Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o più procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9787 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES IZ, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno 47, presso l'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vincenzo Cerioni e Antonio Todaro che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con sola procura -
avverso la sentenza n. 503/98, decisa il 4 luglio 1998 e pubblicata il 5 agosto 1998, resa dal Tribunale di Locri nel procedimento n. 404/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Franco Agostini per la ricorrente e Vincenzo Cerioni per l'Istituto resistente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10 giugno 1994, IZ ES conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la condanna dello stesso a corrispondere l'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto avvenuto il 23 ottobre 1992. Il Giudice adito accoglieva la domanda con sentenza in data 29 aprile 1997. Interponeva appello l'Istituto e in esito il Tribunale di Locri, con sentenza n. 503/98, emessa in data 14 luglio - 5 agosto 1998, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di parte attrice e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava, disattendendo apposita eccezione dell'assistita, che l'appello era tempestivo ed ammissibile in quanto la notifica effettuata con raccomandata, inviata il 10 luglio 1997 e ricevuta il successivo giorno 14, agli avvocati Labrini, Mascianà e Fazio non valeva a far decorrere il termine breve. Tale notifica infatti era stata effettuata, oltre che al procuratore costituito, ad altri procuratori estranei al giudizio in corso pur se muniti di procura notarile ad lites. La stessa aveva poi avuto luogo al domicilio del procuratore esercente extra districtum e non già presso la cancelleria del giudice a quo.
Osservava ancora il Tribunale che la domanda era stata proposta decorso il termine annuale di decadenza, non avendo alcun effetto il ricorso amministrativo proposto oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione ES IZ, con atto notificato in data 6 luglio 1999, con tre motivi.
L'I.N.P.S. si è costituito col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285, 326, 327, 330, 160, 156 e seguenti c.p.c., 82 RD 22 gennaio 1934 n. 37, nonché il vizio di motivazione.
Si afferma al riguardo che la notificazione è avvenuta al procuratore costituito e a nulla rileva che essa abbia avuto luogo anche nei riguardi di altri.
Si osserva ancora che il Tribunale non poteva rilevare una nullità non eccepita dalla parte che vi aveva interesse, tanto più che la notifica aveva raggiunto il suo effetto.
Si rileva altresì che la notifica al procuratore esercente extra districtum al domicilio dichiarato anziché presso la cancelleria non è in alcun modo viziata atteso che la parte ha se mai spontaneamente adempiuto ad un obbligo non imposto da alcuna disposizione di legge. La censura è fondata.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità, a fronte di una denuncia di error in procedendo, si rileva che nell'intestazione della sentenza di primo grado l'Istituto risulta domiciliato in Reggio Calabria presso gli avvocati A. Labrini, G. Mascianà e A. Fazio, "che lo rappresentano e difendono per procura generale per notaio Lupo di Roma". La costituzione in giudizio è avvenuta con memoria depositata il 3 febbraio 1995, firmata dal solo avv. A. Labrini, indicato come procuratore domiciliatario, con domicilio in Reggio Calabria, via Domenico Romeo n. 15. Dal verbale di udienza del 21 maggio 1996, per vero firmato dal segretario, non anche dal Magistrato, risulta intervenuta per l'INPS la Dott. Fazio, senza alcun cenno ad eventuale delega per sostituzione. Nel dispositivo letto in udienza l'INPS risulta rappresentato dagli avvocati Labrini, Mascianà e Fazio. L'atto di appello reca la firma del solo avvocato Giovanni Malara e contiene la nomina e l'elezione di domicilio presso gli avvocati Giuseppe Mascianà, Demetrio Marra, Giovanni Malara, Angela Fazio, Angelo Labrini.
