Sentenza 12 novembre 2019
Massime • 1
In tema di reati tributari, la concessione del termine trimestrale di cui all'art.13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che consente il pagamento del debito erariale in pendenza del processo, presuppone l'esistenza di un piano di rateizzazione produttivo di effetti e il rispetto del termine di pagamento delle singole rate, previsto a pena di decadenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la mancata concessione del suddetto termine non avendo l'imputato fornito prova della sussistenza di un valido piano di rateizzazione e dell'adempimento degli importi oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs.18 dicembre 1997, n. 462).
Commentario • 1
- 1. Procedure conciliative e sospensione del procedimento penale: quando la rateizzazione tributaria è vantaggiosa per l’Erario e per l’imputatoErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2019, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2019 |
Testo completo
05288-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente- Sent. n. sez.2721 Grazia Lapalorcia UP 12/11/2019 Elisabetta Rosi RGN 25619/2019 Antonella Di Stasi Stefano Corbetta Giuseppe Noviello Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL LV, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2019 della Corte di Appello sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore dell'imputata, avv. Giandomenico Maria Di Pisa che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello, sez. distaccata di Taranto, con sentenza del 15 aprile 2019 confermava la sentenza del tribunale di Taranto del 23/01/2108, con cui LL LV era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 ter del Digs 74/2000. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso LL LV mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.
3. Eccepisce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 13 comma 3 del Digs. 74/2000 in ragione della mancata concessione del termine trimestrale per il pagamento del debito di imposta residuo in favore dell'Erario, pur a fronte della esistente e conosciuta - da parte del tribunale -dilazione di pagamento comunicata dalla Agenzia delle Entrate e posta a fondamento della concessione del predetto termine.
4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 420 ter comma 5 e 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. nonché del diritto di difesa in relazione alla mancata concessione del rinvio richiesto all'udienza del 7 febbraio 2017, e conseguente all'impossibilità del difensore di comparire in udienza, siccome giustificata da sindrome influenzale cui andavano correlate altre patologie di tipo neurologico relative al medesimo difensore, nel contesto della necessità di raggiungere il tribunale recandosi in regione diversa da quella di residenza.
5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte sarebbe incorsa in una serie di errori logici e giuridici. Sarebbe erronea l'affermazione della corte per cui il pagamento dell'IVA si collega alla avvenuta riscossione, atteso che il predetto obbligo si connette alla fatturazione precedente al pagamento, intervenuto a distanza di anni. Inoltre, la rateizzazione del debito già esisteva al momento della celebrazione della prima udienza del febbraio 2017, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, ed esisteva prova dell'avvenuto pagamento di tre rate, a partire da quella del 30 settembre 2015; infine, la prova di una rateizzazione successiva non costituirebbe dimostrazione della insussistenza della prima ma integrerebbe un mero adempimento di legge, per cui tutte le dilazioni concesse si sarebbero "evolute nel tempo". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Digs 74/2000 "qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è 2 е sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione".
