Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO VERONA VICENZA BELLUNO & ANCONA BANCA SPA nonché CASSA RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO & ANCONA BANCA SPA, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO TRENTINI, rispettivamente per procura speciale NO AR OG di Verona del 03/11/97 rep. n. 84585 e per NO AR OG di Verona del 03/11/97 rep. n. 84586;
- ricorrenti -
contro
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati EMILIO TERPIN, DANIELA PAOLINI, giusta procura speciale per NO AS PA di Trieste del 21/09/98 rep. n. 43050;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 308/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 21/05/97 e depositata il 28/06/97 (R.G. 472/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SA di SP di Ancona, con contratto del 26 aprile 1985, notificato il 30 aprile successivo, otteneva dalla ditta individuale MA di RE OU la cessione del credito dalla stessa vantato nei confronti della CA Cantieri Navali Italiani s.p.a., fino alla concorrenza di lire 798.000.000, a garanzia di un'apertura di credito concessa alla predetta MA. Il credito ceduto si riferiva al corrispettivo dovuto dalla CA alla MA per la fornitura di tre motozattere. In seguito alla risoluzione del contratto di apertura di credito intrattenuto con la MA, la stessa risultava debitrice della SA, alla data dell'8 febbraio 1988, di lire 697.269.298, somma che veniva chiesta alla debitrice ceduta CA con raccomandata del 15 febbraio 1988, rimasta senza esito.
Pertanto la SA di SP (successivamente incorporata nella SA di SP di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, poi trasformata nella SA di SP di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona s.p.a., che ha infine assunto l'attuale denominazione di SA di SP di Verona. Vicenza, Belluno e Ancona Banca s.p.a.) conveniva in giudizio sia la CA sia il RE, titolare della ditta MA, per sentir dichiarare valida ed efficace la cessione e per l'effetto condannare i predetti al pagamento, in solido, della somma di lire 697.269.298, oltre agli interessi al tasso del 14% fino al saldo.
Si costituivano entrambi i convenuti, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. osservava la CA di aver eseguito due bonifici, di lire 159.600.000 il 16 maggio 1985 e di lire 319.200.000 il 16 giugno 1986, per il tramite della SA di SP di Genova e Imperia, appoggiando il pagamento presso la SA di SP di Ancona. Ritenendo esaurita la garanzia (in seguito a una comunicazione della MA, con cui si chiedeva di appoggiare in genere tutti i pagamenti presso il Monte dei Paschi di Siena), la CA aveva pagato l'ultima rata del debito (altre lire 319.200.000) non più presso la SA di SP di Ancona ma presso il predetto Monte.
Assumeva quindi la convenuta di non dovere più nulla, essendo liberatorio anche l'ultimo pagamento;
in subordine, chiedeva darsi atto del pagamento di lire 478.800.000 e della relativa estinzione "pro parte" del debito. Proponeva altresì domanda di manleva nei confronti della stessa MA, per essere tenuta indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti dalla SA.
L'adito Tribunale di Ancona, con sentenza del 9 febbraio 1994, dichiarava improcedibili le domande nei confronti del RE, fallito nelle more, e accoglieva parzialmente la domanda nei confronti della CA, condannandola a pagare alla SA attrice la somma di lire 319.200.000, con gli interessi dal 15 febbraio 1988 al saldo.
Rilevava che, in seguito al contratto del 26 aprile 1985 di apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di lire 600.000.000, garantito con cessione "pro solvendo" di un credito nei confronti della CA, la Banca era creditrice del RE di lire 697.000.000 ("rectius" lire 697.269.298); che il credito ceduto era di lire 798.000.000, pari al prezzo dovuto dalla CA al RE per la fornitura delle tre motozattere;
, che la CA aveva pagato lire 159.600.000 il 16 maggio 1985 e lire 319.200.000 il 16 giugno 1986, con versamenti eseguiti mediante bonifici in favore del RE, "appoggiati" alla SA di SP di Ancona. Sebbene formalmente eseguiti in favore del cedente, invece che del cessionario del credito, questi versamenti, per totali lire 478.800.000, erano stati tuttavia fatti propri dalla SA, mandataria "in rem propriam" per l'incasso, a parziale soddisfacimento delle ragioni derivanti dal contratto di apertura di credito garantito con la ridetta cessione.
Accertava ancora il Tribunale che, dopo questi due bonifici, la CA aveva saldato il suo debito con un ulteriore versamento di lire 319.200.000, eseguito però questa volta su un conto del RE presso il Monte dei Paschi di Siena: pagamento palesemente inefficace e non liberatorio nei confronti della SA cessionaria. Di qui, per l'appunto, la condanna al pagamento, in favore della SA, di tale residuo.
