Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna formulata dalle autorità russe in relazione al delitto di truffa, in quanto dalla consumazione di quest'ultimo al primo atto interruttivo della prescrizione era interamente decorso il termine di sei anni previsto, per l'estinzione del predetto reato, dalla legislazione italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 20150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20150 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 393
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - N. 53104/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YU IN IE (OBBLIGO DIMORA) N. IL 12/03/1976;
avverso la sentenza n. 28/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Udito il difensore Avv. Pantano Pasquale difensore di YU IN IE presenta l'indagata assistita da un'interprete che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 novembre 2014, la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di YU NA NA alla Russia. La Corte ha premesso che, in data 4 ottobre 2014, YU è stata arrestata a fini estradizionali in forza dell'ordine di custodia cautelare emesso in data 7 marzo 2014 dal Tribunale distrettuale di Tverskoy (Russia) per truffa aggravata commessa mediante documenti contraffatti, reato previsto e punito dall'art. 159 c.p. russo, per il quale la pena massima è di sei anni di reclusione;
che l'arresto è stato convalidato con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con l'obbligo di dimora nel comune di Trieste con provvedimento dell'8 agosto 2014; che l'estradanda ha negato il consenso all'estradizione e non ha rinunciato al principio di specialità; che la documentazione prevista dall'art. 700 cod. proc. pen. è stata ritualmente e tempestivamente trasmessa;
che non vi sono dubbi circa l'identificazione dell'estradata.
Tanto premesso, la Corte ha posto in luce come YU sia stata processata dall'Autorità Giudiziaria di Mosca per truffa aggravata in danno dei soci di minoranza o della stessa società a responsabilità limitata "Negozio Sadovye Colzo", per avere, con atti di donazione di quote societarie contraffatti in data 10 ottobre 2002 e 13 luglio 2005, trasferendo poi con atto di donazione in data 22 novembre 2006 parte delle quote stesse alla complice UD e consentendo la convocazione della assemblea societaria, conseguito in data 24 aprile 2008 la registrazione nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche della modifica della sua partecipazione societaria nella medesima società. La Corte ha dunque evidenziato che, anche avuto riguardo al termine di prescrizione previsto dal codice penale italiano, il reato non è prescritto in quanto la truffa deve ritenersi consumata alla data del 24 aprile 2008 o tutt'al più a quella del 12 luglio 2007 in cui si tenne l'assemblea straordinaria della società; che ricorre il requisito della doppia incriminabilità e non vi sono condizioni ostative alla estradizione, in quanto il reato non ha caratterizzazione politica, non v'è ragione di ritenere che verranno inflitti all'indagata trattamenti crudeli, disumani o degradanti e per il reato non è comminata la pena di morte;
che la Russia aderisce alla Convenzione Europea di Estradizione sicché non è necessario verificare i gravi indizi di colpevolezza, laddove dagli atti del procedimento e dalla documentazione prodotta dalla difesa non possono ricavarsi prove di innocenza.
2. Avverso la sentenza ricorre l'Avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia di YU NA NA, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 705 .p.p., comma 1 per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla luce delle perizie calligrafiche eseguite sui due contratti di donazione attestanti l'autenticità della sottoscrizione della donante.
2.2. Intervenuta prescrizione del reato ascritto all'assistita, atteso che il reato di truffa deve ritenersi consumato nel momento in cui YU disponeva di parte delle quote ricevute in virtù degli atti di donazione, vale a dire alla data 22 novembre 2006 o tutt'al più, come anche ritenuto dalla Corte territoriale, alla data del 12 luglio 2007 allorché l'indagata ebbe ad esercitare il diritto connesso alla titolarità delle quote societarie convocando l'assemblea straordinaria;
al più tardi, il reato dovrebbe ritenersi consumato il 15 febbraio 2008, data in cui la nuova situazione societaria veniva annotata sul registro unico delle persone giuridiche;
avuto riguardo a tali date, la prescrizione risulta ormai maturata, essendo trascorsi sei anni prima dell'evento interruttivo costituito dall'emissione dell'ordine di custodia cautelare in data 7 marzo 2014.
2.3. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 698 c.p.p. e art. 702 c.p.p., comma 2, lett. a), per essere stato il mandato di cattura emesso a monte della richiesta di estradizione al solo fine di far partecipare l'assistita al processo, in violazione del diritto costituzionalmente garantito alla contumacia.
2.4. Vizio di motivazione della sentenza nella parte ricognitiva dei presupposti per l'estradizione.
2.5. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), per avere la Corte omesso di considerare che, ove estradata, l'assistita potrebbe essere sottoposta a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ad opera del personale della Polizia di Stato russo, così come comprovano le minacce subite dai legali della stessa YU, nonché i rapporti delle organizzazioni non governative, come Amnesty International e Human Right Watch.
