Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2006, n. 19051
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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Nell'ambito della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quarto, della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello anche nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nel caso in cui si dispone l'annullamento di una sentenza di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione dichiarando il proscioglimento per la sussistenza di una causa estintiva del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2006, n. 19051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19051
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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