Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
Il corrispettivo per le ferie non godute, che ha di solito natura risarcitoria, assume natura retributiva ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro , in quanto, pur non essendo configurabile in questi casi alcuna responsabilità per inadempimento in capo al datore di lavoro, spetta al lavoratore il diritto al pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10973 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GL PA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cavour, n. 221, presso gli avv. Fabio Fabbrini e Leopoldo Spedaliere. che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, Via Favarelli,22 presso l'avv. Arturo Maresca che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1316 in data 9 febbraio 1999 (R.G. 43327/1994);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2002 dal Consigliere Dott. PA Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello della SpA Ferrovie dello Stato contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da PA UG, cessato dal servizio alle dipendenze dell'azienda ferroviaria in data 1^ luglio 1991 per collocamento anticipato in pensione, per ottenere il pagamento dei residui giorni di ferie dei quali non aveva fruito. Il Tribunale, affermata in premessa la natura esclusivamente risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie, ha escluso il diritto del UG al pagamento perché il mancato godimento del riposo - fatto sul quale non vi erano contestazioni - non era dipeso da un comportamento imputabile al datore di lavoro, siccome prima non aveva potuto concedere le ferie a causa di periodi di malattia del dipendente, e poi l'adempimento dell'obbligazione era divenuto impossibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni;
ne' disponeva in senso diverso il c.c.n.l. 1990/1992, il cui art. 52 esprimeva la regola che le ferie dovevano essere necessariamente fruite e non sostituite dal pagamento di somme di danaro.
La cassazione della sentenza è domandata da PA UG per un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la SpA Ferrovie dello Stato, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si sostiene che il contratto collettivo non avrebbe potuto prevedere la sostituzione del diritto alle ferie con compensi in danaro, stante l'irrinunciabilità del diritto e la sua funzione, come sanciti dall'art. 36 Cost., ma non poteva neppure escludere la corresponsione dell'indennità sostitutiva ove il godimento fosse stato reso impossibile per ragioni non riconducibili a responsabilità del lavoratore.
Si deduce altresì che si deve riconoscere natura retributiva all'indennità per ferie non godute e, in questa prospettiva, conta soltanto il fatto oggettivo del mancato godimento, ipotesi non presa in considerazione dal contratto.
La Corte giudica il ricorso meritevole di accoglimento. Si deve premettere che, sebbene l'intestazione del motivo di ricorso rechi riferimento esclusivo al vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), in realtà dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso è possibile ritenere che è denunciata anche la violazione e falsa applicazione di norme giuridiche, con riguardo all'istituto delle ferie (art. 2109 c.c. e 36 Cost.) ed ai principi generali del rapporto di lavoro subordinato (art. 360, n. 3, c.p.c.). Rientra propriamente nella potestas iudicandi della Corte il compito di apprezzare le censure anche malamente o imprecisamente o impropriamente formulate, secondo un criterio sostanziale volto a privilegiare la volontà del ricorrente, così come desunta dal complesso dell'esposizione, con l'unico limite del divieto di considerare censure non formulate e del rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.
Va ancora osservato, in via preliminare, che la sentenza impugnata ha accertato che non vi erano contestazioni sul fatto che, al momento della cessazione dal servizio il UG non avesse goduto di un certo numero di giorni di ferie, nella misura accertata dalla sentenza di primo grado di condanna delle Ferrovie al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La struttura e la funzione dell'istituto delle ferie non consente che una legge ordinaria, in violazione dell'art. 36, comma terzo, Cost., o una disposizione pattizia (che sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.), contempli la corresponsione di compensì sostitutivi delle ferie non godute.
Nondimeno, l'art. 2126, secondo comma, c.c., in presenza della violazione (oggettiva) delle norme inderogabili di tutela, garantisce in ogni caso il diritto alla retribuzione, ancorché, dunque, il godimento delle ferie sia divenuto impossibile;
ove, poi, la violazione sia imputabile al datore di lavoro (art. 1218 c.c.), la fattispecie è quella dell'inadempimento contrattuale, che obbliga il datore di lavoro medesimo al risarcimento del danno, risarcimento che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati al riposo (cd. indennità sostitutiva), nonché la riparazione di ulteriori pregiudizi che il lavoratore eventualmente provi di aver subito (quali, per es., i danni alla salute. alla vita di relazione, ecc.).
È questa ultima evenienza a rappresentare il fondamento dell'ampio orientamento giurisprudenziale che attribuisce natura risarcitoria al compenso per le ferie non godute, quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile.
Ma vi sono anche numerose ipotesi nelle quali non è ravvisabile violazione delle norme di tutela del lavoratore e, quindi, a maggior ragione responsabilità per inadempimento. Ciò si verifica ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro: il riferimento è, in particolare, a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto - allorché nessun rimprovero possa muoversi al datore di lavoro che ha esercitato il suo potere di determinare il tempo delle ferie, contemperando gli interessi dell'impresa e quelli del prestare di lavoro (art. 2109, secondo comma, c.c.) - non solo conseguenti alla morte del lavoratore, ma anche al licenziamento o alle dimissioni, poiché si è in tal caso in presenza dell'esercizio di diritti potestativi preordinati all'estinzione del rapporto e non certo ad incidere sul diritto alle ferie.
In siffatte evenienze, in coerenza con i principi propri di tutti i contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 c.c.) e con le regole specifiche del contratto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore (o ai suoi eredi) il pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto. Il corrispettivo delle ferie non godute, quindi, non può che avere in questi casi struttura retributiva.
Il Tribunale, pertanto, ha errato nel fondare la decisione sull'inesistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro, poiché l'accertamento che alla data di cessazione del rapporto residuava un periodo di ferie non goduto, era sufficiente per l'accoglimento di una domanda (non risarcitoria ma) retributiva. La cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la mancanza di ulteriori accertamenti di fatto da compiere, comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., con il rigetto dell'appello della SpA Ferrovie dello Stato e la conferma della statuizione di primo grado.
Sia pure con motivazione parzialmente divergente, la decisione del ricorso è conforme ad altre, numerose, intervenute a definizione di controversie analoghe (Cass. 19 ottobre 2000, n. 13860; 3 agosto 2001, n. 10759; 10 dicembre 2001, n. 15597; 11 dicembre 2001, n. 15627; 30 gennaio 2002, n. 1249). In ordine al regolamento delle spese dell'intero giudizio, ferma la relativa statuizione della sentenza di primo grado, la resistente va condannata alle spese e agli onorari del processo di appello e di cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito con il rigetto dell'appello della SpA Ferrovie dello Stato e la conferma della statuizione di primo grado;
ferma restando la decisione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, condanna la SpA Ferrovie dello Stato al rimborso delle spese in euro 45, diritti in euro 450 e onorari in euro 1.500 per il processo di appello;
alle spese in euro 9,28 e agli onorari in euro 2.500 per il processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002