La sentenza di primo grado è stata notificata con raccomandata inviata agli avvocati Labrini, Mascianà e Fazio, in Reggio Calabria, via D. Romeo, il plico è stato ritirato il 14 luglio 1997. Sulla base di tali elementi, non si comprende quale concetto il Tribunale abbia voluto esprimere affermando che la sentenza pretorile doveva esser notificata solo al procuratore costituito e non già indifferentemente e cumulativamente a tutti coloro che hanno ricevuto la procura generale alle liti, dal momento che l'indicazione di avvocati muniti di procura ad lites, oltre a quello che a tale procura ha fatto richiamo sottoscrivendo la memoria di costituzione, non può certo ingenerare alcun dubbio in ordine alla circostanza che si intendeva sicuramente notificare la sentenza all'avv. Angelo Labrini, come pure agli altri difensori, così poco estranei alla lite che uno aveva partecipato a un'udienza presentandosi come procuratore dell'INPS e tutti sono stati indicati quali difensori domiciliatari, sia pure assieme ad altri, nell'atto di appello. D'altro canto l'Istituto, non ha chiesto la correzione di eventuale errore materiale nell'intestazione della sentenza di primo grado e nel dispositivo e pertanto la mera circostanza che la memoria di costituzione sia stata firmata da uno solo tra i legali della sede non vale ad escludere che anche gli altri difensori, indicati in tali atti, fossero incaricati della difesa per questa causa, come da procura notarile richiamata nella memoria. Tale evenienza può anzi spiegare la ragione per cui l'avv. Fazio si è presentata in udienza quale procuratore dell'I.N.P.S., in proprio e non già in sostituzione dell'avv. Labrini.
In ogni caso la notifica a tre procuratori non è cumulativa e congiunta, sibbene effettuata ai singoli disgiuntamente, posto che la procura ad lites può essere conferita ad uno o più avvocati, non certo ad un consorzio degli stessi.
L'eventuale indicazione di professionisti estranei alla lite, in aggiunta a quello ritualmente officiato, sarebbe quindi se mai ultronea ma non potrebbe ingenerare dubbio di sorta in ordine al destinatario dell'atto.
Afferma ancora il Tribunale che la notifica doveva comunque essere effettuata in cancelleria e non già al domicilio eletto dal procuratore costituito, dal momento che il medesimo operava ultra districtum;
a sostegno di tale assunto invoca l'autorità della pronuncia di questa Corte di Legittimità n. 7658 del 10 luglio 1991, indicando come conformi le sentenze 4520/94 e 2714/86. Si deve però rilevare che il Collegio di merito ha trascritto e virgolettato la massima ufficiale tratta dalla sentenza n. 7658/91 omettendo le ultime righe ove si afferma che qualora il procuratore "operi nell'ambito di tale circoscrizione, la notificazione deve essere eseguita al domicilio risultante dall'albo professionale". La massima, letta nel testo integrale, ha il significato chiaro ed inequivoco che la notifica va compiuta al domicilio del procuratore risultante dall'albo professionale e solo nel caso di procuratore che operi extra districtum può (e non deve) essere effettuata presso la cancelleria.
Tale principio risulta enunciato apertis verbis da Cass. civ., sez. I^, 9 maggio 1994, n. 4520, citata dal Tribunale e ancora da Cass., Sez. I^, sent. n. 1700 del 15/02/2000, Sez. Lav., sent. n. 5449 del 28/042000, sez. I^, 9 maggio 1994, n. 4520.
La notifica del 10 - 14 luglio 1997 era dunque idonea a far decorrere il termine breve di 30 gg. e l'appello proposto il 17 aprile 1998 doveva esser dichiarato inammissibile per tardività. Si deve pertanto accogliere il primo motivo di ricorso e cassare senza rinvio l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma c.p.c., atteso che l'azione non poteva esser proseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Va conseguentemente dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Istituto avverso la sentenza del Pretore di Locri del 29 aprile 1997, resa inter partes. Rimangono assorbiti gli altri motivi con i quali si censura la sentenza di appello in quanto ha disatteso la domanda di parte attrice, posto che è passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda stessa.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Franco Agostini il quale, nel corso della discussione, ha avanzato richiesta in tal senso, dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Istituto avverso la sentenza di primo grado. Compensa le spese del giudizio di appello.
Condanna l'I.N.P.S. alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 32.000, oltre a lire 2.500.000 per onorario, con distrazione in favore dell'avv. Franco Agostini, antistatario. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001