Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 2
L'eventuale realizzazione di opere approvate ex legge n. 1/1978 sul suolo rispetto al quale manchi lo strumento urbanistico che ne prevede una destinazione coerente con l'opera stessa, non configura, in tesi, un'ipotesi di mancanza assoluta del potere espropriativo che possa radicare la competenza del giudice ordinario in ordine al rapporto, ma solo l'eventuale vizio della procedura ablatoria conoscibile dal G.A..
Con riguardo al decreto di occupazione d'urgenza, che sia reso dal sindaco nei confronti di un fondo privato incluso nelle scelte effettuate dal Comune circa le aree occorrenti nell'ambito di un piano di zona per l'edilizia economica popolare, secondo le previsioni dell'art. 3 del D.L. 2 maggio 1974 n. 115 (convertito in legge 27 giugno 1974 n. 247), deve escludersi una situazione di carenza del potere ablativo, sotto il profilo della mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori, atteso che tali termini vanno considerati unitariamente coincidenti con il termine posto dalla legge per la validità del suddetto piano, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che la controversia promossa dal privato per denunciare l'illegittimità di detta inclusione o di detta occupazione, disposta prima della scadenza di quel termine, per ragioni non esorbitanti dalla contestazione del corretto esercizio dell'indicato potere e del rispetto delle relative modalità procedimentali, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. NC FELICETTI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO NT, RO NC, nella qualità di eredi di OD LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALFREDO SERRANTI 49, presso l'avvocato FRANCESCA FERRARO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO PARRELLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MELITO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio NAPOLITANO - SARCINA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALMA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2008/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Parrella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lombardi Comite, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8435 del 7.7/31.8.93, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da D'AM EL, con atto di citazione notificato al comune di Melito il 15.10.91, non ravvisando situazioni di carenza di potere, determinate da mancanza di strumento urbanistico e dichiarazione di pubblica utilità, come denunziate dall'attrice con riferimento all'espropriazione di mq.9300 di terreno, in catasto a fol. 1, p.lla 15, disposto dal sindaco di Melito il 24.7.91 in funzione della costruzione della casa comunale. In motivazione della sentenza, pronunziata nella contumacia del Comune, e dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale passava in rassegna i profili attraverso i quali era stata articolata la denuncia di vizio della dichiarazione di pubblica utilità, e in nessuno di essi identificava una situazione di carenza di potere.
Affermava che l'opera da realizzare era assistita da dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto, e che nella specie risultava osservato il termine dell'inizio delle opere nel triennio dall'approvazione del progetto di cui all'art. 1 co. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, dovendo il dies a quo del termine ancorarsi al momento del positivo controllo da parte del Co.re.co. sulla deliberazione di approvazione del progetto, a voler trascurare il rilievo che il progetto risultava riapprovato nel novembre del 1985.
Osservava pure il Tribunale che, in una situazione nella quale, a norma del comma quinto dell'art. 1 della Legge n. 1 del 1978, la deliberazione di approvazione del progetto costituisce variante dello strumento urbanistico non abbisognevole di approvazione preventiva, ancora non era dato rinvenire altra violazione di norma in relazione, tanto più considerato che con delibera del 4.5.85 n. 1 il commissario prefettizio aveva dichiarato adottato il piano regolatore generale, a norma del quale l'area espropriata ricadeva in zona omogenea H, destinata ad attrezzature.
Nè vi era prova di incompatibilità tra la detta destinazione e la realizzazione della casa comunale, tale da rendere la variante implicita nell'approvazione del progetto abbisognevole di ulteriore approvazione regionale.
E, peraltro, sembrava al Tribunale che la strada dell'approfondimento su questo e ogni altro punto equivaleva ad invasione dell'area riservata alla pubblica amministrazione, che appariva comunque solerte nell'adozione del provvedimento di occupazione temporanea rispetto alla data di approvazione del progetto.
