Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quarto, della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello anche nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nel caso in cui si dispone l'annullamento di una sentenza di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione dichiarando il proscioglimento per la sussistenza di una causa estintiva del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2006, n. 19051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19051 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 06/04/2006
Dott. SERPICO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 476
Dott. CONTI Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello Consigliere N. 43241/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., Corte di Appello di Bologna:
nei confronti di:
TA NO;
avverso la sentenza 16/4/04 Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso L. 20 febbraio 2006, n. 46, ex art. 10, comma 4;
Udito il difensore avv. Basile Fabrizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15/3/96 il G.U.P. del Tribunale di Ravenna ha assolto TA NO perché il fatto non sussiste dai reati di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p., di porto illegale di arma L. n. 497 del 1974, ex artt. 12 e 14, e di lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 585 c.p., per avere, mediante violenza e minaccia consistita nell'infilare una pistola in bocca a CA EP, procurandogli lesioni personali, al fine di costringerlo a versargli la somma di L. 5 milioni, evento questo non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ha fondato il giudice di prime cure la sua decisione sul rilievo che, dopo la presentazione della denuncia, il CA non si era costituito parte civile e non aveva dato manifestazione di voler sostenere la sua accusa in giudizio.
A seguito di gravame del P.G., la Corte di Appello di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe, ha riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., la tentata estorsione, ritenendo provato, alla stregua della documentazione prodotta della difesa, che la somma di L. 5 milioni, vantata dall'imputato, si riferisse ad un incasso, effettuato dal CA per conto di quest'ultimo, e abusivamente trattenuto, tant'era vero che lo stesso CA era stato prosciolto per remissione della querela dall'analogo reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in riferimento alla appropriazione di tre assegni bancari e quattro cambiali, eseguita con lo scopo di potersene valere a compensazione del credito che aveva nei confronti dell'imputato. Ha quindi dichiarato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, prescritti sia il reato come sopra riqualificato, sia il reato di lesioni personali, e confermato la pronuncia assolutoria in ordine al porto d'armi, sul rilievo che fosse incerta la circostanza che la violenza e la minaccia fossero state poste in essere al di fuori dell'abitazione del TA, ove era detenuta la pistola. Avverso tale decisione ricorre il P.G. e denuncia con il primo motivo la violazione di legge e il difetto di motivazione, in cui era incorsa la Corte di merito, che, pur dando atto dell'esistenza della violenza e minaccia e delle lesioni, non aveva spiegato da dove avesse tratto il convincimento della legittimità della pretesa dell'imputato di ottenere la somma di danaro, che il CA aveva incassato per suo conto, non essendo a tanto idonea la produzione della sentenza di proscioglimento circa l'appropriazione di titoli da parte della persona offesa, e non aveva considerato la gravità della minaccia, che rendeva il reato contestato incompatibile col delitto di ragion fattasi;
con il secondo motivo denunzia analogo vizio motivazionale nella valutazione della insussistenza del reato di porto illegale di arma, non avendo la Corte territoriale chiarito il percorso logico, che induceva a ritenere incerta la circostanza della realizzazione dell'episodio fuori dell'abitazione del TA;
con il terzo motivo la violazione della legge penale, avendo il giudice del gravame applicato la prescrizione quinquennale prorogata in ordine al reato di lesioni, dimenticando le aggravanti dell'uso dell'arma e del nesso teleologico, che rendevano il termine prescrizionale da tener presente decennale, non ancora trascorso.
Le doglianze sono fondate.
È evidente anzitutto l'errore di diritto in cui è incorso il giudice del gravame nell'imporre al fatto la diversa qualificazione giuridica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ricorda il collegio che il delitto di estorsione si differenzia da quello di cui all'art. 393 c.p., non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto;
peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forma di tale forza intimidatrice, da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a fare valere quel diritto si trasforma in condotta estorsiva (Cass. Sez. 2^, 1/10/04 - 10/12/04 n. 47972 CED 230709). Nel caso in esame la Corte di merito non ha dato il giusto peso alla brutalità, con la quale l'imputato ha posto in essere la minaccia, che vale comunque a connotare come ingiusto il profitto perseguito, anche a prescindere dall'esistenza del diritto in capo al TA di pretendere la somma di danaro dal CA, che il giudice a quo ha peraltro affermato, seguendo un iter motivazionale veramente lacunoso, che fa solo riferimento ad un dato processuale, di per sè certamente non univoco, in ordine all'addotta appropriazione di titoli da parte della persona offesa.
Altrettanto sfuggente è il passaggio argomentativo a sostegno della insussistenza del reato di porto illegale di arma, fondato sulla circostanza che la minaccia fosse stata posta in essere al di fuori dell'abitazione dell'imputato, ove l'arma era legalmente detenuta, essendosi il giudice del gravame limitato sul punto a definire incerta tale circostanza.
Non ha infine la Corte distrettuale correttamente valutato, nell'applicare la prescrizione quinquennale al delitto di lesioni, le aggravanti dell'uso dell'arma e del nesso teleologico, che rendevano decennale e non ancora decorso il termine prescrizionale. A neutralizzare l'inevitabile annullamento della sentenza impugnata è però intervenuta la disciplina transitoria contenuta nella recente L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 4, sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, la quale stabilisce che, nell'ipotesi in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello, che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la disposizione di cui al medesimo articolo, comma 2, a mente della quale l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal P.M., prima della data di entrata in vigore della legge, va dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. Benché la lettera della norma sia chiara nel suo riferimento ad una sentenza di condanna, che abbia riformato una sentenza di proscioglimento, ritiene il collegio che tale disposizione "a fortiori" debba applicarsi al caso, che qui ricorre, di una sentenza di proscioglimento per una causa estintiva del reato, che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
Diversamente opinando infatti, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato, destinatario in primo grado di una sentenza liberatoria e poi in secondo grado di una sentenza di condanna, rispetto all'imputato, destinatario in secondo grado di una sentenza, comunque pregiudizievole, di proscioglimento per una causa di estinzione del reato, disparità di trattamento che non si concilia con la finalità della nuova legge, che è quella di inibire l'appello delle sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva. Del resto una sentenza di annullamento con rinvio sarebbe pleonastica, giacché non attribuirebbe al giudice di appello poteri diversi da quello della declaratoria di inammissibilità, stabilito nel citato articolo, comma 2.
Nessun pregiudizio sembra poi arrecare una pronuncia di inammissibilità in questa sede all'organo dell'accusa, cui non può ritenersi preclusa la possibilità di ricorrere nuovamente per Cassazione contro la sentenza di primo grado.
Ed invero la disposizione di cui al comma 3, che facultizza le parti e quindi anche il P.M. a proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di primo grado entro il termine di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità, non può non applicarsi anche all'ipotesi in cui sia la Corte di Cassazione a dichiarare inammissibile l'impugnazione. Sarebbe infatti irragionevole e contraria alla ratio della normativa in questione riconoscere la possibilità di impugnare con il ricorso per Cassazione la sentenza di primo grado al P.M. appellante e negarla invece al P.M. ricorrente in Cassazione. Alla stregua delle suindicate considerazioni va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del P.G., salvo e impregiudicato il diritto di ricorrere per Cassazione entro il termine di 45 giorni dalla notifica della presente decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006