Sentenza 24 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2002, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA AL0.0789 /02 LA CONTE SUIREMA EI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRATTI BANCARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19883/99 Dott. IN CARBONE Presidente- Dott. Alessandro CRISCUOLO · Consigliere Dott. IN PROTO Rel. Consigliere on 2163 Cron Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. 233 Ud. 15/10/2001 Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3,10 per diritti elettivament # 21 GEN 2002 GIUSSANI LUIGI, MONGUZZI ALBERTA, IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato A BERARDINO LIBONATI, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Elisa Leggio di Seregno rep. n. 53895 del 5.10.1999; CANCELLERIA ricorrenti -
contro
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 24, presso l'avvocato ENRICO 2001 DE ROSSI, rappresentato e difeso dagli avvocati EDUARDO 2105 SPANO e MARIO FRANZOSI, giusta procura speciale per Notaio Antonio Cimmino di Desio rep. n. 18385 del 30.11.1999; controricorrente avverso la sentenza n. 1313/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. IN PROTO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Pace, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Spano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN LL che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo, l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 30 aprile 1992 i coniugi IG US e LB UZ convennero in giudi- zio davanti al Tribunale di Monza la s.p.a.Banco di De- sio e della Brianza, esponendo: - che nel febbraio 1990 essi avevano dato incarico alla banca convenuta, versandoli con contestuale accre- dito sul conto corrente presso la stessa banca di cui 2 erano contitolari, di incassare due assegni circolari di lire 25 milioni ciascuno emessi il 1° febbraio dello stesso anno in Desio, in favore del NI dalla Barca Nazionale dell'Agricoltura (BNA); - che con lettera 17 maggio 1990 la convenuta li aveva informati che i due assegni "erano andati smar- riti nell'iter dell'incasso" e risultavano estinti dal- la banca emittente a fronte di rinegoziazione di altri istituti di credito", e che essa aveva provveduto ad addebitare sul loro conto corrente il controvalore dei relativi importi, nonché di avere in corso pratica per il recupero delle somme nel loro interesse;
che, successivamente, la banca convenuta aveva lo- ro comunicato che i due titoli erano stati da essa spe- diti per lettera raccomandata alla banca emittente ed erano andati smarriti o erano stati sottratti prima che pervenissero alla stssa. Gli attori conclusero per la condanna della banca convenuta, previo accertamento del suo colposo inadem- pimento al mandato all'incasso conferitole, a pagare loro la somma di lire 50 milioni, con interessi compo- sti dal 2 febbraio 1990 al saldo. La s.p.a.Banco di Desio e della Brianza si costituì e chiese il rigetto della domanda dei coniugi, deducen- dc: Cor:e di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) la legittimità dello storno dell'importo dei due assegni nel conto corrente degli attori, stante il ri- fiuto della Banca Nazionale dell'Agricoltura di onorar- li;
che la modalità di incasso dei titoli prescelta era. immune da censure e la più comunemente praticata dalle banche e che, in ogni caso, vigeva la clausola contrattuale di esonero da responsabilità verso Q clienti;
- il danno lamentato dagli attori era imputabile in via esclusiva alla banca emittente, che aveva pagato gl assegni a terzi senza rilevarne la evidente falsi- ficazione. La banca convenuta fu autorizzata a chiamare in causa, per essere manlevata dalla pretesa degli attori, la BNA. Questa, costituitasi, resistette alla domanda, negando la propria colpa per avere pagato gli assegni in terza girata al Banco Lariano e alla Banca Popolare di Milano. E, a sua volta, fu autorizzata a chiamare in giudizio, per esserne manlevata dalla rivalsa del Banco di Desio e della Brianza, il Banco Lariano e la Banca Popolare di Milano. Questi istituti, costituitisi, so- stennero che i titoli in questione erano regolari ed erano stati pagati a due loro clienti, IN Mastro- pasqua e s.r.l. Calzature Rosati. Autorizzata dal g.i., Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) 4 la Banca Popolare di Milano chiamò, a propria volta, in causa, per essere garantita dall'azione di rivalsa del- la BNA, la Calzature Rosati. Il Tribunale di Monza con sentenza non definitiva n. 629 del 6 febbraio 1997, pronunciando soltanto sul rapporto tra attori e banca convenuta, condannò quest'ultima a corrispondere ai primi, per colposo ina- dempimento al mandato di incasso degli assegni, la som- ma di lire 50 milioni, con gli interessi legali da 2 febbraio 1990 al saldo. Il Tribunale osservò che la colpa della convenuta era consistita nell'avere inol- NO trato semplicemente a mezzo posta, in plico raccomanda- ALL to, i due assegni circolari alla banca emittente, lad- dove la speciale diligenza inerente