Appellava la CA, osservando. in primo luogo, che il Tribunale aveva contraddittoriamente accolto la domanda nell'"an" pur avendo accertato e dichiarato carente di prova il credito della SA verso il RE. Rilevava in secondo luogo l'appellante che, a fronte dei bonifici per lire 478.800.000 e del pagamento, di lire 100.000.000 eseguito direttamente dal RE, in corso di causa, a decurtazione della propria esposizione debitoria verso la banca, il Tribunale aveva emesso condanna per lire 319.200.000; importo questo ingiustificato, perché, sommandolo a quanto già ricevuto (lire 578.800.000), la SA sarebbe andata a introitare lire 898.000.000. Evidente quindi l'extrapetizione, anche perché la SA aveva azionato un credito di 697 milioni, e la CA comunque non poteva essere chiamata a rispondere per un importo superiore a lire 600.000.000, pari alla massima scopertura di conto corrente garantita con la cessione "pro solvendo". E pertanto la condanna andava limitata, a tutto concedere, al minor importo di lire 21.200.000, pari alla differenza tra la massima scopertura di conto corrente e gli importi già introitati dalla SA.
Si costituiva, accanto all'appellata SA di SP di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona s.p.a., anche la Fondazione SA di SP di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona. Entrambe concludevano per il rigetto dell'impugnazione.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 28 giugno 1997, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l'appellante a pagare alla SA la minor somma di lire 144.358.452.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la SA e la Fondazione, formulando tre censure.
Resiste con controricorso l'intimata CA Cantieri Navali Italiani s.p.a.
La SA di SP ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1260, 1264 e 1266 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), le ricorrenti definiscono "incomprensibile" l'affermazione della Corte secondo cui "l'avvenuta parziale estinzione di un debito ceduto da parte del cedente (...) è eccezione che ben può essere azionata dal cessionario", cogliendovi una confusione tra la figura del cessionario e quella del ceduto;
mentre nella specie cessionaria è la SA di SP, che evidentemente non ha sollevato alcuna eccezione, e debitore ceduto è la CA. Non senza rilevare come poco più avanti la sentenza impugnata incorra nel palese errore di qualificare il credito verso il debitore ceduto come una "garanzia", le ricorrenti individuano "il nocciolo del ragionamento" della Corte nell'affermazione che la CA avrebbe potuto legittimamente eccepire la parziale estinzione del debito in forza di un pagamento eseguito dal cedente, sottolineandone l'erroneità in diritto, posto che, una volta notificata (o accettata) la cessione di credito, il debitore ceduto non è legittimato a sollevare eccezione alcuna in relazione a fatti che attengano al rapporto fra cedente e cessionario. Essendo stato accertato già in primo grado che la CA adempi parzialmente, ma esegui l'ultimo versamento rateale di lire 319.200.000 nelle mani non del creditore cessionario bensì del cedente, la SA di SP era rimasta creditrice di tale ulteriore importo, che non poteva esserle negato.
La circostanza che il credito ceduto non sarebbe da ricomprendere nella garanzia a fronte della quale era stata concessa l'apertura di credito dalla SA alla MA del RE è non solo smentita documentalmente ma comunque irrilevante in diritto, atteso che rientra nel novero delle eccezioni che il debitore ceduto non è legittimato a proporre, essendo allo stesso indifferenti. Erroneamente, in conclusione, la Corte ha ritenuto di poter accogliere detta eccezione, dovendo il debitore ceduto adempiere integralmente.
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112 e 345 C.p.c. (art. 360 n. 3, 4 e 5 C.p.c.), le ricorrenti, premesso che, ad avviso della sentenza impugnata, la banca avrebbe "richiesto il pagamento del proprio credito al garante e non la cessione dell'intero debito ceduto", rilevano come erroneamente la Corte abbia ritenuto di qualificare la domanda nel senso che la banca non avrebbe agito per ottenere l'accertamento dell'intervenuta cessione del credito e della conseguente sua titolarità dello stesso, ne' infine per ottenere il pagamento del credito in questione. È inspiegabile infatti da quali elementi la Corte abbia tratto un simile convincimento, certo non essendo ricavabile dal tenore delle domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio, che sono per l'appunto di accertamento e di condanna.
Erra in conclusione la Corte quando ritiene di "restringere la domanda al pagamento degli importi dovuti a favore della banca dal debitore, che aveva ceduto il credito". Infatti giammai, in corso di causa, può ricavarsi una volontà della SA diversa da quella di ottenere una sentenza di accertamento della titolarità del credito cedutole.
Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1260, 1264 e 1266 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), le ricorrenti osservano che la Corte ha errato comunque nel ritenere che il credito andasse individuato con riferimento al credito principale della banca verso la MA, così limitando l'ammontare delle possibili legittime pretese all'importo del credito della banca verso il cedente alla data in cui la cessione è stata eseguita. Non è esatto che il credito della SA debba essere limitato a lire 697.000.000, onde la SA non potrebbe ora pretendere l'importo di lire 319.200.000, senza tener conto di quello di lire 100.000.000 versato direttamente dal debitore.
L'argomento della sentenza impugnata non considera che il limite originario di lire 600.000.000, fissato per l'apertura di credito, si riferiva al capitale concesso, cui vanno aggiunte le somme che, in forza delle previsioni contrattuali, stabilivano un saggio ultralegale di interessi con capitalizzazione trimestrale;
con la conseguenza che, il contratto essendo stato stipulato nel 1985, l'ammontare del credito attuale è ben superiore sia all'importo di 600.000.000 sia a quello di 697.000.000.
Anche però prescindendo da tali considerazioni, concludono le ricorrenti, la clausola contrattuale relativa alla cessione del credito espressamente prevede che la SA doveva provvedere ad introitare per intero il credito cedutole, salvo l'obbligo di retrocedere al cedente quanto eventualmente superasse l'ammontare del credito della SA stessa.
E pertanto, se, col pagamento del residuo di lire 319.200.000, che la CA versò invece a saldo alla MA, la banca dovesse ricevere un importo superiore al saldo del suo credito verso la MA, ne seguirebbe il diritto della MA a pretendere la restituzione dell'eccedenza ricevuta dal cessionario, fermo restando che unico legittimato a far valere tale pretesa non è certo il debitore ceduto, il quale non può far valere le eccezioni che competono al cedente.
Tutte queste censure, che, per le loro connessioni, vanno trattate in un unico contesto, sono destituite di fondamento. La Corte distrettuale, premesso che "non esiste appello circa la inefficacia e non liberatorietà del versamento di lire 319.200.000 effettuato dalla CA sul conto del RE presso altro istituto bancario", e che "inutile, pertanto, si appalesa l'eccezione relativa sollevata dall'appellata"; osservata che "la avvenuta parziale estinzione di un debito ceduto da parte del cedente, poi, è eccezione che ben può essere azionata dal cessionario, e, pertanto, ben può la CA richiedere la valutazione del debito residuato a carico del RE e chiedere che la propria garanzia venga limitata nella somma effettivamente dovuta dal creditore garantito". Dovendo perciò "essere valutata la entità del credito vantato dalla SA di SP" nei confronti del RE, la Corte ricorda in proposito come esattamente il giudice di primo grado lo abbia accertato, alla data dell'8 febbraio 1988, in lire 697.269.298;
e soggiunge che "di detta somma sono stati pagati dal RE, mediante bonifici bancari appoggiati presso la SA di SP (e la parte della sentenza che decideva in tal senso non è stata impugnata), lire 159.600.000 in data 16.5.1985 e lire 319.200.000 in data 16.6.86, non contabilizzati dalla creditrice e riconosciuti come efficaci per la estinzione del debito dal primo giudice;
lire 100.000.000, infine, sono stati versati dal RE a seguito del piano di smobilizzo del debito predisposto dalla SA di SP in data 10.4.89". Rileva quindi la Corte "come la SA di SP abbia richiesto il pagamento del proprio credito al garante e non la cessione dell'intero debito ceduto e che, pertanto, la somma da valutare e dalla quale detrarre la parte del debito saldato sia la prima e non la seconda, come erroneamente effettuato dal primo giudice"; onde, in conclusione, "la somma che la CA era tenuta a pagare alla SA di SP era (...) di lire 119.469.298, oltre agli interessi (...) sulla somma di lire 100.000.000 maturati nel periodo dal 30.3.88 (data della citazione a giudizio) al 10.4.89 (data del pagamento della somma)"; sicché il totale dovuto dalla CA ammonta a lire 144.358.452. Orbene, alla stregua dei fatti definitivamente accertati o comunque pacifici (il pagamento, efficace e liberatorio, di lire 159.600.000 e di lire 319.200.000, eseguito dalla debitrice ceduta CA alla cessionaria SA di SP;
il pagamento altresì di lire 100.000.000, eseguito a favore della SA direttamente dal cedente RE, in esecuzione del piano di smobilizzo, il 10 aprile 1989), la decisione della Corte territoriale, secondo cui il debito residuo per capitale a carico della CA (il calcolo degli interessi non è oggetto d'impugnazione) ammonta a lire 119.469.298 ("rectius" 118.46 9. 298), è giuridicamente esatta e va confermata.
