Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula "B" 0 1 24 9 / 02 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 10583/99 brandofico: 3060 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 5. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel Consigliere 3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliato in Roma in Lungotevere Michelangelo 9 presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che la rap- presenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro 4221 OM LS, RT US e RT MA, quali eredi di RT RL BE, elettivamente domiciliati in Roma, in 1 j via Bruxelles 20, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pa- C trizi, che, unitamente all'avvocato Adolfo Biolè, li rappre- senta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova del 13 maggio 1998, depositata il giorno 28 dello stesso me- se, numero 1420, r.g. 8076/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Laura Tricarri, per delega dell'avvocato Maresca, e Giovanni Patrizi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso in data 11 gennaio 1995, OM LS, RT US e RT MA premesso che il loro dante causa RT RL BE aveva prestato attività alle dipendenze della società Ferrovie dello Stato fino al 27 maggio 1990 e che non aveva fruito di parte delle ferie a lui spettanti per l'anno 1989 e dell'intero periodo con riferimento a quello successivo convennero in giudizio, avanti il preto- - re di Genova, la menzionata società, chiedendone la condanna al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Costitui- tosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda. L'appello proposto dalla società, è stato rigettato dal tri- bunale di Genova con la sentenza sopra indicata. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondata la tesi opposta dalla 2 datrice di lavoro secondo la quale l'articolo 52 del con- Jolo tratto collettivo nazionale di lavoro avrebbe previsto Vla commisurazione della richiesta indennità alla concreta dura- ta del rapporto in corso nell'anno di servizio in cui sia intervenuta la sua risoluzione. Della decisione viene chie- sta la cassazione dalla società Ferrovie dello Stato con ri- corso sostenuto da un motivo. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: - denunciando erronea inter-Con l'unica ragione di censura pretazione del nono comma dell'articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei ferrovieri, violazione degli articoli 36 della Costituzione, 2109, 1362 e seguenti del codice civile, omessa motivazione la società ricorren- te deduce che erronea è l'interpretazione della clausola contrattuale adottata dal giudice di merito, in quanto essa, riconoscendo al lavoratore il diritto "in caso di risoluzio- ne del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo di an- nualità delle ferie sempre che le stesse possano essere go- dute prima della data di risoluzione o della sospensione", attribuisce incontestabilmente un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla norma costituzionale e dall'articolo 2109 del codice civile 4 per quanto si rife- risce ai giorni di ferie "aggiuntivi" e cioè a quelli rela- tivi ai periodi per i quali, non essendosi prestata atti- vità, non vi è esigenza di ristoro delle energie psico-fisi- 3 che, conseguendone che per le ferie connesse alla attività effettivamente prestata è dovuta, in caso di mancato godi- mento, la indennità sostitutiva, il che invece non è per le altre, sancendo la disposizione il solo diritto alla loro fruizione ma sempre che questa si renda possibile. La critica è infondata. In primo luogo, deve osservarsi che, vertendosi in tema di interpretazione di clausole di un contratto collettivo di lavoro, l'indagine sul loro significato e sulla individua- zione della comune volontà delle parti che lo conclusero è lasciata al giudice di merito, potendo esercitarsi il con- trollo della Corte di cassazione esclusivamente sulla cor- rettezza logica del ragionamento condotto nella attività in- terpretativa e sul rispetto delle regole ermeneutiche. Ma a ciò deve aggiungersi che, come già da questa Corte os- servato (Cass., 19 ottobre 2000, n. 13860; Cass., 3 agosto 2001, n. 10759), la disposizione pattizia in questione, nel richiedere che la fruizione delle ferie avvenga prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, non vale a configu- rare la cessazione del dipendente dal servizio come causa di automatica estinzione del diritto, nè il semplice verificar- si di tale cessazione consente che l'obbligo gravante sullo stesso datore , ai sensi dell'articolo 2109 del codice civi- le, di adoperarsi per rendere effettiva la fruizione delle ferie, possa ritenersi non adempibile con conseguente eso- - nero di obblighi risarcitori per eventi, quale è il pen- - sionamento, il cui accadimento riveste carattere di norma- lità nell'ambito del rapporto di lavoro. Del resto è dalla stessa formulazione letterale della dispo- sizione contrattuale che si ricava inequivocabilmente, come correttamente ha ritenuto il tribunale, che le parti intese- ro riconoscere ai lavoratori un diritto al godimento dell'integrale periodo feriale annuale anche in relazione a giorni in cui la attività lavorativa non fosse stata presta- ta, venendo condizionato il materiale godimento delle ferie alla concreta possibilità di una sua fruizione, ma ciò non significando che, nella ipotesi di una impossibilità in tale senso per fatto non imputabile al lavoratore, venga meno il diritto alla controprestazione indennitaria. Del ricorso si impone pertanto il rigetto con la condanna della sua proponente al rimborso ai resistenti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società Ferrovie dello Stato a rimborsare ai resistenti le spese del I per a € 18,41) giudizio che liquida in lire 55000 oltre lire quattro mi- lioni per onorari difensivi (pra € 2065,83). Così deciso in Roma il 5 novembre 2001. Il presidente Il consigliere estensore Ѵ ісельня Ччека rahim, uniqu ATE BA IMPOSTA DI BOLLO, DI STRO, DA ONI SPESA, TASSA Phill DIRITTO AI SENSI DELIŞART. 10 PLLA LEGGE 11-4-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 30 GEN. 2002 1 IL CANCELLIER 0