2.6. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 698 c.p.p. e art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c), per avere la Corte omesso di considerare che l'assistita, ove estradata, potrebbe essere sottoposta a trattamenti persecutori in carcere, tenuto conto delle numerose pronunce della Corte EDU sulle condizioni detentive in Russia.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'Avv. Pasquale Pantano, difensore di fiducia di YU NA NA, presente anche l'indagata assistita da un'interprete, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso, assorbente rispetto alle ulteriori censure, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente cessazione di efficacia della misura cautelare in atto.
2. A norma dell'art. 10 della Convenzione di Estradizione del 1957, l'estradizione non può essere accordata se (l'azione penale o) la pena è prescritta secondo la legge della parte richiedente o della parte richiesta.
Dal chiaro disposto normativo si evince che, nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione della pena, che appunto costituisce causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto (Cass. Sez. 2, n. 37895 del 05/10/2010, Ziemak Rv. 248881; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek).
3. Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, avuto riguardo alla data di perfezionamento del reato di truffa in contestazione, sia ormai decorso il termine di prescrizione, almeno secondo la normativa nazionale, di tal che non può darsi corso all'estradizione richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria russa. Ed invero, secondo quanto si legge nella richiesta estradizionale, a YU NA NA è contestato il reato di truffa aggravata in danno dei soci di minoranza o della stessa società a responsabilità limitata "Negozio Sadovye Colzo", commessa mediante:
a) la contraffazione degli atti di donazione delle quote societarie datati 10 ottobre 2002 e 13 luglio 2005; b) il trasferimento con atto di donazione del 22 novembre 2006 di parte delle quote stesse alla complice UD;
c) la convocazione dell'assemblea straordinaria della società il 12 luglio 2007, nella quale veniva approvata la nuova compagine societaria e quindi la modifica statutaria;
d) la registrazione, in data in data 24 aprile 2008, nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche delle intervenute modificazioni alla partecipazione societaria nella medesima società.
4. Ritiene il Collegio che il reato si sia consumato alla data del 22 novembre 2006 allorché YU - secondo la stessa prospettazione recepita nell'ordinanza custodiale - donava parte delle quote acquisite mediante atti dispositivi fraudolenti alla complice UD. Al più tardi, come rilevato - seppure in via subordinata - dalla stessa Corte territoriale, il delitto risulta essersi consumato in data 12 luglio 2007, allorché - proprio facendo leva sulla titolarità delle quote societarie in capo alla stessa ed alla complice UD -, YU esercitava i diritti fraudolentemente acquisiti nell'assemblea straordinaria ottenendo l'approvazione della modifica della partecipazione societaria.
5. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto consumato il delitto di truffa, consistito nell'induzione in errore di soci di minoranza di una S.p.A alla vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della vendita medesima, considerando "post factum" non punibile la successiva distribuzione di utili, accantonati nel bilancio societario come riserva) (Cass. Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011 - dep. 20/05/2011, Pg in proc. Monti e altri, Rv. 250358; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altriRv. 216429).
6. Mutuando il consolidato e condivisibile principio sopra esposto, si deve allora ritenere che, in caso di truffa avente ad oggetto quote azionarie - come appunto nel caso di specie -, il reato debba ritenersi consumato, non al momento in cui l'agente acquisisca la titolarità delle quote in forza della condotta truffaldina - e dunque l'astratta legittimazione all'esercizio dei diritti sociali -, bensì in quello in cui effettivamente eserciti i diritti connessi alla qualità di socio, giacché è in tale momento che si realizza il conseguimento del bene giuridico oggetto della frode, con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo e conseguente danno del medesimo. Diritti connessi alla titolarità delle quote sociali fraudolentemente acquisite che, nella specie, sono stati esercitati dalla ricorrente con il primo passaggio di proprietà alla complice UD ovvero - anche a voler ritenere che tale cessione costituisca l'ultimo atto degli artifici e raggiri posti in essere dalla YU - al più tardi nel momento in cui ella esercitava i diritti connessi alla qualità di socio nell'assemblea straordinaria del 12 luglio 2007, con la quale si incideva sulla compagine societaria formalizzando la modifica statutaria e con l'irreversibile deminutio patrimonii del soggetto passivo (nella specie gli altri soci). La registrazione della intervenuta modifica statutaria nel Registro Statale Unico costituisce infatti solo un post factum non punibile rispetto alla modifica alla partecipazione societaria già formalizzata in assemblea.
7. Acclarata la data del commesso reato (il 22 novembre 2006 o, tutt'al più, il 12 luglio 2007), il reato risulta prescritto, essendo intervenuto l'atto interruttivo - id est l'emissione dell'ordine di arresto da parte dell'A.G. russa - in data 7 marzo 2014, quando era ormai ampiamente decorso il termine di sei anni di prescrizione per la contestata truffa secondo la disciplina contenuta nel codice penale del nostro ordinamento ed applicabile in virtù della già sopra ricordata clausola del trattamento di miglior favore tra le legislazioni nazionali a confronto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Revoca la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata alla ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2015