Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Nella specie, il giudice del merito, nell'interpretare l'art. 52, comma nono, del contratto collettivo 90/92 per i dipendenti delle FFSS, aveva ritenuto che il dipendente collocato in quiescenza all'esito di un procedimento di prepensionamento non avesse diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute prevista dal contratto collettivo in misura pari all'intero periodo annuale di ferie; la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, affermando che la domanda di prepensionamento non rendeva di per sè imputabile al lavoratore il mancato godimento delle ferie, precisando inoltre che era irrilevante l'inesistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro, in quanto, avendo il corrispettivo delle ferie non godute natura retributiva, per l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la succitata indennità è sufficiente accertare l'esistenza alla data di risoluzione del rapporto di ferie non godute).
Commentario • 1
- 1. Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA VI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1602/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/03/00 R.G.N. 41238/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.6.1996 il Pretore di Napoli accoglieva la domanda di EN NN, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza l'1.10.1993 ai sensi della legge 9.6.1990, n. 141, condannando la società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dall'art. 52, c. 9 del ccnl 1990/92. Proponeva appello la società sostenendo l'inapplicabilità della disposizione collettiva al caso presente di prepensionamento, atteso che la risoluzione del rapporto dipendeva da dimissioni dello stesso lavoratore, sicché nessuna responsabilità poteva essere attribuita alla società.
L'appello veniva accolto con sentenza 23.3.2000 del Tribunale di Napoli il quale, premesso che, secondo l'art. 52 c. 5 del citato ccnl dev'essere assicurato il godimento dell'irrinunciabile diritto alle ferie, senza la possibilità di compensi sostitutivi, osservava che non era ravvisabile, nella specie, alcuna violazione di tale regola da parte della società appellante.
Avverso detta sentenza il NN ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2041 e 2109 c.c., oltre a vizi della motivazione, il ricorrente sostiene che il contratto collettivo non avrebbe potuto prevedere la sostituzione del diritto alle ferie con compensi in danaro, stante l'irrinunciabilità del diritto e la sua funzione, come sanciti dall'art. 36 Cost., ma non poteva neppure escludere la corresponsione dell'indennità sostitutiva ove il godimento fosse stato reso impossibile per ragioni non riconducibili a responsabilità del lavoratore.
Si deduce altresì che si deve riconoscere natura retributiva all'indennità per ferie non godute e, in questa prospettiva, conta soltanto il fatto oggettivo del mancato godimento, ipotesi non presa in considerazione dal contratto.
La Corte giudica il ricorso meritevole di accoglimento. Va osservato, in via preliminare, che la sentenza impugnata ha accertato che non vi erano contestazioni sul fatto che, al momento della cessazione dal servizio il NN non avesse goduto di un certo numero di giorni di ferie, nella misura accertata dalla sentenza di primo grado di condanna delle Ferrovie al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La struttura e la funzione dell'istituto delle ferie non consente che una legge ordinaria, in violazione dell'art. 36, c. 3 Cost, o una disposizione pattizia (che sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.) contempli la corresponsione di compensi sostitutivi delle ferie non godute.
Nondimeno, l'art. 2126, c. 2 c.c., in presenza della violazione (oggettiva) delle norme inderogabili di tutela, garantisce in ogni caso il diritto alla retribuzione, ancorché, dunque, il godimento delle ferie sia divenuto impossibile;
ove, poi, la violazione sia imputabile al datore di lavoro (art. 1218 c.c.), la fattispecie è quella dell'inadempimento contrattuale, che obbliga il datore di lavoro medesimo al risarcimento del danno, risarcimento che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati ai riposo (c.d. indennità sostitutiva), nonché la riparazione di ulteriori pregiudizi che il lavoratore eventualmente provi di aver subito (quali, per es., i danni alla salute, alla vita di relazione, ecc.).
È quest'ultima evenienza a rappresentare il fondamento dell'ampio orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura risarcitoria al compenso per le ferie non godute, quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile.
Ma vi sono anche numerose ipotesi nelle quali non è ravvisabile violazione delle norme di tutela del lavoratore e, quindi, a maggior ragione responsabilità per inadempimento. E ciò si verifica ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro: il riferimento è, in particolare, a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto - allorché nessun rimprovero possa muoversi al datore di lavoro che ha esercitato il suo potere di determinare il tempo delle ferie, contemperando gli interessi dell'impresa e quelli del prestatore di lavoro (art. 2109, c. 2 c.c.) - non solo conseguenti alla morte del lavoratore, ma anche al licenziamento o alle dimissioni, poiché si è in tal caso in presenza dell'esercizio di diritti potestativi preordinati all'estinzione del rapporto e non certo ad incidere sul diritto alle ferie.
In siffatte evenienze, in coerenza con i principi propri di tutti i contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 c.c.) e con le regole specifiche del contratto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore (o ai suoi eredi) il pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto. Il corrispettivo delle ferie non godute, quindi, non può che avere in questi casi struttura retributiva.
Premesso quanto precede, deve dirsi che il Tribunale ha errato nel fondare la decisione sull'inesistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro, poiché l'accertamento che alla data di cessazione del rapporto residuava un periodo di ferie non goduto, era sufficiente per l'accoglimento di una domanda (non risarcitoria ma) retributiva.
Alla cassazione della sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte, consegue il rinvio del giudizio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno. Sia pure con motivazione parzialmente divergente, la decisione del ricorso è conforme ad altre, numerose, intervenute a definizione di controversie analoghe (Cass. 19 ottobre 2000, n. 13860; 3 agosto 2001, n. 10759; 10 dicembre 2001, n. 15597; 11 dicembre 2001, n. 15627; 30 gennaio 2002, n. 1249; Cass, 2.1.2002, n. 14; Cass, 21.5.2002, n. 7451; Cass, 25.7.2002, n. 10973).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003