Sentenza 12 gennaio 2005
Massime • 1
Le relazioni di servizio, che riproducono l'attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la relazione di servizio, nella specie corredata da talune fotografie, in quanto descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta, non si differenzia da quelle attività, quali perquisizioni, sequestri ed ispezioni, che, pur potendo essere oggetto di testimonianza, sono pacificamente incluse nel novero degli atti irripetibili).
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2005, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
23 53/05 SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-
Dott. Aldo RIZZO Presidente Udienza pubblica del 12/01/05 COSENTINO Consigliere 1. Dott. Giuseppe
SENTENZA 2. Giorgio DI IORIO Consigliere
N. 5 3. "1 Filiberto PAGANO Consigliere
.44592/04 4. 31 Giuliano CASUCCI Consigliere R.G.N.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell' interesse di:
RA LA 2 DE SE LI :
+ RT BA
ON RL
NZ IC
De AE FE OA RC
CA OM
SA SI
NI RN
EL LO
EL LB
RO NA
NT NO contro la sentenza pronunciata in data 26 marzo 2004
dalla Corte di Appello di Firenze, 1^ sezione penale;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
Casucci;
uditi: il P.G. dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore dei ricorrenti, avv. Ezio NZ,
sostituito dall' avv. Susanna Lollini, che ha concluso per l' accoglimento del ricorso,
ером SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 marzo 2004, la Corte d' Appello di
Firenze, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, assolveva RA LA, Del Lucchese
BO TT, ON RL, LI, RT BA,
NZ IC, De AE FE AN RC, CA
CO, NI SI, Talini Fernanda, Bellia
LO, EL LB, RO NA e NT NO dai reati come loro rispettivamente ascritti ai capi 2), 3) e 5) per non avere commesso il fatto, ; assolveva inoltre RA, TI,
CA, SA, NI, EL e RO dal reato di cui al capo 4) perché il fatto non costituisce reato e Bonanni
TT anche dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto;
rideterminava la pena nei confronti di RA,
RT, ON, NZ, De AE, CA, SA,
NI, EL, EL, RO e NT in euro 250 di multa ciascuno e nei confronti di DE SE in euro 300 di multa, confermando nel resto la decisione impugnata con la quale questi ultimi erano stati dichiarati colpevoli tutti del reato di invasione arbitraria, al fine di occupazione (artt. 110, 633
C. 1 e 2 c.p.) di immobile di Viale Bonaini 117 di Pisa e DE :
SE anche del delitto di cui all' art. 639 c.p. per avere imbrattato i muri della Chiesa del Carmine e di altri edifici posti in Corso Italia di Pisa.
La Corte territoriale riteneva che la prova della responsabilità era costituita dalle relazioni di servizio redatte nell'
imminenza dei fatti osservati da parte degli agenti operanti, utilizzabili in quanto riproducenti attività non ripetibile della polizia giudiziaria priva di qualsiasi profilo valutativo e quindi legittimamente acquisite a norma dell' art. 431 c.p.p. ed inoltre (con maggiore incisività in relazione alla posizione degli odierni ricorrenti) dalle dichiarazioni dei testi
ZI, AT e UP che li avevano nominativamente indicati come occupanti dell' immobile di Viale Bonaini. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso tutti gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto 1'
annullamento per violazione dell' art. 431 c.p.p. in ordine alla ritenuta acquisibilità ed utilizzabilità delle annotazioni e dei rapporti di servizio non confermati al dibattimento da parte degli agenti che vi procedettero, comportante violazione della regola del contraddittorio fissata dall' art. 111 C. 3 Cost.
derogabile solo nei casi stabiliti dalla legge, anche perché privi di riscontro oggettivo (quali fotografie e videoriprese significative, perché il numero sparuto di foto acquisite è relativo ad un solo giorno di manifestazione). Inoltre i testi d' accusa escussi non sono stati in grado di riferire comportamenti concreti dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell' art. 431 c.p.p. per la ritenuta utilizzabilità delle relazioni di servizio effettuate dalla polizia giudiziaria, è fondato.
L' art. 431 lett. b) c.p.p., che consente la raccolta nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto introduce una deroga alla regola dell' oralità cui è ispirata la disciplina del processo penale, è norma eccezionale e la sua interpretazione, costituzionalmente orientata anche alla luce della nuova formulazione dell' art. 111 Cost., porta al
• necessario convincimento che atto irripetibile è solo quello che è impossibile rinnovare al dibattimento. Ne consegue che la relazione di servizio, che riproduce 1' attività di effettuata dalla poliziae osservazioneconstatazione
giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni mutamento, come tali non рій riproducibili, soggette a
costituisce atto irripetibile e come tale ritualmente, in quanto inserito nel fascicolo per il dibattimento, utilizzabile ai fini probatori (Cass. S.U. 28 ottobre 1988 11 marzo 1999 n. 499).
La diversa interpretazione, che ne esclude la natura di atto irripetibile al rilievo che quanto constatato può essere oggetto di testimonianza da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio delle parti (Cass. Sez. 1, 23.10.-7.11.2002 n. 37286), trascura di considerare che la relazione di servizio descrittiva di fatti oggetto di percezione diretta da parte del ufficiale di polizia giudiziaria non si differenzia da quelle attività, quali perquisizioni, sequestri, ispezioni pacificamente incluse nel
Афри novero degli atti irripetibili. Anche 1' attività di perquisizione o di ispezione o di sequestro può essere oggetto di testimonianza. La relazione di servizio ha natura documentale, assimilabile alla riproduzione fotografica che, in quanto corredata dalla asseverazione di provenienza, è
acquisibile e utilizzabile ai fini di prova. Nel caso in esame gli stessi ricorrenti danno atto che le relazioni di servizio erano corredate da fotografie, anche se ne definisce "sparuto"
* il numero e relativo ad un solo giorno di manifestazione. Inoltre la sentenza impugnata ha precisato che gli elementi realmente significativi dai quali ha tratto il convincimento della partecipazione al reato degli imputati sono costituiti dalle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria
ZI, Spadafina e UP, i quali nel contraddittorio delle parti hanno riferito degli accertamenti operati ed in
particolare della constatazione personalmente effettuata che gli odierni ricorrenti occupavano gli appartamenti dell' edificio di Viale Bonaini civico n. 117 di Pisa. Tale passaggio della motivazione è stato criticato in maniera inammissibile attraverso il riferimento al contenuto delle deposizioni testimoniali in esame affermando che i testi non erano stati "in grado di riferire a tali persone comportamenti concreti", in tal modo proponendo valutazione alternativa del materiale una probatorio già oggetto di esame da parte della Corte territoriale e quindi un accertamento di fatto come tale non consentito in questa sede. I' indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l' esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l' adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo
convincimento la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della 1
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
е per illegittimità la mera prospettazione di una diversa, ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri).
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Roma 12 gennaio 2005
Il Consigliere Est. Il Pi
Gurkenbower
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 GEN. 201
IL CANCELLIERE E
R
P
Angelo Maria Cangemi
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