Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
L'erronea indicazione della data dell'udienza (nella specie, davanti al giudice di pace) nel decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all'intervento dell'imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2010, n. 37046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37046 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/09/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 766
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 8477/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;
nei confronti di:
1) YY ND, N. IL *26/11/1982*;
avverso la sentenza n. 537/2009 GIUDICE DI PACE di MILANO, del 22/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Procuratore della Repubblica di Milano, nell'interesse ad un'esatta applicazione della legge, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città, deliberata il 22 ottobre 2009, che ha condannato il cittadino straniero extracomunitario YY SA alla pena pecuniaria di Euro 5000,00 di ammenda, siccome colpevole dal reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 10 bis, accertato in *Milano il 10 ottobre 2009*, per aver fatto ingresso o essersi comunque trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - L. 28 maggio 2007, n. 68 - L. 15 luglio 2000, n. 94).
2. Nel ricorso il PM impugnante, deduce:
- che il giudicante, omessa la dichiarazione di apertura del dibattimento, aveva invitato le parti a concludere in assenza di richieste di prova e senza svolgimento di alcuna istruttoria dibattimentale, ovviando all'assenza di elementi probatori relativamente all'ingresso ed alla presenza illegale nello Stato dell'imputato, con l'acquisizione dell'intero fascicolo del PM, avvenuta in violazione degli artt. 493 e 514 c.p.p. tenuto conto che la difesa non aveva in alcun modo prestato il suo consenso, con conseguente illegittimità della pronuncia di condanna, ex art. 526 c.p.p.;
- la nullità del decreto di citazione a giudizio, rilevabile anche d'ufficio ex art. 180 c.p.p., per errata indicazione, nella copia notificata all'imputato tramite fax, della data di fissazione dell'udienza (14 ottobre 2009 anziché 22 ottobre 2009) avendo tale errore impedito l'intervento dell'imputato nel giudizio;
- l'illegittimità della decisione impugnata per violazione di legge (artt. 143 e 180 c.p.p. in relazione al D.Lgs. n. 274 del 2000, art.20 ter), nella parte in cui il giudicante aveva rigettato l'eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione perché redatto in una lingua - il russo - non conosciuta dall'imputato, di nazionalità ucraina, costituendo un rilievo incongruo ed apodittico, quello secondo che in Ucraina si parli anche la lingua russa, non costituendo il russo la lingua ufficiale dell'Ucraina;
- l'assoluta incomprensibilità ed illogicità delle argomentazioni svolte in sentenza per disattendere l'eccezione di incostituzionalità del D.L. n. 286 del 1998, art. 10 bis sollevata dalla difesa, risolvendosi le stesse nella trascrizione di brani di un provvedimento del giudice delle leggi che aveva escluso profili di incostituzionalità della norma incriminatrice con riferimento all'art. 27 Cost. e non già con riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, nei limiti precisati in prosieguo, è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per erronea indicazione della data di fissazione dell'udienza, motivo d'impugnazione che per il suo carattere pregiudiziale va esaminato per primo, va rilevato che in effetti, dall'esame degli atti risulta che la copia del decreto di citazione notificata all'imputato conteneva un'errata indicazione della data di udienza (quella del 14 ottobre 2009, in cui il processo non era stato celebrato per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione) con la conseguenza che l'eccepita invalidità - di ordine generale, afferendo essa all'intervento dell'imputato, non comparso - conformemente all'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, non può ritenersi sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio (in termini si veda: Sez. 1, Sentenza n. 5183 del 30/10/1986, Rv. 175793). L'accoglimento di tale motivo d'impugnazione, di carattere assorbente rispetto alle altre censure prospettate in ricorso, impone, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Milano per nuovo giudizio che sia esente dell'errore rilevato in questa sede di legittimità. Circa l'identificazione del giudice di rinvio, in assenza di una norma specifica che ne consenta la determinazione la soluzione al problema può enuclearsi dall'art. 623 c.p.p., da cui si desume il principio che, salva l'ipotesi di ricorso per saltum, regolata dall'art. 569, comma 4, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema di impugnazioni non si sia voluto discostare dai criteri generali che presidiano la materia trova conferma nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39, comma 2, che per i casi di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello si riporta all'art. 604 c.p.p., come archetipo, ampliando la casistica. Orbene, nel caso di specie, essendo stata emessa condanna alla sola pena dell'ammenda, il ricorso per Cassazione, come più volte affermato da questa Corte, anche alla luce della sentenza della Corte cost. n. 298 del 2008, è l'unico rimedio consentito (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 18667 del 23/2/2004, Rv. 228359; Sez. 4, Sentenza n. 47995 del 18/9/2009, Rv. 245741), di tal che non si verifica l'ipotesi di ricorso per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente - in presenza del detto vuoto normativo - l'art. 569 c.p.p., comma 4, con conseguente determinazione del giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica, giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 39. In conformità ai principi dianzi enunciati il giudice di rinvio va identificato, come si è detto, in altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010