Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' OND REPUBBLICA ITALIANA 0 1 8 64 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI Oggetto SEZIONE LAVO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 4208/99 Consigliere Cron. 4611 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 13/11 /01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T E N ZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AD RI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUCCHIARI 571 presso lo studio dell'avvocato SPALLUTO ANNA RI, e da ultimo d'ufficio presso la CASNCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2001 rappresentatA e difesA dall'avvocato DE GIORGI 4.387 ANTONIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2870/98 del Tribunale di LECCE depositata il 25/11/98 R. G. N. 1612/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO che il Ministero dell'Interno ha proposto appello, innanzi al Tribunale di Lecce, avverso la sentenza con cui il Pretore della stessa città aveva accertato il diritto della sign. IA PA all'assegno di invalidità; che il predetto Tribunale ha, con sentenza del 25 novembre 1998 dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la notificazione dello stesso era giuridicamente inesistente per esser stata effettuata il 17.2.'97, non al difensore costituito avv. Gallo, bensì all'avv. Saverio Luceri di Lecce che con la destinataria dell'atto non aveva alcun riferimento;
che il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste con controricorso la sign.PA; RITENUTO IN DIRITTO che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 160, 435, commi 2 e 3 cpc e sostiene: a) che l'atto, essendo avvenuta la costituzione dell'appellata aveva raggiunto il suo scopo sicchè la nullità da cui era affetto era stata sanata;
b) che il deposito dello stesso era tempestivamente avvenuto sicchè il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'atto irritualmente notificato;
che questo secondo profilo di censura è assorbente rispetto al primo alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte in materia di vizi della notificazione nel rito del lavoro;
che secondo lo stesso nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cpc, con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem;
tale deposito impedisce ogni decadenza dall'impugnazione con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi) ma impone la giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art.421 cpc. e di asseganre allo stesso, previa fissazione di altra udienza di discussione, un termine- necessariamente perentorio- per provvedere a a notificare il ricorso unitamente al decreto previdenziale (S.U. 9331/96); che tale regola, cui la Corte si conforma nella presente decisione, trova applicazione nel caso di specie in cui il deposito dell'atto d'appello presso il giudice ad quem è avvenuto tempestivamente;
che il ricorso va pertanto accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice che si atterrà al predetto principio di diritto;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce. Roma 13 novembre 2001 - Il Consigliere es. - зLorado Gaykolo Il Presidente а к о р п IL CANCELLITGE Deposit #9 200 Pell 0 1 0 . A , T 3 S O R 3 S L A 5 A L ' ( L O . L P A E N I S S D N 3 I O G 7 S P O - N 8 M E - I A 1 S D A 1 I E D , A E E O O T G R T T N G S T E I I S R G E I A E D L R L O E D