Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 20150
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Sentenza 4 marzo 2015

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Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna formulata dalle autorità russe in relazione al delitto di truffa, in quanto dalla consumazione di quest'ultimo al primo atto interruttivo della prescrizione era interamente decorso il termine di sei anni previsto, per l'estinzione del predetto reato, dalla legislazione italiana).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 20150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20150
    Data del deposito : 4 marzo 2015

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