Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
Agli effetti della legge penale costituiscono parti di arma anche i riduttori di calibro per fucili da caccia. (Fattispecie in tema di illecita detenzione di una pistola).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2010, n. 37101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37101 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
37 1 01/ 1 0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pietro Antonio SIRENA Udienza pubblica Presidente
FIANDANESE Cons. Relatore del 06/07/2010 1. Dott. Franco
SENTENZA " Domenico GALLO Consigliere 2.
Consigliere 2725/10 N. 3. 11 Giacomo FUMU
BRONZINI Consigliere R.G.N..44260/2009 4 " Giuseppe
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da Demoro CE, п. a
Cittanova il 12.1.1942, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 16
giugno 2009, di parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Palmi, in data 2 maggio 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
generale dott. Antonio sostituto procuratore concluso per il rigetto del Gialanella, che ha ricorso;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 2
maggio 2002, dichiarava OR CE colpevole di plurimi delitti di illecita detenzione di armi,
da sparo, nonché di munizioni polveree ricettazione di alcune di esse da considerarsi clandestine.
Reggio Calabria, con La Corte di Appello di
sentenza in data 16 giugno 2009, in esito a gravame dell'imputato, dichiarava non doversi procedere in ordine alla detenzione di polvere da sparo,
riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 697 c.p.
dichiarato estinto per prescrizione;
rideterminava la pena in anni tre mesi undici di reclusione ed euro 2.400 di multa.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo:
1) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed
(e), c.p.p. con riferimento agli artt. 81 c.p., 10 e
14 legge n. 497 del 1974, 648 C.P., 266 c.p.p. e ss. e 192 c.p.p.
Il ricorrente rileva che i giudici di merito hanno utilizzato il contenuto di un'intercettazione
2 successiva al ritrovamento delle armi e all'arresto e che, pertanto, non può assumere valore confessorio, emergendo, anzi, da esso la non
responsabilità del OR, che invita il suo
interlocutore, ER AR, ad assumersi la sua responsabilità circa la titolarità delle armi.
Inoltre, quando il linguaggio è criptico,
l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche come unica e diretta prova d'accusa sarebbe insufficiente, dovendosi ricercare ulteriori elementi di prova come nel caso previsto dall'art. 192, comma 3, c.p.p. Comunque, secondo il
ricorrente, dal tenore delle conversazioni intercettate non emergerebbe la piena consapevolezza circa la detenzione di tutte le armi rinvenute.
2) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p. con riferimento agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, in quanto esso ricorrente non
avrebbe avuto alcuna disponibilità delle armi, come emergerebbe dalle conversazioni intercettate e da un informativa di un ufficiale di p.g.
3) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. con riferimento agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, in considerazione del fatto che la
3 pistola marca MAB sarebbe stata ritrovata non
funzionante e non facilmente riparabile mancando del caricatore, tanto che il consulente non poté
effettuare la prova di sparo.
4) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), d)
ed e), c.p.p. con riferimento agli artt. 10 e 14
legge n. 497 del 1974.
Il ricorrente lamenta che non sia stata accolta la richiesta di perizia sulle canne artigianali, che erano dei pezzi di ferro arrugginiti e inservibili e non dei riduttori di calibro;
osserva ancora che la legge punisce l'alterazione dell'arma tendente ad aumentarne la capacità non a diminuirla come nel caso dei riduttori di calibro.
5) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al delitto di ricettazione.
Il ricorrente rileva che è circostanza pacifica che il possessore dell'arma fosse il Verni, condannato per questi stessi reati in separato procedimento,
mentre l'imputato era un semplice detentore;
afferma, inoltre, che la clandestinità dell'arma sintomo di origine delittuosa, ma quando non siano precisati la natura e il titolo del reato presupposto, deve escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione. Il ricorrente afferma che
4 sul punto vi è contrasto di giurisprudenza e chiede che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite
penali.
6) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. con riferimento all'art. 197 bis c.p.p.
L'imputato ricorrente lamenta che siano state disattese senza adeguata motivazione le dichiarazioni del ER, nella parte in cui ha escluso la sua responsabilità.
7) vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
L'imputato ricorrente pone in rilievo la sua
incensuratezza ed afferma che dalle intercettazioni ambientali risulterebbe la su a estraneità a circuiti criminali e che egli mirava a redimere il vecchio amico più che a concorrere con lui nel
reato associativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. Le censure concernenti il contenuto di un'intercettazione successiva al ritrovamento delle armi e all'arresto, il suo carattere criptico e la conseguente interpretazione (primi due motivi di
f ricorso di cui all'elencazione in premessa) non consentita nel giudizio di legittimità. Infatti,
l'interpretazione del linguaggio adoperato dai
soggetti intercettati, anche quando sia criptico cifrato, questione di fatto rimessa
all'apprezzamento del digiudice merito e si
sottrae al giudizio di legittimità (Sez. IV, 28
ottobre 2005 5 gennaio 2006, n. 117, Caruso, rv.
- -
232626; Sez. VI, 8 gennaio 2008, n. 17619, Gionta,
rv. 239724). Per di più, la sentenza impugnata basa il suo convincimento non solo sulla intercettazione del 21 maggio 1998, ma anche su quella ambientale
(anteriore all'accertamento del reato) del 25 marzo
1998, che non ha affatto un significato oscuro
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equivoco>> (sentenza impugnata, pag. 5).
La doglianza relativa alla pistola M.A.B. si rivela infondata alla luce delle precisazioni fornite dalla sentenza impugnata, secondo la quale l'asserita mancanza del serbatoio non esclude di la possibilità di per sé, in maniera assoluta,
utilizzazione della stessa né le fa perdere le sue peculiari caratteristiche>>, tanto più che dalla stessa relazione in atti emerge, poi, che tale arma si presentava in discreto stato di conservazione e nelle prove di armamento e scatto senza l'ausilio del relativo munizionamento è risultata funzionante>>. La censura concernente le canne artigianali è
anch'essa non fondata, sia perché la sentenza
impugnata si basa su di una relazione tecnica
redatta dai Carabinieri del Centro Investigazioni
Scientifiche, la quale ha concluso che trattasi di riduttori di calibro per fucili da caccia e come
tali rientrano nel concetto di parti di arma, sia
perché il reato in contestazione si realizza con la detenzione e non con l'alterazione, sia, infine,
perché, comunque, anche l'alterazione di un'arma con riduttori di calibro può rientrare in fattispecie penalmente sanzionate (v. Sez. I, 14
marzo 2001, n. 20461, Pagani, rv. 219669).
Il motivo di ricorso concernente il delitto di ricettazione non è consentito nella parte in cui afferma che il possessore dell'arma fosse il ER,
poiché la sentenza impugnata, con valutazione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, ha evidenziato il ruolo di custode svolto dal OR, il suo stretto collegamento con il Vernì e la sua piena consapevolezza in ordine alla detenzione delle armi in sequestro>>;
infondato nella parte in cui afferma che la
7 clandestinità dell'arma è solo sintomo di origine delittuosa, poiché la giurisprudenza assolutamente prevalente e più recente di questa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio che l'acquisto la ricezione di arma clandestina consente la delitto di ricettazione (da configurabilità del ultimo, Sez. II, 29 settembre 2009, n. 41464, Zara,
rv. 244951).
La doglianza di mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da parte del ER è del tutto generica e quindi, inammissibile,
infondata alla luce comunque, manifestamente dell'ampia motivazione della sentenza impugnata.
ilinfine, diniego di Per quanto concerne,
concessione delle generiche, attenuanti si la costante giurisprudenza di questa ribadisce
Corte, secondo la quale, ai fini Suprema di motivazione, è dell'assolvimento dell'obbligo sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza siache tenuto ad esaminare o prospettabili tutte le circostanza prospettate dalla difesa. Nel caso di specie, la Bentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo
8 riferimento alla gravità dei fatti e al negativo comportamento processuale dell'imputato, e, quindi,
non è in alcun modo censurabile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 luglio 2010.
L'estensore Il Presidente franco fondsery Pet
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 OTT 2010
IL IL CANCELLIERE
Piera Esposito CASS A
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