alla sua attività istituzionale, le avrebbe dovuto suggerire di provve- dere all'incasso direttamente tramite sua filiale ° corrispondente nel luogo di pagamento (art.1856 c.c. e art. 1 e 2 delle norme bancarie uniformi) o a mezzo di stanza di compensazione, in ogni caso conservando il possesso materiale dei titoli fimo all'effettiva conse- gna all'emittente o alla stanza predetta (art.34 1.a.). Osservò, inoltre, che, in via subordinata, la banca avrebbe dovuto spedire gli assegni con plico assicura- tivo, tenuto conto che i due titoli non recavano clau- scla di intrasferibilità, nonché della frequenza di Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 19883 99) 5 smarrimenti e sottrazioni di pliche postali. Aggiunse che la convenuta si era resa colpevole anche nella fase successiva alla spedizione, omettendo di accertarsi nei giorni successivi all'invio se i titoli erano pervenuti alla destinataria e delle ragioni dell'eventuale manca- to ricevimento. Rilevò quindi che le clausole 17 e 19 del contratto di conto corrente di corrispondenza e la disposizione del'art.1 delle norme bancarie uniformi non potevano esonerare da responsabilità la banca, es- sendo rilevabile la nullità per i casi di dolo e colpa A grave della banca mandataria all'incasso. Con separata ordinanza il Tribunale dispose la pro- secuzione del processo relativamente alle domande di rivalsa della convenuta e delle terze chiamate. Con sentenza depositata il 21 maggio 1999 la Corte d'appello di Milano, adita in sede di impugnazione dal Banco di Desio e della Brianza, riformando la pronuncia del Tribunale, rigettò la domanda dei coniugi US, che condannò a restituire quanto essi avevano ricevuto, con gli accessori. La Corte osservò: - che lo smarrimento о sottrazione dei titoli con successiva falsificazione degli stessi e il loro incas- SO da parte di terzi non era imputabile alla banca, nessuna colpa essendo addebitabile alla stessa per es- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) sersi avvalsa per la spedizione degli assegni del ser- vizio postale in plico raccomandato;
che una responsabilità del Banco di Desio e del- la Brianza nemmeno poteva essere basata sulla sua con- dotta successiva alla spedizione dei due titoli alla emittente BNA, i lassi di tempo intercorsi tra spedi- zione e pagamenti essendo stati così brevi da non con- sentirle di venire a tempestiva conoscenza che i due so-titoli non erano pervenuti alla destinataria BNA e, prattutto, di porre in essere cautele atte ad evitare il loro incasso da parte di terzi. Avverso questa sentenza i signori IG US ed LB UZ hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui ha resistito con controricorso il Banco di Desio e della Brianza. Le parti hanno deposi- tato memorie. Motivi della decisione 1. Col primo motivo del ricorso si denuncia viola- zione dell'art.75 c.p.c., in relazione agli artt. 125, 163, 342 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la sentenza impu- gnata avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità dell'atto d'appello (e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione), perché proveniente da soggetto sfornito di legittimatio ad processum. Infatti, il Ban- costituitosi in primoco di Desio e della Brianza Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) grado in persona del Presidente sig.Gavazzi, organo della società ha, poi, proposto appello in persona del "Dirigente responsabile del servizio legale, avv. Riccardo Bruno", che non aveva dimostrato (e nean- che dichiarato) di essere munito del potere di rappre- sentare in giudizio la banca, né di avere la rappresen- tanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto.. Il motivo non ha fondamento. Il vicepresidente e legale rappresentante del Banco di Desio e della Brianza, resistendo con controricorso all'impugnazione de qua, ha dichiarato di ratificare i Ол precedenti atti giudiziali e il rilascio dei relativi poteri nel contesto della procura rilasciata per questa fase del giudizio in autentica per notaio Cimmino in atti. Sicché il difetto di legittimazione processuale e sostanziale della persona fisica che aveva agito in grado d'appello in rappresentanza della banca, è stato sanato con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente. Ratifica e sa- natoria ammissibili anche in relazione a vizi infician- ti la procura originariamente conferita al difensore dal soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e Cor:e di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) 8 non anche invalido per vizi formali o sostanziali, at- tinenti a violazione degli artt.83 e 125 c.p.c.; e non precluse da eventuali decadenze, in quanto la irregola- rità denunciata è stata dedotta per la prima volta in questa sede, né è stata rilevata anteriormente dal giu- dice del merito, determinando la inammissibilità : dell'impugnazione (cfr.Cass.21 novembre 2000, 15031; gennaio 1998, n.272; Cass.18 maggio 1996, Cass.14 n.4605; Cass.29 aprile 1994, n. 4167; Cass.14 gennaio 1987, n.1186, ex plurimis).
