Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Non integra forza maggiore, e quindi non giustifica la proposizione della richiesta di restituzione in termini per l'impugnazione, l'erronea indicazione di cancelleria al difensore circa un non meglio indicato differimento del termine per il deposito della sentenza, se detta indicazione è priva di uno specifico contenuto e non si prospetta affidabile. (Nella specie, il difensore non aveva indicato la qualifica del funzionario di cancelleria che gli aveva dato l'errata informazione e non aveva adempiuto all'onere di controllare l'effettiva esistenza di un provvedimento di differimento del termine per il deposito solo genericamente evocato dall'errata informazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2007, n. 44147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44147 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - N. 1421
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 034312/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IA, N. IL 21/09/1973;
CI ON, N. IL 29/06/1968;
avverso ALTRO del 01/10/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO. OSSERVA
IO RA e IO AN propongono istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 23.1.06. Deducono sussistere ipotesi di forza maggiore che impedì la proposizione nei termini dell'atto di impugnazione in quanto l'avv. Alessandra Virdigamo, incaricata dal difensore di fiducia, ricevette dalla cancelleria in data antecedente alla scadenza del termine fissato per il deposito della decisione, errate informazioni circa il deposito della sentenza stessa, il cui termine sarebbe stato differito di 90 giorni.
Il ricorso è manifestamente infondato non integrando la presente fattispecie una ipotesi di forza maggiore che non consentì la proposizione nei termini dell'atto di impugnazione. In primo luogo va confermato il principio di legittimità indicato dai ricorrenti circa l'idoneità delle dichiarazioni dei difensori a provare i fatti processuali dai medesimi conosciuti, principio già affermato con le sentenze di questa sezione n. 39512 del 18.10.05 (rv. 232863) e della 5^ sezione (n. 9088 del 10.10.02, rv. 223936). Peraltro, perché si versi in stato di forza maggiore, l'erroneità della indicazioni di cancelleria deve avere un contenuto specifico come oggetto e l'informazione ricevuta deve essere di certa affidabilità al momento della ricezione. Nel caso in esame, oltre la generica indicazione della fonte di informazione del legale, il quale non indica la qualifica del funzionario presso il quale ebbe a richiedere informazioni sul deposito della sentenza (dato essenziale per valutare se l'informazione è stata richiesta correttamente presso l'ufficio competente a conoscere il deposito delle sentenze), la stessa notizia conosciuta dal delegato del difensore è da qualificarsi generica ed incerta e tale da fare conseguire il dovere di diligenza di controllare ulteriormente la data di deposito. In sostanza il difensore prima della scadenza, in una data imprecisata, ha saputo, da persona non indicata, che il termine di deposito sarebbe stato differito (probabilmente con provvedimento del Presidente della Corte di Appello ex art. 154 disp. att. cod. proc. pen., anche se il legale nella sua dichiarazione non indica il tipo di provvedimento che ebbe a conoscere essere stato adottato), ma non ha controllato l'effettiva esistenza di detto provvedimento che doveva risultare dagli atti processuali che aveva il dovere professionale di controllare. Con ciò ha posto in essere un comportamento a lui imputabile che esclude la forza maggiore, ipotesi che deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell'agente per il suo superamento, forza maggiore che nel caso in esame era facilmente controllabile con la visione del provvedimento o almeno degli estremi del provvedimento di proroga dei termini di deposito. L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art.606 cod. proc. pen., comma 3; alla relativa declaratoria consegue,
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2007