Pietro DiMeofR M E R IL CANCELLIERE P U E T S R O N O E C 7