Il successivo gravame proposto dalla D'AM veniva integralmente respinto dalla Corte di Napoli. Ed avverso quest'ultima sentenza depositata il 6 ottobre 1998, ricorrono ora per cassazione SA e CE TI nella qualità di eredi della D'AM. Resiste il Comune di Melito con controricorso. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con i tre motivi della impugnazione - incentrati sulla denuncia di violazione, sotto più profili, degli artt. 4, 5 l.a.c.;
373 1.1865 n. 2248 all. F;
1/5, 10 e 13 l.1865 n. 2359; 18 1.1939 n. 1142; 1 l. 1978 n. 1; ed, altresì, degli artt. 2697 cod. civ. e 112 c.p.c., oltre a vizi di insufficiente motivazione - i ricorrenti,
rispettivamente, in sostanza:
- a) sostengono che, nella specie "mancava il presupposto per la dichiarazione di p.u. (nella forma implicita dell'approvazione del progetto dell'opera ex art. 1 l. 1978 n. 1), non essendo state rispettate le 'modalita' partecipativè (connesse al "deposito" della delibera nella segreteria comunale per consentire agli interessati di proporre le eventuali proprie opposizioni) prescritte dall'art. 6 della l. 1967 n. 162, all'uopo richiamato dal comma 5^ del predetto art. 1 l. n. 1/78 per il caso di opere ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi. Tale essendo, appunto, sempre secondo i ricorrenti, il caso in esame atteso che l'area impegnata dalla espropriazione - 'alla stregua della documentazione in atti e della C.T.U.', non adeguatamente apprezzati dalla Corte di merito - era destinata a zona agricola nello strumento urbanistico vigente al momento della delibera di approvazione del progetto";
- b) ripropongono la tesi della "carenza di potere della P.A. per mancata prefissione nella dichiarazione di p.u., dei termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e per l'espletamento della procedura di cui all'art. 13 della l. 1865 n. 2359", che assumono a torto respinta dalla Corte di Napoli in ragione di un preteso inserimento dell'area espropriata in un piano di zona, del quale (inserimento) il Comune, cui incombeva il relativo onere, non aveva invece fornito la prova;
- c) lamentano che i giudici a quibus abbiano erroneamente attribuito rilievo ad una cd. "riapprovazione del progetto", che era in realtà un mero aggiornamento dei prezzi dell'opera, in data dell'11 novembre 1985, per respingere l'eccezione di decadenza della dichiarazione di p.u. da essi formulata, in ragione dell'avvenuto inizio dei lavori (nell'agosto 1986) dopo oltre un triennio dalla delibera approvativa del progetto, risalente al marzo (con ratifica nel maggio) del 1982.
2/1. Non fondato è il primo dei riferiti motivi di ricorso. La sentenza impugnata si sottrae, infatti, alle censure in esso formulate, in quanto ha fatto corretta applicazione del principio di diritto - che questo Collegio condivide e ribadisce (e che ha, ovviamente, rilievo assorbente rispetto alla pur motivata affermazione dei giudici a quibus, che l'area nella specie espropriata fosse in realtà inglobata in un piano di zona) - (principio) per cui l'eventuale realizzazione di opera, approvata ex l. 1978 n. 1, su suolo rispetto al quale manchi uno strumento urbanistico, che ne preveda una destinazione coerente con l'opera stessa non configura - in tesi - una ipotesi di mancanza assoluta del potere espropriativo, che possa radicare la competenza del G.O. in ordine al rapporto, ma solo eventuale vizio della procedura ablatoria conoscibile dal G.A. (cfr. nn. 5240/93; 10327/96). Il che parimenti è a dirsi per il denunciato omesso previo deposito della delibera approvativa del progetto, equivalente a dichiarazione implicita di p.u. ai sensi della citata l. 1978 n. 1, che non comporta inesistenza ma pur sempre solo eventuale vizio della predetta dichiarazione.
2/2. A sua volta non fondato è anche il successivo secondo mezzo impugnatorio che prospetta l'inesistenza di quella dichiarazione di p.u. in ragione - come detto - della "mancata prefissione (in essa) dei termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e per l'espletamento della procedura".
Anche per tal profilo deve, invero, ribadirsi che,
contrariamente all'assunto della ricorrente, la mancanza dei suddetti termini prescritti, in via generale, dall'art. 13 della l. 1865 n. 2359, non comporta carenza del potere espropriativo con riferimento, in particolare, alle opere (come quella per cui è lite) previste dall'art. 1 della predetta legge 1978 n. 1, in cui la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nella approvazione del progetto dell'opera pubblica, e la previsione ex lege del termine triennale per l'inizio dei lavori rende superflua la fissazione del termine di cui all'art. 13 (cfr. Sez. Un. n. 10327/96 e v. pure n. 6568/87). 2/3. Immeritevole di accoglimento è infine anche la residua terza doglianza volta a riproporre l'assunto della carenza del potere espropriativo per il profilo di una asserita decadenza dalla dichiarazione di p.u.
La quale non riesce, invero, a superare il contrario motivato rilievo dei giudici a quibus che "i documenti in atto sono rappresentativi della sollecitudine della P.A." ed escludono il preteso decorso di oltre un triennio tra l'approvazione del progetto e l'inizio dei lavori, "come già rilevato dal Tribunale", stante l'intervenuta esecutività della delibera approvativa consiliare solo in data del 12 febbraio 1985 (con l'approvazione da parte del CORECO) ed in ragione, comunque, della sua riapprovazione nel novembre 1985 pochi mesi prima dell'adozione del decreto sindacale di occupazione e dell'inizio dei lavori.
3. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese che liquida in L. 125.000 oltre a L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001