Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
In materia edilizia, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce nuova costruzione l'intervento di demolizione e di successiva ricostruzione di un rudere, in quanto la demolizione per essere ricondotta alla nuova nozione legislativa di 'ristrutturazione edilizia' deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 14455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14455 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Claudio VITALONE Presidente
dott. Guido DE MAIO Componente
dott. Alfredo LOMBARDI "
dott. Aldo FIALE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
NO AR TT, nata a [...] l'[...];
Avverso la sentenza 18/2/2002 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Giuliano Torrebruno, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18.2.2002 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 16.11.2000 del Tribunale monocratico di Modica, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di NO AR TT in ordine ai reati di cui: - all'art. 20, lett. c, legge n. 47/1985 (per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta concessione edilizia, lavori di sostituzione della copertura di un manufatto esistente della superficie di mq. 20,16 e di edificazione, in aderenza a tale manufatto, di un vano della superficie di mq. 12,16 - acc. in Scicli, il 20.8.1998);
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato le opere anzidette in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo già stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva in giorni 15 di arresto ed euro 11.878,51 di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'ordine di demolizione "delle opere abusive".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la NO, la quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la illegittimità dell'affermazione della necessità di concessione edilizia per gli interventi effettuati in concreto, in quanto (tenuto conto pure delle previsioni del D.P.R. n. 380/2001) dovrebbe inquadrarsi quale manutenzione straordinaria ovvero restauro o risanamento conservativo la parziale ricostruzione di manufatti già esistenti;
- l'erroneità del disconoscimento della natura pertinenziale del vano di mq. 12,16;
- la inapplicabilità dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, "posto che detta norma richiede l'autorizzazione paesaggistica solo nel caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";
- la illegittimità dell'estensione dell'ordine di demolizione alle intere strutture, dovendo invece esso essere limitato "solo alle parti ritenute in ampliamento".
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. La vicenda in esame è caratterizzata, in punto di fatto, dall'esecuzione di lavori che hanno riguardato - in zona assoggettata a vincolo paesaggistico - la sostituzione della copertura in tavolame di un vano esistente di mq. 20,16 e la realizzazione, in adiacenza, di un nuovo vano della superficie di mq. 12,16.
Secondo l'assunto difensivo, tale secondo vano non sarebbe stato realizzato ex novo, ma si sarebbe proceduto soltanto alla parziale ricostruzione di muri pericolanti e semidiroccati, senza alterazione dei volumi e della sagoma.
Gli interventi edilizi dianzi descritti integrano un'opera complessa, poiché sostanzialmente finalizzati, nella loro globalità, alla realizzazione di un'unica unità immobiliare, e non possono essere disarticolati e valutati separatamente, in quanto tra essi esiste un evidente rapporto di funzionalità: è stata pertanto posta in essere, in concreto, una ristrutturazione edilizia. L'attività di ristrutturazione, infatti, ben può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, potrebbero ricondursi sia alla manutenzione straordinaria sia al restauro e risanamento conservativo sia alle opere interne. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente, ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio (che è cosa diversa dal mero recupero architettonico) attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.
2. L'art. 31, 1 comma - lett. d), della legge n. 457/1978 definisce interventi di "ristrutturazione edilizia" quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La trasformazione può comportare un aumento di superficie utile, ma non aggiunte di volumi in ampliamento o sopraelevazione, con la sola eccezione per i volumi tecnici (vedi Cass., Sez. 3^: 15.6.1998, ric. Manfredini;
nonché C. Stato, Sez. V^: 12.8.1998, n. 1255; 11.5.1998, n. 552; 26.2.1992, n. 143).
