Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
9 AULA "A" 5 20 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere R.G.N.16749/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 1059 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.20.02.2001 da AM RG rapp.to e difeso dall'avv. Secondino Piasco, con il quale 719202 dei Navigatori, elett.te domicilia in Roma, n. 19, presso lo studio dell'avv. Italico Pederzoli, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente *827
contro
POS TE I TALIA NE s.p.a. in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Rosaria Ursino, presso la 1 quale elett.te domicilia in Roma, viale Europa, n. 190, Ufficio Legale della società, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 02468/98 del 04.05/16.09.1998, R.G. n. 00304/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Secondino Piasco per AM IO, e Anna Mara Rosaria Ursino per 12 Poste Italiane s.p.a. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 04943 resa il 22 aprile 1996 il Pretore di Torino rigettava la domanda proposta da IO AM contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane (in appresso solo Poste), diretta allas.p.a., declaratoria della illegittimità del collocamento a riposo, per il raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, disposto dall'Ente del quale l'AM era dipendente in qualità di dirigente, i conseguenticon provvedimenti di reintegrazione nel posto di lavoro, condanna dell'Ente al 2 risarcimento del danno, e, in via subordinata, all'indennità sostituiva del preavviso e alle altre indennità conseguenti all'illegittimità del licenziamento, ivi compresa l'indennità supplementare, il tutto oltre accessori. Il Tribunale di Torino rigettava l'appello dell'AM, confermando la sentenza pretorile;
spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: nel caso di specie si trattava di dirigente cui era applicabile solo la contrattazione collettiva sul recesso;
l'esercizio di opzione di cui alle leggi 25 febbraio 1982, n. 54, di conversione del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, e 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in quanto determinativo - ai sensi dell'art. 6, quarto comma, di entrambi i provvedimenti legislativi citati del mantenimento del regime di - stabilità prevista dalle disposizioni vincolistiche in tema di licenziamenti individuali, non era suscettibile di far sorgere uno stato non previsto per i dirigenti;
coerentemente l'AM non aveva impugnato il licenziamento nel termine prescritto, ma solo a distanza di sei mesi aveva richiesto la riammissione in servizio con rinuncia al riscatto del corso di laurea, ricollegandovi il mancato conseguimento dell'anzianità contributiva massima utile;
3 poiché la previsione delle forme di risoluzione del rapporto era rinviata alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del d.l. n. 487/93, convertito in legge n. 71/94, era applicabile l'art. 22 del contratto collettivo per i dirigenti dell'Ente Poste, il quale prevedeva la risoluzione automatica del rapporto, fra l'altro, al conseguimento dell'anzianità contributiva utile secondo i limiti legali previsti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente; l'AM con la domanda di riscatto della durata legale del corso di laurea, peraltro irrevocabile dopo il pagamento dei prescritti contributi e il conseguimento della prestazione previdenziale ad esso ricondotto, aveva conseguito il requisito sopra indicato;
era irrilevante che l'interessato non avesse potuto usufruire di un trattamento pensionistico migliore riconducibile ad elementi diversi dall'anzianità contributiva utile, maturata nella sua misura massima possibile, atteso che l'art. 13 della legge n. 724 del la legittimità della previsione1994 confermava contrattuale (art. 22); tale requisito determinava la cessazione del rapporto senza obbligo di preavviso;
non era dovuta neanche l'indennità supplementare, perché essa era prevista solo in caso di licenziamento ingiustificato. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza AM IO con quattro motivi di censura, illustrati 4 Z anche da successiva memoria. Si è costituito con controricorso la Poste Italiane s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AM IO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, d.l. I° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in anche perlegge 29 gennaio 1994, n. 71, 1418 e 1419 c.c.: i dipendenti postali la contrattazione collettiva non poteva innovare o derogare alle norme di legge imperative sulla estinzione del rapporto di lavoro;
la clausola di cui all'art. 22 del contratto collettivo, pertanto, era affetto da nullità ed inefficacia, allorché prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro sulla scorta del raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la conseguenza della continuità del rapporto anche oltre la data di pretesa efficacia della clausola, dell'obbligo retributivo del datore di lavoro a prescindere da ogni questione circa la stabilità 0 meno del rapporto, della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e del risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300 del 1970. Con il secondo motivo di ricorso AM IO applicazione dell'art. 13denunzia violazione e falsa della legge 23 dicembre 1994, n. 724: il citato art. 13 si 5 Q limitava a prescrivere in generale la sospensione temporanea di ogni disposizione sul diritto a trattamenti pensionistici anticipati e ad escludere da tale prescrizione, fra gli altri, anche i dipendenti dell'Ente Poste;
contrariamente alle osservazioni del Tribunale, pertanto, la citata disposizione autorizzava i pensionamenti anticipati nei limiti di cui alla vigente normativa, senza alcun ampliamento di detti limiti o delle relative fonti legislative. Con il terzo motivo di ricorso AM IO denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma due, del D. lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 503 e 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonché falsa applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335: le disposizione della legge n. 335 del 1995, in quanto successive sia al contratto collettivo che al collocamento in quiescenza dell'AM non avevano rilevanza ai fini della controversia;
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la legge n. 407 del 1990 manifestava l'intento del legislatore di favorire la protrazione del rapporto anche dopo il conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva dei 40 anni, sicché ai sensi dell'art. 6 della legge n. 407/90 le richieste dell'AM erano legittime. 2 6 Con il quarto motivo di ricorso AM IO 22denunzia falsa applicazione dell'art. 6 del d.
1. dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazione in legge 26 febbraio 1982, n. 54: la detta norma doveva ritenersi definitivamente espunta dall'ordinamento giuridico con la introduzione dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha previsto la possibilità della continuazione del rapporto fino al 65° anno di età a prescindere dal conseguimento della massima anzianità contributiva prevista dai singoli ordinamenti, prevedendo anche (comma 7) la cessazione senza obbligo di preavviso al compimento del dato anagrafico sopra indicato. Il ricorso è fondato quanto alla inapplicabilità dell'art. 22 del contratto collettivo dei dirigenti postali. In tema, questa Corte ha già affermato, e più volte ribadito, che "la clausola dell'art. 22 del c.c.n.l.per i dirigenti dell'Ente Poste Italiane, stipulato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., nella parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto di anzianità lavoro al conseguimento della massima Ch 7 contributiva, poiché le parti collettive non sono state investite della facoltà di derogare alla disciplina legale in materia di risoluzione del rapporto. La medesima clausola non può neanche validamente incidere sul diritto che il dirigente avesse acquisito alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età mediante l'esercizio di opzione in tal senso a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992" (Cass. 04 giugno 1999, n. 05501, e confermative Cass. nn. 05584/99, 06051/99 ed altre). Si è precisato nei citati precedenti, con argomentazioni condivisibili, che: conassolutamente l'art. 6 d.l. I° dicembre 1993 n. 487, convertito con n. 71, ai nella legge 29 gennaio 1994 modificazioni dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione del nuovo dellacontratto collettivo (comma 6) per effetto privatizzazione del rapporto;
che a questa privatizzazione non si era accompagnata la previsione che la successiva regolamentazione pattizia dovesse avere una efficacia pari a quella della legge con effetto innovativo o derogativo in pejus dell'assetto normativo esistente, e tale intento, particolare riferimento alla facoltà delle particon collettive di introdurre particolari ipotesi di risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima 8 contributiva non emergeva né dall'art. 8 del anzianità 487 del 1993 né dall'art. 13 della legge 23 d.l. n. dicembre 1994 n. 724; che, comunque, non era nemmeno in occasione della stipula dell'art.che,pensabile 22, le organizzazioni sindacali potessero legittimamente disporre di un diritto dei singoli lavoratori, in mancanza specificamente conferita;
che, di una delega loro della validità di una clausola pertanto, la questione introduca ipotesi del genere, collettiva, che invece doveva essere risolta nel senso della sua nullità per contrasto con norme imperative. Va solo aggiunto che la questione dell'ammissibilità della revoca della domanda di riscatto del periodo di studi universitari che costituisce oggetto di specifico motivo di ricorso - resta assorbita dalla ritenuta nullità della clausola contrattuale. La sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudice di rinvio provvederà ad accertare se sussiste il diritto del ricorrente a restare in servizio, tenuto conto della limitata indagine operata dal giudice di merito sulla sola base dell'art. 22 c.c.n.
1.. Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Torino, per il 9 Z riesame della controversia sul presupposto della nullità della clausola di cui all'art. 22 del CCNL sopra esaminata. Il giudice di rinvio procederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione. B. Q. M. la Co rt e accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Torino. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente giovanni Mapparella Giuseppe iruberto милов Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 6 APR. 2001 E R 3 0 I P A 1 U 3 D S S de 5 . IL CANCELLIERE S , T A O . R T L , N L A ' A O L 3 S B L E 7 E I - P S D 8 D - I I 1 A S N 1 T G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I E A T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 10