Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
La persona offesa non è legittimata, per carenza di interesse, a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione deducendo l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al Procuratore Generale presso la Corte di appello, in quanto il suo interesse diretto e concreto alla osservanza della disposizione violata non può consistere nella mera aspettativa di un eventuale esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale.
Commentario • 1
- 1. Art. 412 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penalehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 46133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46133 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 13/06/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 892
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 50182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC ON, in atti generalizzato;
avverso l'ordinanza emessa in data 2.5.2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avezzano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del 28.1.2014, con cui il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa CESQUI Elisabetta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza adottata in data 2.5.2013 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avezzano, disponeva, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento penale sorto a carico di UR IO per il reato di cui all'art. 486 c.p.. Il giudice procedente, premesso che il procedimento traeva origine dalla denuncia proposta dal OC nei confronti dell'UR, accusandolo di avere apposto delle date false a dieci assegni dell'importo complessivo di 55.000,00 Euro, che il OC gli aveva consegnato, adottava il menzionato provvedimento, all'esito di udienza in camera di consiglio, fissata dopo che un precedente provvedimento di archiviazione del medesimo giudice era stato annullato con rinvio dalla Corte di Cassazione, investita del relativo ricorso dalla persona offesa OC ON, perché adottato de plano, dopo avere dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal OC stesso, senza fornire adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza ed alla irrilevanza delle investigazioni suppletive.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Aldo Silvio Pascale, il OC, lamentando l'abnormità del provvedimento per violazione dell'art. 606 c.p., lett. b), consistente nella mancata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila, del decreto di fissazione del procedimento in camera di consiglio, che ha determinato la nullità dell'ordinanza di archiviazione, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e nel "parziale travisamento della fattispecie concreta", poiché, a differenza di quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, il presente procedimento è stato originato da una querela presentata dal ricorrente contro l'UR, in relazione a due specifici assegni che sono stati falsificati, secondo l'assunto della persona offesa, nella data, nel luogo di emissione e nell'importo, non avendo mai il OC scritto i suddetti assegni, con riferimento ai quali chiede di essere sottoposto ad una perizia grafologica.
3. Preliminarmente deve rilevarsi come sia del tutto inconferente la richiesta scritta, depositata in data odierna, dell'avv. Pascale di potere prendere la parola nell'odierna udienza.
Vi osta, infatti, la circostanza che nel caso in esame la Corte procede in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., quindi, in deroga a quanto previsto dall'art. 127 c.p.p., senza l'intervento dei difensori, non essendo espressamente previsto da specifica disposizione di legge una loro partecipazione all'udienza.
4. Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile, per due ordini di ragioni.
4.1. Se è pur vero, infatti, che il Procuratore Generale è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione qualora non gli sia stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 409 c.p.p., comma 2, è altrettanto vero che ciò è consentito in quanto, con tale omissione, viene impedita l'iniziativa del Procuratore Generale nell'esercizio dell'azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall'art. 412 c.p.p., comma 2, per cui, ove si verifichi tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal Procuratore Generale, il quale è "parte interessata" all'udienza camerale, a norma dell'art. 127 c.p.p., comma 1, integrando omessa comunicazione anche la specifica nullità contemplata dall'art. 127 c.p.p., comma 5, a sua volta richiamato dall'art. 409 c.p.p., comma 6 (cfr. Cass., sez. 26.11.2010, n. 42940, rv. 248818; Cass., sez. 2, 29.5.2002, n. 37725, rv. 222627).
Un tale vizio, tuttavia, proprio perché incidente sull'esercizio dell'azione penale, non può essere fatto valere da un soggetto processuale come la persona offesa, estraneo all'esercizio dell'azione penale, il cui monopolio nel nostro ordinamento spetta ad un organo del pubblico potere, conformemente al principio, secondo cui per potere dedurre la violazione di una norma processuale occorre avere un interesse diretto e concreto all'osservanza della disposizione violata (cfr. in questo senso, Cass., sez. 2, 11.3.2011, n. 12765, rv. 250051), che non può nel caso in esame ritenersi sussistente nella mera aspettativa da parte della persona offesa di un eventuale esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale.
4.2 Del pari inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.
Come è noto, infatti, da tempo la giurisprudenza assolutamente dominante in sede di legittimità ha affermato che ai sensi del combinato disposto degli art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 409 c.p.p., comma 6, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione è consentito nelle sole ipotesi di mancata osservanza delle norme concernenti la citazione delle parti e la possibilità delle stesse di intervenire, quando cioè le parti non siano state poste in grado di esercitare la facoltà loro riconosciuta dalla legge di intervenire in camera di consiglio.
Di conseguenza, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 c.p.p., comma 1 allorché sia stato garantito il contraddittorio, come nel caso in esame, non possono in alcun modo costituire oggetto di censura in sede di legittimità le valutazioni espresse dal giudice a fondamento dell'ordinanza di archiviazione (cfr. Cass., sez. 6, 15/04/2008, n. 20328, B.; Cass., sez. 6, 05/12/2002, n. 436, M.; Cass., sez. sez. 6, 12/01/1999, n. 87, Pietrogrande;
Cass., sez. 6, 16/12/1997, n. 5144 Sofri e altro;
Cass., sez. un., 09/06/1995, n. 24, Bianchi).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del OC va dichiarato inammissibile, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto delle questioni prospettate, che, come si è detto, da tempo hanno trovato adeguata risposta ad opera della giurisprudenza di legittimità, circostanza facilmente verificabile dal difensore della ricorrente, che, quindi, non può ritenersi immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014