Fino al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è mancata una specifica disciplina legislativa per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione e tale carenza ha portato a tre diversi orientamenti interpretativi.
a)Secondo l'interpretazione più restrittiva [alla quale ha costantemente aderito, negli anni più recenti, la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3^: 16.1.2002, Basara;
25.9.2000, Moccia;
20.11.1998, Nardinocchi e altro;
28.7.1998, Capraro e altri;
1.7.1998, Padula e altri;
22.5.1998, Regis;
15.11.1997, Morano e altri;
20.6.1997, Coco;
24.1.1996, Oberto e altro;
17.1.1995, Fiorini;
9.6.1994, Mencattini;
10.8.1993, Mirarchi)) anche il titolare di una concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile rispondeva del reato di costruzione abusiva qualora avesse demolito, integralmente o pressoché integralmente, e ricostruito lo stesso (sia pure "simbolicamente" salvando alcuni monconi di muratura), giacché l'art. 31, 1 comma, lett. d), della legge n. 457/1978 consente soltanto un insieme sistematico di opere rivolto a trasformare organismi edilizi esistenti e non invece realizzazioni ex novo, ove la struttura preesistente cessa praticamente di esistere.
b) La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, a far data dalla fine degli anni ottanta, ha ricondotto alla nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di integrale e fedele ricostruzione di immobili immediatamente preceduta dalla sua integrale demolizione, il cui risultato, quanto a tipologia edilizia, sagoma e volumi, sia identico a quello preesistente [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cons. Stato, Sez. 5^: 5.3.2001, n. 1246; 18.12.2000, n. 6768; 24.2.1999, n. 197; 20.10.1998, n, 1491, 28.3.1998, n. 369; 18.12.1997, n. 1581).
In ogni caso, però, la ristrutturazione edilizia veniva subordinata al preventivo rilascio di concessione edificatoria. e) Un terzo orientamento, assolutamente minoritario e facente capo ad isolate pronunzie della giurisprudenza, infine, riconduceva l'intervento di demolizione e ricostruzione alle nozioni di risanamento conservativo o addirittura di manutenzione straordinaria, assoggettandolo al regime autorizzatorio in luogo di quello concessorio [vedi C. Stato, Sez. 5^, 26.5.1992, n. 464;
Cass., Sez. 3^, 16.3.1988, De Vitis). Nella materia il legislatore ha introdotto una disciplina espressa soltanto con l'art. 3, 1 comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001, che, nella sua formulazione originaria, riconduceva nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia "anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
Interventi siffatti venivano assoggettati a permesso di costruire - dall'alt. 10, 1 comma, lett. c), dello stesso T.U. - soltanto se comportanti aumento di unità immobiliari, modifiche dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso nelle zone omogenee A). Anche in tali ipotesi, però - ai sensi dell'art.1,6 comma, della legge 21.12.2001, n. 443 - purché restino inalterate la sagoma e la volumetria (con esclusione dal computo volumetrico delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica), l'interessato può scegliere di eseguire la ristrutturazione in base a semplice denunzia di inizio dell'attività.
Il D.Lgs. 27.12.2002, n. 301 ha modificato l'art. 3, 1 comma - lett. d), del T.U. n. 380/2001, riconducendo nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia "anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".
3. Nella specie, all'epoca dell'esecuzione, l'intervento era assoggettato al preventivo rilascio di concessione edificatoria. Va valutato, comunque, il regime del T.U. n. 380/2001 (senza tenere conto delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 301/2002, che entreranno in vigore a decorrere al 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20.6.2002, n. 122, convertito dalla legge 1.8.2002, n. 185), poiché la breve vigenza di esso, dall'1 al 9
gennaio 2002, deve ritenersi rilevante ai fini del principio di successione di leggi penali nel tempo, stabilito dall'art. 2 cod. pen. (vedi Cass., Sez. 3^H: 4.3.2002, Buselli e 15.3.2002,
Catalano).
Anche tale regime, però, non risulta a vantaggio dell'imputata, poiché - nella fattispecie in esame - non si verte in tema di volontaria demolizione (o crollo) accompagnata dalla successiva fedele ricostruzione di un edificio preesistente - senza soluzione di continuità - bensì di ampliamento mediante ricostruzione su ruderi, che costituisce comunque nuova costruzione, in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata (vedi Cass., Sez. 3^, 20.2.2001, ric. Perfetti;
nonché C. Stato, Sez. 5^: 7.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240; 4.11.1994, n. 1261). Ciò che rileva, in sostanza, è il principio della contiguità temporale.