A queste conclusioni la Corte perviene attraverso un itinerario logico giuridico che, nonostante le molteplici oscurità concettuali e gli stessi palesi errori di scrittura, il risultato finale vale ad illuminare, e che può così ricostruirsi: 1) è inutile che l'appellata (la SA) eccepisca l'inefficacia del pagamento dell'ultima rata di lire 319. 200.000, fatto dalla CA al cedente RE (invece che alla SA cessionaria), perché i pagamenti efficaci sono soltanto quelli come tali riconosciuti dal tribunale (L. 159.600.000 + 319.200.000), non avendo la CA impugnato l'inefficacia, ritenuta in primo grado, del pagamento di quell'ultima rata;
2) ben può invece la CA eccepire la ulteriore parziale estinzione del debito in forza di un pagamento eseguito dal cedente (è questa l'interpretazione suggerita dalle stesse ricorrenti, che il Collegio condivide come l'unica possibile);
3) ben può ancora la CA chiedere che sia determinato il debito residuo a carico del RE (e a favore della Banca, in virtù del rapporto di apertura di credito colpito da risoluzione), e che il suo debito verso la SA sia limitato a quanto a questa dovuto dal cedente;
4) l'esposizione documentata del RE verso al SA, alla data dell'8 febbraio 1988, era di lire 697.269.298; 5) di tale importo la SA ha ricevuto lire 478.800.000 ( 159.600.000 + 319. 200.000) dalla CA e lire 100.000.000, il 10 aprile 1989, direttamente dal RE;
6) la SA ha chiesto al garante (la CA) il pagamento di una somma pari all'esposizione del RE per effetto della risoluzione del rapporto di apertura di credito (lire 697.269.298), non il pagamento del maggior importo del credito ad essa ceduto dal RE (lire 798.000.000); 7) dal primo importo dunque, e non dal secondo, bisogna detrarre i tre ricordati versamenti, onde il residuo debito di lire 119.469.298 ("rectius" 118.46 9. 298). Orbene, il presupposto di fatto implicito recepito nella sentenza impugnata, senza che sul punto le ricorrenti muovano contestazioni (e anzi nella memoria, da cui vanno espunte eventuali questioni nuove, è ammesso espressamente), è che il credito della ditta MA di RE OU verso la CA, pari a lire 798.000.000, venne ceduto dal RE alla SA a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente contestualmente concessagli fino alla concorrenza di lire 600.000.000. Proprio in forza di tale cessione, intervenuta la risoluzione del contratto di apertura di credito, per effetto dell'insolvenza del RE, la SA fece valere la garanzia contro la debitrice ceduta CA (cd. "garante", secondo la terminologia usata dal giudice "a quo"), fino alla concorrenza del proprio credito verso il RE nascente dallo scoperto di conto corrente (lire 697.269.298, alla data dell'8 febbraio 1988).
È noto che la cessione del credito, avendo causa variabile, ben può avere funzione esclusiva di garanzia, e in tal caso comporta il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo (Cass. 16 aprile 1999 n. 3797). Ne deriva che, nel caso di cessione effettuata esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario può azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia;
ma l'effetto traslativo viene meno quando sia adempiuta l'obbligazione garantita, per modo che il cedente ridiventa titolare del credito ceduto. Il credito è destinato insomma a rimanere nella sfera giuridica del cessionario solo fino al momento in cui non si sarà estinta, per adempimento o per altra causa, l'obbligazione garantita. È logica conseguenza di queste premesse che il cessionario in tanto può pretendere il pagamento del credito cedutogli in garanzia, in quanto persista l'obbligazione del debitore garantito;
per cui, se in tutto o in parte quest'ultimo debito sia estinto, corrispondentemente il cessionario non potrà più azionare la garanzia, avendo perduto, nella stessa misura, la relativa legittimazione.
Anche se non si voglia invocare, in argomento, il principio generale dei rapporti di garanzia, ossia quello dell'accessorietà, in base al quale l'obbligazione di garanzia in tanto sussiste in quanto esista l'obbligazione principale;
è sicuramente operante, nella cessione del credito a scopo di garanzia, la regola specifica più sopra esposta, secondo cui, al verificarsi dell'estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione garantita, il credito ceduto, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, e quindi senza che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine. Atteso questo meccanismo, non può revocarsi in dubbio che il debitore ceduto, allo scopo di vedere estinta la propria garanzia ovvero limitata al debito residuo del cedente verso il cessionario, possa utilmente eccepire al cessionario stesso l'intervenuto adempimento, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, esso traducendosi in un corrispondente difetto della sua legittimazione ad avvalersi della garanzia.
