Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
Il Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani (cosiddetto Fondo Casella) è stato istituito con un contratto collettivo di diritto comune, stipulato il 26 febbraio 1958 tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani con l'intento di assicurare ai lavoratori un pensionamento integrativo rispetto a quello garantito dall'INPS. Con accordo collettivo 10 marzo 1981 e con il successivo accordo 15 gennaio 1982 la disciplina del Fondo è stata coordinata - attraverso la riformulazione dell'art. 20 e l'introduzione dell'art. 20 bis del Regolamento relativo - con l'istituto della pensione anticipata, "medio tempore" introdotta dalla legge n. 624 del 1979. Da tale ultima normativa, coordinata con la normativa risultante dagli ulteriori accordi successivi, si desume che mentre il prepensionamento legale postula il mero esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 37 della legge n. 416 del 1981 al lavoratore di aziende in crisi in possesso di determinati requisiti contributivi, nel prepensionamento convenzionale il datore di lavoro non assume alcun obbligo contributivo inderogabile ed automatico nei confronti del Fondo per effetto del mero prepensionamento a carico dell'INPS in quanto il previsto obbligo del versamento, in unica soluzione, della riserva matematica (che normalmente riguarda cifre considerevoli) è da intendersi condizionato ad una preventiva valutazione dell'imprenditore in ordine alla convenienza di tale operazione economica anche in funzione incentivante della risoluzione dei rapporti di lavoro di taluni dipendenti ritenuti in esubero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/1999, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO MO, LO ND, IA GI, CE GI, MU OR, CA AN, NI ND, elettivamente domiciliati in ROMA viale dei quattro venti 97, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SERPI, rappresentati e difesi dell'avvocato GIUSEPPE ANDREOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIONE SARDA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato,già elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO MANNIRONI e da ultimo d'ufficio presso CANC. CORTE CASSAZ., rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIORGIO CORRIAS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.374/95 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 24/10/95 R.G.N. 5980/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNONTONIO;
udito l'avvocato ANDREOZZI;
udito l'avvocato CORRIAS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO ND che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi in data 23 e 26 giugno 1990, successivamente riuniti per ragioni di connessione, i signori GI SI, DO FL, UI UC, NN LL, OR RA, RA CC e DO NI convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Cagliari, quale giudice del lavoro, l'Unione Sarda s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Esponevano che, in data 19 dicembre 1988, avevano risolto per dimissioni il rapporto di lavoro con la società per usufruire del prepensionamento a carico dell'INPS, ai sensi della L. 5 agosto 1981 n. 416, e di quello previsto dall'art. 20 bis del Regolamento del
Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "OR EL" al quale erano iscritti. Lamentavano che il datore di lavoro non aveva provveduto al versamento della riserva matematica, previsto dall'art. 20 bis del Regolamento del Fondo a copertura degli oneri finanziari relativi al prepensionamento integrativo, nonostante sussistessero pacificamente tutti i requisiti previsti dalla stessa norma: 10 anni di anzianità contributiva, titolarità di prepensionamento a carico dell'INPS ex art. 37 L. 416/81, risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda. Osservavano i ricorrenti come l'obbligo dell'azienda di versare la riserva matematica scaturisse non solo dal tenore delle disposizioni del regolamento del Fondo EL e dell'accordo sindacale 15 gennaio 1982, che aveva introdotto l'art. 20 bis (laddove è previsto che gli oneri finanziari diretti ed indiretti, connessi all'anticipazione della pensione sarebbero dovuti ricadere ad esclusivo carico delle aziende), ma anche da specifici impegni assunti da "L'Unione Sarda" con accordo sindacale in data 16 aprile 1986, nel quale, fra l'altro, era previsto che i lavoratori, che avessero maturato i requisiti previsti dalla legge 5 agosto 1981 n.416, "accederanno al prepensionamento nei tempi che verranno concordati a livello aziendale e per gli stessi lavoratori l'azienda verserà la riserva matematica prevista dal regolamento del Fondo EL ove spettante".