La demolizione, cioè - per essere ricondotta anche alla nuova nozione legislativa di "ristrutturazione edilizia" - deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario, volto, nel suo complesso, alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori.
4. Il vano aggiuntivo (edificato su ruderi) - come si è detto - non può essere considerato avulso dall'intervento totale eseguito in concreto ed in ogni caso correttamente la Corte territoriale ha escluso che tale vano costituisca "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime concessorio ed assoggettata a quello della autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7, 2 comma lett. a), della legge n. 94/1982. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinchè soddisfi ai bisogni cui è destinato (vedi, da ultimo, Cass., Sez. 3^, 24.11.2000, La Bella).
Una disciplina più favorevole non si riscontra nel T.U. 6.6.2001, n. 380, che assoggetta comunque a permesso di costruire gli interventi pertinenziali che - come nel caso in esame -"comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale" (art. 3, 1 comma lett. e.6).
Secondo la formulazione testuale dell'art. 7, 2 comma, della legge n. 94/1982 - "le opere costituenti pertinenze...al servizio di edifici già esistenti" sono soggette ad autorizzazione gratuita (e conseguentemente sottratte al regime concessorio) "purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939".
La Corte Costituzionale, però, con la sentenza n. 100 del 24 marzo 1994, ha affermato che la presenza di vincoli archeologici, paesaggistici o paesistico-ambientali esclude soltanto il formarsi per silenzio dell'autorizzazione ma non comporta l'assoggettamento al regime concessorio. Rileva, in proposito, la Consulta che "la necessità di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, è correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta la concessione anziché l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari. L'esigenza di accertare che gli interessi protetti da tali vincoli siano stati valutati nella sede per essi competente è soddisfatta dalla previsione di un esplicito provvedimento di autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori. Rimangono inoltre, in ogni caso, salvi gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede in modo specifico per la tutela degli interessi, paesaggistici e ambientali, eventualmente coinvolti". La dottrina non ha mancato di porre in rilievo che l'anzidetta decisione della Corte Costituzionale, argomentata in termini sostanzialmente apodittici, non è convincente. Essa, però, deve ritenersi vincolante poiché dalla stessa scaturisce la legittimità costituzionale delle norme denunziate (vedi Cass., Sez. 3^:
6.5.1999, Santapaola;
30.3.2000, ARni).
Nella fattispecie in esame, comunque, al di là di ogni argomentazione riferita al vincolo paesaggistico, appare ad evidenza corretta l'esclusione dal regime autorizzatorio dell'intervento edilizio contestato e deve ritenersi assolutamente irrilevante la prospettazione di intenti dell'imputata (fra l'altro del tutto indimostrata), secondo la quale l'intero manufatto avrebbe dovuto essere adibito a "ricovero di gatti".
5. Quanto alla violazione paesaggistica, devono ribadirsi i princìpi già enunciati da questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri;
7.5.1998, ric. Vassallo;
13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro;
5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro;
15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri;
14.5.2002, ric. Migliore;
4.10.2002, ric. Debertol) secondo i quali il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è
reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs.29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico;
nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).
Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione. da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Ne consegue che l'offensività del fatto, in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, deve essere anzitutto correlata al rispetto del bene intermedio (o "funzione").
L'offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell'ambiente, è stata diffusamente analizzata - nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi - da Cass., Sez. 3^, 10.12.2001, Zucchini, ove è stato enunciato il principio che l'offensività del fatto concreto debba essere valutata in relazione alla specifica condotta incriminata, con riferimento alla natura, finale o intermedia, dell'interesse protetto.
La fattispecie in esame è caratterizzata ad evidenza dall'esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente: sussiste, pertanto, un'effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.
6.I giudici del merito hanno ordinato la demolizione "delle opere abusive", ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 e, nella specie, deve considerarsi abusivo l'intero organismo edilizio risultante dal complessivo intervento di ristrutturazione.
7. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 MARZO 2003.