Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
È inoppugnabile il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta dell'imputato di autorizzazione ad estrarre, senza gli "omissis", copia dei verbali di interrogatori di collaboratori di giustizia depositati dal P.M. nel fascicolo per il dibattimento pendente a suo carico. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che il provvedimento in questione non può considerarsi abnorme, tenuto conto, da un lato, che esso rientra nei poteri del giudice e, dall'altro, che il P.M., nel formare il fascicolo per il dibattimento, può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti). (V. Corte cost., 24 giugno 1997 n. 192).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2000, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 30/3/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 2362
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N. 44908/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES UM n. il N. N. 1999
2) LA CORTE GENNARO n. il N. N.1999
avverso ordinanza del 28.09.1999 G.I.P. TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità dei ricorsi Considerato in fatto e in diritto
Con istanza presentata al G.I.P. del Tribunale di Napoli il difensore di AS PA e di La Corte Gennaro chiedeva l'autorizzazione a poter estrarre copia, senza gli appositi "omissis", dei verbali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia depositati dal P.M. nei fascicoli utilizzati per il dibattimento a carico dei predetti imputati pendente davanti alla terza sezione della Corte di Assise di Napoli.
Con ordinanza 28/9/1999 il suddetto G.I.P. rigettava l'istanza, osservando che non era stata indicata la precisa relazione esistente tra il contenuto dell'atto e la specifica contestazione avanzata nei confronti degli imputati.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 co. 3 c.p.p., evidenziando in particolare le ragioni per le quali era necessaria ai fini difensivi l'acquisizione dei verbali di interrogatorio dei collaboranti senza gli "omissis" disposti dal P.M.. Con successiva memoria il difensore ha altresì evidenziato che l'ordinanza del G.I.P. doveva considerarsi abnorme, in quanto dalla stessa non risultava l'indicazione del decreto con il quale il P.M. aveva disposto gli "omissis" ai sensi dell'art. 329 co. 3 c.p.p.. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero - a parte la considerazione che il motivo relativo alla mancanza del decreto ex art. 329 co. 3 c.p.p. è stato dedotto solo con il ricorso e non con l'istanza presentata al G.I.P. - è assorbente nel caso di specie la circostanza che avverso l'ordinanza "de qua" non è esperibile alcun mezzo di impugnazione, atteso il principio di tassatività previsto in materia dall'art. 568 co. 1 c.p.p.. D'altra parte l'ordinanza in esame non può considerarsi abnorme, tenuto conto da un lato che la pronuncia della stessa rientra nel poteri del G.I.P. e dall'altro che il P.M., ai sensi degli artt. 329 co. 3 c.p.p. e 130 norme att., nel formare il fascicolo previsto dall'art. 416 co.
2. c.p.p., può disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto per singoli atti. Pertanto, trattandosi di provvedimento non impugnabile, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della somma di L. 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000