Aggiungevano i ricorrenti che, nell'ambito di tale accordo aziendale, un primo consistente gruppo di lavoratori aveva lasciato l'azienda nel dicembre 1986 per dimissioni volontarie seguite al collocamento in CIG e per essi l'azienda aveva provveduto, come previsto nel medesimo accordo, a presentare la domanda di prepensionamento INPS, ad anticipare l'indennità (a carico dell'INPS) di cui all'art. 37 lett. c) L. 416/81 ed a versare la riserva matematica al Fondo EL;
che l'impegno di riservare il medesimo trattamento agli odierni ricorrenti era stato poi ribadito nel corso di un incontro sindacale, svoltosi a metà dicembre 1988, fra la r.s.a. e i rappresentanti sindacali territoriali dei lavoratori, da una parte, e l'amministratore delegato sig. Paolo Campana e l'editore dott. Nicola Grauso dall'altra parte;
che in tale occasione fu individuato un gruppo di lavoratori, appunto gli odierni ricorrenti, che, avendo maturato i requisiti per accedere al prepensionamento, avrebbero potuto lasciare l'azienda, fruendo del trattamento già precedentemente riservato agli altri colleghi prepensionati nel dicembre 1986. Tale ribadito impegno non venne formalizzato per iscritto, perché le parti avevano ritenuto superfluo ribadire accordi già previsti in via generale e perché, a detta dei rappresentanti dell'azienda, si trattava comunque di impegno "fra galantuomini"; che in effetti l'azienda avesse inizialmente dato attuazione agli accordi in questione, collocandoli in Cassa Integrazione, sottoscrivendo la domanda di prepensionamento all'INPS, anticipando la indennità aggiuntiva di cui all'art. 37 lett. c L. 416/81 a carico dell'INPS (come aveva fatto per i poligrafici dimissionari nel 1986) e avviando le pratiche col Fondo EL per la erogazione del prepensionamento integrativo. Non avendo però l'azienda provveduto al versamento della riserva matematica, i ricorrenti concludevano chiedendo che il Pretore accertasse e dichiarasse il relativo obbligo a carico della stessa, ordinando l'adempimento delle attività prescritte dalle norme del Fondo.
L'Unione Sarda s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di un obbligo generale, derivante dal regolamento del Fondo, al versamento della riserva matematica in questione da parte delle aziende. Quanto all'accordo sindacale aziendale del 16 aprile 1986, neppure esso poteva ritenersi vincolante per l'azienda, trattandosi di accordo "quadro" o "politico" che necessitava di successivi, ulteriori accordi (come infatti era accaduto per gli operai dimissionari nel dicembre 1986).
Sosteneva in particolare l'azienda nella memoria difensiva di aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni in favore dei lavoratori ricorrenti non perché sussistessero problemi di eccedenze di organico o di riorganizzazione aziendale, ma allo scopo di consentire ai medesimi lavoratori di fruire del prepensionamento. Ad essi, pertanto, non poteva applicarsi il summenzionato "accordo quadro" aziendale del 16 aprile 1986.
La causa veniva istruita con produzioni documentali (informazioni scritte provenienti dal Fondo) e prove testimoniali, in ordine agli incontri sindacali avvenuti nel dicembre 1988.
Con sentenza n. 292/93, depositata il 20 aprile 1993, il Pretore accoglieva i ricorsi, ritenendo che l'obbligo della azienda di provvedere al versamento della riserva matematica scaturisse dal tenore dell'accordo del 16 aprile 1986, da interpretare anche alla stregua del comportamento della società convenuta nei confronti dei ricorrenti, nonché nei confronti di altri dipendenti in favore dei quali nel 1987 l'azienda aveva erogato la riserva matematica senza necessità di nuovi accordi sindacali.