2. Col secondo motivo si denuncia violazione e fal- sa applicazione dell'art.342 c.p.c. e difetto di moti- vazione. I ricorrenti deducono che la Corte d'appello affermando "è certo che nei due titoli di cui trattasi, non è stata apposta, prima della loro spedizione (né successivamente) girata in bianco che potesse renderli assimilabili, per la circolazione, ai titoli al porta- tore" avrebbe modificato di sua iniziativa l'oggetto e i termini del contendere, in quanto coi motivi di im- pugnazione la banca (senza contestare "l'avvenuta appo- sizione di girate in bianco" stabilita dal Tribunale) si era limitata a dedurre che gli assegni circolari do- vevano qualificarsi come titoli all'ordine e non pote- vano cambiare natura nel corso della circolazione. Il motivo è fondato. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) Effettivamente, come risulta dal diretto esame de- gli atti processuali, il Tribunale aveva stabilito che i titoli di cui si discuteva, pur non essendo trasferi- bili o pagabili al portatore quoad naturam, erano di- ventati esigibili al portatore per l'avvenuta apposi- zione di girate in bianco. Nell'atto di appello il Ban- co di Desio e della Brianza aveva dedotto che con tale motivazione il Tribunale aveva di fatto introdotto "una nuova ed anomala categoria di titoli al portatore" non disciplinata dalla legge, mentre in realtà gli assegni circolari de quibus dovevano qualificarsi in ogni caso come titoli all'ordine, che non potevano mutare natura nel corso della circolazione. La Corte d'appello, affermando, invece, che "nei due titoli non era stata apposta, prima della loro spe- N dizione (né successivamente) girata in bianco, che po- tesse renderli assimilabili, per la circolazione ai ti- toli al portatore", ha violato la norma denunciata, per aver esteso il thema decidendum nel giudizio di secondo grado oltre i motivi di impugnazione;
thema limitato alla questione se nella fattispecie - posto che l'art.83 del codice postale vieta di includere nella corrispondenza raccomandata le "carte di valori esigi- bili al portatore" - quei titoli, per l'avvenuta appo- sizione di girate in bianco, potessero o non essere as- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) 10 similati ai titoli al portatore, al fine di valutare la diligenza della banca mandataria nella spedizione del plico. Né l'affermazione della sentenza impugnata potrebbe essere considerata irrilevante nell'economia della de- cisione, perché l'oggetto del contendere era l'esistenza o la insussistenza di un comportamento di- ligente della banca, nell'esercizio del mandato confe- necessariamenteritole;
comportamento correlato alla ) non) dell'art.83 del verifica della violazione 0 d.p.r. 156/1973, che vieta l'inserimento in plichi rac- comandati dei titoli al portatore, e cioè di un parame- tro alla cui stregua occorreva rapportare la diligenza Д della banca nell'esercizio del mandato conferitole dai coniugi US.
3. La fondatezza della censura comporta l'accoglimento in parte qua del ricorso, con il conse- assorbimento del terzo motivo (relativo alla guente considerazione che il divieto di cui agli mancata artt.83 e 84 del codice postale comprenderebbe anche gli assegni girati in bianco, stante la diversa premes- sa da cui è partita la sentenza impugnata); nonché del quarto, del quinto e del sesto motivo (relativi a vizi di motivazione correlati alle ulteriori argomentazioni poste dalla Corte di merito a sostegno della propria Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) 11 decisione). La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, e la causa rinviata per un nuovo esame ad al- tro giudice. Il giudice de rinvio provvederà anche sul- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, acco- glie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli ulte- riori motivi. Cassa in parte qua la sentenza impugnata 100T 129,11 e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte 456T 30,99 TOT. 160,10d'appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 15 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere extensore IN bone IN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 24 GEN. 2002 IL CANCELLIERE here in Luisa Passinetti IL CANCELLIERE # AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat.
5.MAR. 2002erie .4. 160,10 12553 verate C CENTOSESSANTA/10. p. 11 Dirigento Area Servizi al n. yRIPPO Responsabile Servizo ni Giudiziar O R T O 200 (euro. (Dott.ssa Maria Craz (Dr. M. RACCHINI) Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.19883 99) 12