Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12554
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Nella specie, il giudice del merito, nell'interpretare l'art. 52, comma nono, del contratto collettivo 90/92 per i dipendenti delle FFSS, aveva ritenuto che il dipendente collocato in quiescenza all'esito di un procedimento di prepensionamento non avesse diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute prevista dal contratto collettivo in misura pari all'intero periodo annuale di ferie; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, affermando che la domanda di prepensionamento non rendeva di per sè imputabile al lavoratore il mancato godimento delle ferie, precisando inoltre che era irrilevante l'inesistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro, in quanto, avendo il corrispettivo delle ferie non godute natura retributiva, per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la succitata indennità è sufficiente accertare l'esistenza alla data di risoluzione del rapporto di ferie non godute).

Commentario1

  • 1Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12554
Data del deposito : 27 agosto 2003

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