La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Cagliari che, con sentenza depositata il 24 ottobre 1995, ha rigettato le domande dei lavoratori. In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'invocato obbligo di versamento della riserva matematica da parte della azienda non fosse previsto ne' dal Regolamento del Fondo concernente il prepensionamento, ne' dall'accordo aziendale del 16 aprile 1986.
Avverso la decisione del Tribunale i dipendenti propongono ricorso. L'Unione Sarda s.p.a. resiste con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione del d.p.r. n. 1158/62 (che ha reso efficace erga omnes l'accordo sindacale istitutivo del Fondo EL), dell'art. 7 ultimo comma della legge n. 741/1959 e degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ. sui criteri di interpretazione del contratto, nonché il difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Lamentano che il Tribunale abbia omesso di considerare che dall'impianto complessivo del Regolamento, nonché dell'accordo 26 febbraio 1958 istitutivo del pensionamento integrativo e del relativo Fondo, emergono due principi fondamentali: i versamenti dei contributi da parte delle aziende per l'accesso dei lavoratori ai benefici previsti dal Regolamento costituiscono un obbligo nei confronti dei dipendenti;
il Fondo non può obbligare direttamente le aziende ai detti versamenti e pertanto non può erogare ai lavoratori prestazioni rispetto alle quali non siano stati corrisposti contributi.
Assumono, inoltre, che la sentenza è insufficientemente e contraddittoriamente motivata nella parte in cui, muovendo da una errata interpretazione letterale di una singola norma, ritiene di trarre conforto logico dalla considerazione che l'accollo indiscriminato dei costi finanziari da parte delle aziende rappresenterebbe un onere eccessivo considerato lo stato di crisi delle stesse;
in tal modo, infatti, il Tribunale ometterebbe di considerare i cospicui benefici economici statali che le stesse ricavano dallo stato di crisi.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione della legge n. 416/81, degli articoli 1362 e seguenti del codice civile sulla interpretazione del contratto, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del contratto. Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto che l'accordo sindacale aziendale del 15 aprile 1986 non poteva ritenersi di immediata applicazione in quanto necessitava di ulteriori specifiche intese, tanto è vero che per i lavoratori prepensionati alla fine del 1986 fu stipulato uno specifico accordo in data 4 novembre 1986. In tale modo il Tribunale, ad avviso dei ricorrenti, ha privato l'accordo del 15 aprile di qualsiasi significato e non ha considerato che l'accordo del 4 novembre era meramente ripetitivo del primo ed era giustificato dalla necessità di tutelare i lavoratori dimissionari per il caso in cui il CIPI non avesse ravvisato lo stato di crisi.
I ricorrenti inoltre lamentano che il Tribunale, in violazione dell'art. 1362, comma 2, del codice civile, abbia ritenuti irrilevanti una serie di comportamenti posti in essere dall'azienda successivamente all'accordo del 15 aprile 1986, come il prepensionamento integrativo di alcuni dipendenti nel corso del 1987, pur in assenza di specifici accordi;
la messa in cassa di integrazione dei ricorrenti nel dicembre del 1988; gli impegni assunti verbalmente dai rappresentanti aziendali nel corso di incontri sindacali circa il tempestivo versamento della riserva matematica nei confronti dei ricorrenti.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.
Al riguardo occorre innanzitutto osservare che il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani OR EL è stato istituito con un contratto collettivo di diritto comune, stipulato il 26 febbraio 1958 tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, con l'intento di assicurare ai lavoratori un pensionamento integrativo rispetto a quello garantito dall'Istituto Nazionale di Previdenza sociale.
