Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E ее бянзе N 6 8 O I 9 U 1 Z . A N / R L POPOLO ITALIANO - 6 T 2 S B . I D . R ITALIANA BLICA G . L A .P E E L T R D A . U L A OR0 17 14 /02 B B E I D A D T R I A E T S I 1 T N R 3 E N 1 S E E . I S T N A E A ZI NE UINT CT LE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G.N.:22496/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Cron. 4293 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. Ud.: 25 settembre Dott. CO Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: 2001 SENTENZA OGGETTO sul ricorso proposto il 16 dicembre 1998 da: Tributi indiretti Amministrazione delle Finanze dello Stato - in persona del Ministro I.V.A./ accertamento pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- dus ghesi, n. 12 ricorrente
contro
GE.T.I. s.d.f. in persona del rappresentante sig. Antonio Ianniello - con sede in Santi Cosma e Damiano alla via Pilone, n. 5 intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- . N - sez. XII- n. 370/97. zio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 proc. n. 22496/98 R.G. 5 1 2 8 1 settembre 2001 dal Consigliere. Dott. Massimo Oddo;
udito l'Avvocato dello Stato dott. Sergio La Porta, che ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. An- tonio Bonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio I.V.A. di Frosinone, a seguito di ispezione fiscale, notifi- cava alla GE.T.I. s.d.f. - esercente in Santi Cosma e Damiano attività di conduzione e lavorazione di fondi rustici, nonché di sistemazione di parchi e spazi verdi - avviso n. 614116 di rettifica della dichiara- zione della società relativa all'anno 1985 e di irrogazione di correla- tive sanzioni, contestando alla contribuente l'indebita detrazione d'im-posta per complessive L. 49.804.000, la registrazione di fatture per acquisti o cessioni inesistenti e l'omessa tenuta dei registri previ- sti dalla legge. OID Avverso la rettifica ricorreva la società ed il 28 ottobre 1991 la Commissione Tributaria di 1° grado di Frosinone accoglieva il ricor- so sul rilievo che l'Ufficio non aveva sostenuto le risultanze del ver- bale ispettivo con una propria verifica ed aveva dedotto l'inesistenza o non inerenza delle operazioni fatturate da una presunta falsità della denuncia di furto dei documenti contabili dell'azienda. Soggiungeva che la contribuente aveva fornito prova contraria alle violazioni addebitate, ponendo in rilievo che l'attività da lei svolta mediante l'affidamento di lavori in appalto e sub-appalto comportava talora l'intestazione delle fatture a soggetti diversi da quelli che ave- proc. n. 22496/98 R.G. 2 vano eseguito le prestazioni e che tale circostanza aveva trovato con- ferma nella sentenza n. 1363/89, con la quale il Tribunale di Varese aveva assolto NA CO dal reato di utilizzo di una fattura per operazioni asseritamente inesistenti emessa dalla società perché il fatto non sussiste. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata 1'8 ottobre/15 di- cembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio ed avverso quest'ultima pronuncia l'Amministrazione delle Finanze del- lo Stato con un motivo ricorreva per cassazione. La GE.T.I. non si costituiva nel grado. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2729, c.c., e 54, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e l'omessa od in- الده sufficiente motivazione della sentenza per essere stata attribuita rile- vanza di prova contraria ad un giudicato penale non preclusivo di un diverso accertamento tributario ed essere stato omesso l'esame di punti decisivi della controversia. La presunzione dell'inesistenza o non inerenza all'attività della con- tribuente di fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi desti- nati a terzi, infatti, non avrebbe potuto essere ritenuta vinta facendo esclusivo affidamento sul riscontro all'attendibilità e verosimiglianza dell'assunto difensivo della contribuente rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Varese, senza considerare che il giudicato concerne- va l'utilizzazione di una fattura emessa l'anno successivo a quello della rettifica. proc. n. 22496/98 R.G. 3 La condivisione, inoltre, dell'argomento, secondo cui il sistema di appalti e sub-appalti caratterizzante l'esercizio dell'impresa consen- tiva l'anomalia di una tale fatturazione trasversale, non avrebbe tenu- to conto che la veridicità dello stesso sarebbe stata smentita dal man- cato rinvenimento di corrispondenti fatture attive e nell'apprezzare la correttezza dell'utilizzo della prova presuntiva non avrebbe potuto essere ignorato il rinvenimento nella casa dell'amministratore della società di gran parte della documentazione contabile, della quale era stato denunciato il furto il 13 aprile 1987, e l'ignoranza degli atti di gestione dichiarata a verbale dal rappresentante della società. Il motivo è fondato. L'amministrazione finanziaria nel formulare appello avverso la deci- ons sione di primo grado, dopo avere sottolineato l'evidenza della viola- zione degli obblighi di regolare tenuta della contabilità d'impresa, aveva rimarcato la presunzione di un'indebita detrazione d'imposta, essendo risultato dall'ispezione fiscale che molte operazioni fatturate nei confronti della contribuente, oltre ad avere un oggetto diverso da quello istituzionale, riguardavano merce destinata a persona diversa (e residente in luogo diverso) da quella indicata nelle fatture, men- zionando, in particolare, la prestazione anche di una società di aero- taxi. L'esame di tale censura è stato sostanzialmente eluso dal giudice di merito, il quale ha attribuito ad un indimostrato mero assunto difen- sivo della società l'efficacia di prova contraria alla presunzione ad- dotta dall'Ufficio ed ha invocato ad unica conferma di questo una vi- proc. n. 22496/98 R.G. cenda giudiziaria concernente l'utilizzo da parte di un terzo di una fattura attiva non pertinente alla rettifica operata. Né il ricorso alla presunzione semplice, delle quali l'Ufficio può ser- virsi, a norma dell'art. 54, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, per dimo- strare la fondatezza del suo operato, quando rivesta i caratteri della gravità, precisione e concordanza, può trovare un ostacolo nell'avvenuto recepimento ai fini della rettifica delle risultanze del verbale ispettivo della G.d.F., giacché tale presunzione, a norma del 2° co., cit. art., può essere fondata anche su dati emergenti in modo certo e diretto dal processo verbale di constatazione. Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impu- gnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale del Lazio. E
P.Q.M.
N O I A Z I Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le A R 6 5 R 8 . A T 9 1 S T N I / - spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del U 4 G / B B E 6 I . R 2 L R . L T R A Lazio. . A P D . . D B E A A L T I T Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 25 settembre 2001, E N R D 1 E E I 3 S S 1 T E N . E Il consigliere est. A Il S N I M A dott. Massimo Oddo Finocchiaro OID Il cancellier IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista LERIA DEPOSITAT S 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista proc. n. 22496/98 R.G.