Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 32201
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Sentenza 28 giugno 2007

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La presentazione della domanda di condono edilizio ovvero il deposito dell'istanza di accertamento di conformità non impediscono all'autorità giudiziaria il compimento di atti urgenti, qual'è il sequestro preventivo, sia perchè la predetta misura cautelare reale ha il solo scopo di lasciare inalterata la situazione ovvero impedire la prosecuzione dell'opera abusivamente realizzata, sia perchè ai fini dell'estinzione del reato è necessaria una formale dichiarazione.

In tema di reati edilizi ed urbanistici, la domanda di accertamento di conformità dell'opera presentata a norma dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 determina esclusivamente la sospensione dell'azione penale e non del procedimento penale; ne consegue che l'effetto sospensivo non opera nella fase delle indagini preliminari, in cui l'azione penale non è stata ancora esercitata. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che in ogni caso la sospensione opera per il termine massimo di sessanta giorni, decorso il quale la domanda deve intendersi respinta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 32201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32201
    Data del deposito : 28 giugno 2007

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