Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3835
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Sentenza 16 marzo 2001

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L'eventuale realizzazione di opere approvate ex legge n. 1/1978 sul suolo rispetto al quale manchi lo strumento urbanistico che ne prevede una destinazione coerente con l'opera stessa, non configura, in tesi, un'ipotesi di mancanza assoluta del potere espropriativo che possa radicare la competenza del giudice ordinario in ordine al rapporto, ma solo l'eventuale vizio della procedura ablatoria conoscibile dal G.A..

Con riguardo al decreto di occupazione d'urgenza, che sia reso dal sindaco nei confronti di un fondo privato incluso nelle scelte effettuate dal Comune circa le aree occorrenti nell'ambito di un piano di zona per l'edilizia economica popolare, secondo le previsioni dell'art. 3 del D.L. 2 maggio 1974 n. 115 (convertito in legge 27 giugno 1974 n. 247), deve escludersi una situazione di carenza del potere ablativo, sotto il profilo della mancata fissazione dei termini per l'espropriazione ed i lavori, atteso che tali termini vanno considerati unitariamente coincidenti con il termine posto dalla legge per la validità del suddetto piano, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità. Ne consegue che la controversia promossa dal privato per denunciare l'illegittimità di detta inclusione o di detta occupazione, disposta prima della scadenza di quel termine, per ragioni non esorbitanti dalla contestazione del corretto esercizio dell'indicato potere e del rispetto delle relative modalità procedimentali, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3835
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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