È peraltro regola di ovvia evidenza che il creditore non può essere pagato due volte, dal debitore garantito (nella specie il cedente a scopo di garanzia) e dal garante (nella specie la debitrice ceduta CA).
Attesa l'indubbia legittimazione del RE ad eccepire la parziale estinzione se convenuto, dalla SA, deve applicarsi per analogia la regola fissata, in tema di fidejussione, dall'art. 1945 c.c., per cui il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (e quindi in primo luogo l'avvenuto pagamento), sostituiti la CA al fidejussore, la SA cessionaria al creditore e il cedente al debitore principale.
Ciascuno vede dunque come quella dell'avvenuto (parziale) adempimento, da parte del RE, del proprio debito verso la banca non sia un'eccezione relativa al negozio o rapporto di cessione (tra il RE cedente e la SA cessionaria), come tale non opponibile dalla debitrice ceduta (CA) alla cessionaria;
ma bensì attinente al diverso rapporto tra la CA e la SA, avendo ad oggetto un fatto parzialmente estintivo, che su di esso direttamente si ripercuote, provocando la parziale, corrispondente liberazione della debitrice ceduta a scopo di garanzia nei confronti della cessionaria, e facendo si che quest'ultima non possa pretendere dalla garante la stessa somma già ricevuta dal debitore garantito RE, ridiventato, per il ricordato effetto risolutivo, titolare di quella porzione del credito a suo tempo ceduto alla CA e dunque unico legittimato a riscuoterla dall'originaria sua debitrice. Il regime delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario (le stesse che poteva opporre al cedente), sul quale tanto hanno insistito le ricorrenti, è pertanto estraneo alla materia della presente controversia, la quale attiene unicamente al diritto della debitrice ceduta a scopo di garanzia (CA) di non essere costretta ad eseguire, a un soggetto non più legittimato a riceverlo (la SA), il pagamento di una somma ( 100.000.000) dovuta ormai nuovamente al creditore originario RE;
ovvero, in altri termini, a pagare alla cessionaria SA, in forza della garanzia in funzione della quale è avvenuta la cessione, un importo ad essa non più dovuto dal debitore garantito RE. Si deve concludere che correttamente, ossia con una decisione conforme a diritto, la Corte ha detratto dal debito della CA, in accoglimento dell'eccezione sollevata da quest'ultima, non solo quanto in due soluzioni pagato alla SA dalla stessa convenuta, ma altresì i 100 milioni pagati alla SA direttamente dal RE, a parziale estinzione della sua esposizione per scoperto di conto corrente.
Del pari infondata è la censura concernente il "quantum" richiesto in giudizio dalla SA.
Da un lato, almeno per implicito, la Corte di merito, come già il Tribunale, ha accertato la validità ed efficacia della cessione del credito (che del resto nessuno ha mai contestato), per cui di nulla la SA può dolersi al riguardo;
dall'altro ha giustamente osservato, seppure con un linguaggio di cui è stata necessaria un'attenta ricognizione, che, come del resto è facilmente riscontrabile negli atti, la domanda di condanna è stata introdotta (e mantenuta nel corso del giudizio) non per l'intero credito ceduto (lire 798.000.000), ma per il minor importo di lire 697.269.298, pari all'esposizione debitoria del RE verso la banca;
sicché non avrebbe potuto, senza incorrere nello stesso vizio di ultrapetizione dall'appellante rimproverato al Tribunale, detrarre i tre versamenti dal maggior importo, non richiesto, di lire 798.000.000, piuttosto che dal minore in concreto richiesto.
Non vale quindi obiettare che l'eventuale eccedenza riscossa rispetto al credito verso il RE sarebbe a lui restituita, attesa l'esigenza di non oltrepassare, in nessun caso, il limite del "petitum".
Ecco perché, in conclusione, il debito residuo della CA non è stato quantificato, come vorrebbero le ricorrenti, in lire 319.200.000 ( 798.000.000 - 159.600.000 - 319. 200.000), ma in sole lire 119.469.298, "rectius" 118.469.298 (697.269.298 - 159.600.000 - 319.200.000 - 100.000.000), oltre agli interessi, sui quali ultimi, come già detto, non c'è contestazione. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di SAzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di SAzione.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001