2. I primi due motivi devono essere esaminati congiuntamente, ponendosi essi in rapporto di connessione, atteso che all'udienza del 7.2.2017 - cui si riferisce la doglianza di cui al secondo motivo e relativa alla mancata concessione di rinvio per impedimento del difensore venne disposta l'apertura del - dibattimento, termine entro il quale ottenere la sospensione del processo ex art. 13 comma 3 del D.Lgs. 74/2000, per intervenuta rateizzazione delle imposte dovute cui fa riferimento il primo motivo.- 2.1 Con riguardo a quest'ultima censura, la corte ha preliminarmente rappresentato che la difesa, alla udienza del 10 gennaio 2017, pur prospettando l'intervenuta dilazione del pagamento delle imposte dovute alla luce della circostanza per cui, dalla comunicazione della notizia di reato del 24.02.2016, emergeva che l'importo complessivo dovuto dalla ricorrente era oggetto di "regolare rateizzazione ai sensi dell'art. 3 bis D.Lgs. n. 462/1997", non aveva comunque richiesto la concessione del termine trimestrale di cui all'art. 13 comma 3 del Digs. 74/2000, periodo ivi contemplato per consentire il pagamento del debito erariale in pendenza del processo;
essa inoltre, aveva omesso anche di produrre la documentazione utile ad attestare la richiesta di rateizzazione e la prova dell'avvenuto pagamento ovvero dei pagamenti sino a quel momento effettuati, pur a fronte del rinvio disposto dal giudice a tali fini, per il 7 febbraio 2017. In occasione di tale ultima udienza, rigettata la richiesta di rinvio per impedimento del difensore, in ragione della ritenuta mancata giustificazione dell'impossibilità di ricorrere ad un sostituto e della mancata rappresentazione di un legittimo impedimento conseguente all'assoluta impossibilità del difensore a presentarsi in udienza, il tribunale dispose l'apertura del dibattimento. Dopo un anno dalla prima udienza sopra indicata (del 10 gennaio 2017), la difesa presentò documentazione attestante l'accoglimento di una domanda di rateizzazione depositata però nel maggio 2017, come tale nuova rispetto a quella evocata il 10 gennaio 2017, allorquando si era sostenuta l'avvenuta dilazione dei pagamenti. A fronte di tale ricostruzione fattuale relativa alla documentazione inerente la rateizzazione, rimasta incontestata, la corte ha rilevato come all'udienza del 10 gennaio 2017 e certamente anche all'udienza del febbraio 2017, di apertura del dibattimento, non era stata documentata, e neppure era in corso, alcuna rateizzazione. Aggiungendo poi, in sostanza, che per la concessione del termine trimestrale sarebbe comunque necessario provare che prima dell'apertura del 3 l dibattimento il debito sia in "fase di estinzione", da intendersi nel senso che sia intervenuto il pagamento di gran parte del debito erariale. Da qui l'impossibilità, secondo la corte, di concedere il termine di cui all'art. 13 comma 3 Digs 74/2000 finalizzato al completamento dei pagamenti e di configurare il correlato periodo di sospensione della prescrizione. Decisione peraltro giustificata secondo la corte, anche dalla mancata formulazione, da parte della difesa, di una espressa richiesta di concessione del termine trimestrale, essendosi la medesima limitata soltanto, in occasione della udienza del 10 gennaio 2017, a chiedere un indistinto rinvio. Come tale concesso dal giudice "a titolo di mera cortesia".
2.2. Si tratta di una decisione corretta.
2.3. Con particolare riferimento al caso di specie la rateizzazione citata nella c.n.r. era intervenuta ai sensi dell'art. 3 bis del Digs. 462/97, secondo cui il debito è rateizzato in massimo sei (ovvero otto dal 22.10.2015, come da novella di cui al Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159) o 20 rate trimestrali, con decadenza dalla rateizzazione medesima secondo la disposizione vigente in caso di mancato pagamento della prima o rispetto alla omissione contestata - di una delle rate diverse dalla prima. Con particolare riguardo alla rateizzazione, recita invero l'art. 3 bis citato, vigente dal marzo 2012 sino all'ottobre 2015, che: "1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 2. (Comma abrogato) 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo".