Naturalmente l'accordo riguardava le prestazioni previdenziali allora sussistenti e non prevedeva, quindi, la pensione anticipata che sarebbe stata introdotta solo successivamente con la legge 11 dicembre 1979 n. 624. Le organizzazioni sindacali hanno quindi sentito la necessità di coordinare la disciplina del Fondo con il nuovo istituto e vi hanno provveduto con l'accordo collettivo 10 marzo 1981. Con esso hanno riformulato l'art. 20 del Regolamento del Fondo e hanno fissato i requisiti soggettivi per il riconoscimento della pensione anticipata a carico del Fondo. In particolare hanno stabilito che "la concessione di tale pensione rimane, in ogni caso, subordinata alla condizione che l'azienda, con la quale il richiedente ebbe a risolvere l'ultimo rapporto di lavoro, risulti in regola con il pagamento dei contributi e che la stessa azienda abbia, preventivamente e in unica soluzione, provveduto a versare al Fondo la corrispondente riserva matematica, a copertura finanziaria dei relativi oneri di prepensionamento a carico della gestione", ed hanno altresì stabilito che "ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi che precedono, le aziende sono tenute a denunciare al Fondo i nominativi dei lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro per acquisizione del diritto a pensione anticipata a carico dell'INPS" e che analogo obbligo di segnalazione corre a carico dei beneficiari.
Nella sentenza in esame il Tribunale ha ritenuto che
"l'interpretazione dell'art. 20 bis del Regolamento del Fondo,,,, non consenta in alcun modo di prospettare l'esistenza di un obbligo inderogabile ed automatico a carico del datore di lavoro di pagamento della riserva matematica in conseguenza del mero prepensionamento del dipendente a carico dell'Inps". Ha osservato infatti il Tribunale che "sul piano della interpretazione letterale l'asserita inderogabilità ed automaticità dell'obbligo risulta contraddetta dall'intento espresso dalle parti di voler addossare gli oneri finanziari diretti ed indiretti, connessi all'anticipazione della pensione ad esclusivo carico di quelle aziende che richiederanno il prepensionamento dei loro dipendenti". Il riferimento obbligato di tale proposizione è infatti rappresentato da un atto di richiesta dal datore di lavoro -racchiuso nel verbo "richiederanno"- che ha come naturale destinatario il Fondo atteso che ne' la disciplina dei prepensionamenti di cui alla legge 416 del 5 agosto 1981, ne' quella della pensione anticipata di cui all'art. 16 L. 155/81 e successive modificazioni prevedono alcun atto di richiesta dell'azienda ai fini dell'insorgenza del diritto, ma soltanto la preventiva sottoposizione dell'impresa al regime della Cassa Integrazione Guadagni, la risoluzione del rapporto di lavoro e il possesso da parte del dipendente richiedente di determinati requisiti anagrafici e contributivi. In tal contesto, pertanto, affinché quell'espressione possa avere, così come richiesto dall'art. 1367 codice civile, un significato deve ritenersi che con la stessa le parti intendessero riferirsi non già ad un'irragionevole richiesta del datore di lavoro all'INPS ed altro ente pubblico, quanto piuttosto ad una specifica richiesta al Fondo, ossia ad una manifestazione di volontà intesa ad esteriorizzare al Fondo medesimo la propria disponibilità a versare la riserva matematica occorrente per coprire i costi della prestazione previdenziale integrativa di determinati dipendenti prepensionati a carico dell'INPS. Di conseguenza il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di contribuzione non sorga in modo inderogabile ed automatico per effetto del mero prepensionamento a carico dell'INPS, ma sia invece condizionato ad una preventiva valutazione dell'imprenditore - che risulta sotto tale profilo esposto al pagamento immediato ed in un'unica soluzione di cifre considerevoli - in ordine alla convenienza di tale operazione economica anche in funzione incentivante della risoluzione dei rapporti di lavoro di taluni dipendenti ritenuti in esubero.
Tale conclusione appare d'altra parte conforme, oltre che a principi di equità, anche all'interpretazione teleologica dell'accordo 15 gennaio 1982, atteso che in caso contrario si perverrebbe alla soluzione irrazionale di far ricadere su aziende in conclamato stato di crisi, e pertanto verosimilmente in precarie condizioni di liquidità, a seguito del prepensionamento di uno o più dei propri dipendenti, il costo, tutt'altro che insignificante, delle corrispondenti riserve matematiche. E ciò per effetto di un'iniziativa esclusiva del lavoratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 L. 416/81, non mediata da alcuna manifestazione di volontà del datore di lavoro e da alcuna sua valutazione in ordine all'effettiva sussistenza della situazione di esubero del dipendente in via di prepensionamento.
Ciò appare, come si è detto, in contrasto non solo con le finalità della legge 416/81 - nel cui ambito l'istituto del prepensionamento è delineato come uno strumento volto alla risoluzione del problema degli esuberi nelle aziende in crisi - ma anche con la natura negoziale dell'obbligo assunto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 20 bis. Ben più coerente risulta pertanto l'opzione interpretativa che nel rispetto dell'autonomia dei due tipi di prepensionamento postula il perfezionamento di quello legale in presenza del mero esercizio della facoltà riconosciuta ex art. 37 L.416/81 al lavoratore di aziende in crisi in possesso di determinati requisiti contributivi, mentre subordina il perfezionamento di quello convenzionale, ai sensi dell'art. 20 bis del regolamento, ad una manifestazione di volontà dell'azienda che assuma l'obbligo di versare la riserva matematica nonché all'effettivo conseguente versamento "preventivamente ed in un'unica soluzione" dei relativi oneri.
Il Tribunale ha compiuto, pertanto, una interpretazione corretta e motivata della normativa regolamentare;
una interpretazione che non risulta affetta da evidenti vizi logici o giuridici e che, pertanto, non può essere sindacata in questa sede di legittimità. D'altra parte, il Tribunale non ha omesso di esaminare i successivi atti e comportamenti delle parti, ma li ha valutati, anche se in senso difforme da quello voluto dai ricorrenti, e ha dato della sua valutazione un'ampia e corretta motivazione.
In particolare il Tribunale, dopo avere escluso che l'obbligo della Unione Sarda di pagare la riserva matematica di cui all'art. 20 bis in favore dei ricorrenti potesse trovare titolo in un obbligo generale e incondizionato desumibile dalla disciplina generale del Fondo EL, ha ritenuto di dovere escludere che tale obbligo trovi fondamento nel contenuto dell'accordo collettivo 16 aprile 1986, ovvero negli incontri tenutisi tra le parti nel dicembre 1988, con un'ampia e corretta motivazione (pag.
26 - 30 della sentenza per quanto riguarda l'accordo del 1986 e pag. 31 e segg. per quanto riguarda gli incontri del dicembre 1988). Infine il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di una prassi aziendale secondo la quale dopo il 1986 l'azienda avrebbe riconosciuto ai lavoratori prepensionatisi ex art. 37 L. 416/1981 lo stesso trattamento concesso in precedenza ai colleghi di lavoro senza necessità di ulteriori accordi aziendali.
In sostanza il Tribunale ha compiuto un'attenta e motivata analisi dei successivi comportamenti delle parti;
le sue valutazioni non possono essere, come si è già detto, censurate in questa sede se non sotto il profilo di evidenti vizi logici o giuridici della motivazione;
e questo non è certamente il caso in esame. D'altra parte non può ritenersi che costituisca vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione l'avere ritenuto da una parte che l'accollo indiscriminato dell'onere avrebbe rappresentato un costo eccessivo per l'azienda e dall'altra non avere considerato i cospicui benefici economici statali che le stesse aziende ricavavano dallo stato di crisi.
Difatti l'esistenza di tali benefici può anche essere ammessa;
ne' ciò non esclude peraltro che le aziende continuassero a versare in una situazione di crisi e che sarebbe stato illogico e eccessivo addossare loro un nuovo e più gravoso onere economico. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso l'11 dicembre 1998.