2.4. Consegue, alla luce, da una parte, delle esplicite ipotesi di decadenza suindicate, e della necessità, dall'altra, che la rateizzazione relativa al debito "in fase di estinzione" ex art. 13 comma 3 cit. sia in ogni caso "operativa" ossia produttiva di effetti nell'ordinamento e, quindi, in grado di validare giuridicamente i singoli versamenti ai fini dell'estinzione del debito erariale, che nel caso di specie, ai fini della concessione del trimestre in parola era necessario 4 h che risultasse anche dimostrata la vigenza del piano di rateizzazione, in ragione del rispetto dei termini, previsti a pena di decadenza del piano stesso, di pagamento delle rate sopra indicate. Appare in tal senso congrua la notazione dei giudici di merito per cui il ricorrente non aveva dato prova della rateizzazione e relativo pagamento di cui alla cnr del febbraio 2016: da intendersi nel senso che, siccome con la c.n.r. si attestava che l'avvenuta rateizzazione ex art. 3 bis del Digs. 462/97 risaliva certamente ad epoca quantomeno anteriore e prossima al 24.2.2016 (data della c.n.r. medesima), e ai sensi del citato art. 3 bis Digs. 6 42/97 il termine di 30 gg. di pagamento della prima rata, previsto a pena di decadenza del piano di rateizzazione, doveva quindi corrispondere al più ad una data successiva ma prossima a quella della c.n.r. citata, conseguiva che alla data del 10 gennaio 2017, in cui il difensore rappresentò l'intervenuta rateizzazione del debito come da c.n.r., essendo comunque necessario che si trattasse di una rateizzazione giuridicamente vigente e non scaduta, era necessario dimostrare, come richiesto dal giudice di merito, la realizzazione di intervenuti tempestivi pagamenti. Dimostrazione mai avvenuta, a fronte, di contro, del deposito, nel maggio del 2017, di una seconda istanza di rateizzazione, compatibile, invero, con la possibile intervenuta decadenza del primo piano. Pertanto, alla data di apertura del dibattimento del 7 febbraio 2017, non sussistevano, alia luce delle circostanze concrete, i presupposti per la concessione del termine trimestrale in parola. Ne deriva, in ragione della ricostruzione fattuale elaborata dai giudici di secondo grado e della giustificazione formulata dalla corte circa l'insussistenza di un vigente piano di rateizzazione correlato ai relativi e tempestivi pagamenti, che la mancata concessione del termine trimestrale in parola risulta legittima. Assume in tal modo un ruolo secondario l'ulteriore giustificazione della corte per cui, in ogni caso, l'interessato non aveva mai formulato, prima della apertura del dibattimento, una esplicita istanza di concessione del termine trimestrale con sospensione della prescrizione. In tale quadro il primo motivo è infondato.
2.5. Va aggiunto che anche la deliberazione relativa alla apertura del dibattimento alla data del 7 febbraio 2017 risulta correttamente assunta, atteso che il rigetto della richiesta di rinvio poggia su un duplice e congrua motivazione, che peraltro risulta censurata solo limitatamente alla considerazione della mancata certificazione di un impedimento assoluto. Cosicchè è già sufficiente e corretto il rilievo dei giudici di secondo grado, rimasto incontestato, per cui il difensore, nel depositare istanza di rinvio, non ebbe cura di rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, così 5 له integrandosi una circostanza di per sé idonea a giustificare il legittimo rigetto della domanda. Rileva quindi in tal caso, il principio per cui è inammissibile il motivo con cui si censuri solo una delle ragioni su cui trovi fondamento la motivazione, allorquando ciascuna di esse sia in grado da sola di sorreggere come nel caso - di specie la medesima (cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. - 23/01/2018) Rv. 272448 Bimonte).
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso risulta inammissibile, riguardo alle censure formulate con riferimento ai temi della rateizzazione e di singoli versamenti intervenuti, sia in ragione delle considerazioni suesposte che della mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi a sostegno della tesi dell'intervenuta prova, di taluni pagamenti rateizzati, già all'udienza del 10 gennaio 2017. Inammissibile siccome generica, con riguardo alla sua rilevanza rispetto ai vizi dedotti, oltre che proposta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, è l'ulteriore affermazione per cui il debito contestato sarebbe conseguito al momento del rilascio della fattura, non coincidente con quello del pagamento della prestazione, avvenuto a distanza di anni.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/11/2019. Il Consigliere estensore Huseppe NOM I M Il Presidente lefolice Grazia Lapalorcia DEPOSITATA IN CANCELLERN 10 FEB 2020 CANCELLERE ESPERTO Luana 6