Sentenza 13 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disciplina delle impugnazioni è interamente regolata dal codice di procedura penale, dal che consegue che non è ammissibile l'impugnazione proposta in via incidentale contro l'ordinanza con la quale la corte di appello abbia accolto la domanda di riparazione dell'interessato, e contro la quale il competente ministero abbia presentato ricorso ordinario per cassazione.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora la custodia cautelare risulti disposta per una pluralità di contestazioni in ordine alle quali tutte sia intervenuto il proscioglimento, correttamente viene esclusa la sussistenza del diritto alla riparazione se, anche per uno soltanto degli addebiti, la formula della sentenza assolutoria non riguarda il merito dell'imputazione, e non ricorre il caso di indebito mantenimento della custodia stessa. (Fattispecie nella quale l'interessato era stato prosciolto per insussistenza del fatto quanto ad un reato, e per mancanza di querela quanto ad un altro, essendo per quest'ultimo venuta meno la procedibilità d'ufficio a seguito dell' esclusione di una aggravante contestata; a tale proposito la Corte ha rilevato che sarebbe stata illegittima solo la custodia in ipotesi proseguita dopo la decisione concernente la fattispecie circostanziale).
Commentari • 5
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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/02/2024) 08/04/2024, n. 14088 Composta da: Dott. DOVERE Salvatore - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere Dott. ANTEZZA Fabio - …
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Va indennizzata la detenzione in un procedimento da mandato di arresto europeo non eseguito senza che sia necessario accertare l'innocenza della persona. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 12/01/2023) 12/05/2023, n. 20255 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - Dott. DAWAN Daniela - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; nei confronti: A.A., nato il (Omissis); B.B., nato il (Omissis); avverso l'ordinanza del 20/01/2022 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2002, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO CONSIGLIERE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE
3. Dott. ATRIPALDI UMBERTO CONSIGLIERE
4. Dott. BIANCHI LUISA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
2) UL IG UR N.IL 13/02/1971;
avverso ORDINANZA del 14/03/2002 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. F. Hinna Danesi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'inammissibilità di quello di UL LU MA. LA CORTE OSSERVA
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 14 marzo 2002 che ha liquidato a UL IG AR la somma di Euro 3.500,00 per l'ingiusta detenzione subita, dal 28 settembre al 29 ottobre 1992 e dal 12 al 15 gennaio 1993, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, per i reati di rapina aggravata (dal quale è stato poi assolto perché il fatto non sussiste) e di lesioni volontarie aggravate (per il quale è stato dichiarato n.d.p. per mancanza di querela). Poiché la misura cautelare era stata emessa per entrambi i reati contestati e non essendo, la formula di proscioglimento che accerta la mancanza di querela, tra quelle indicate nell'art. 314 comma 1° c.p.p. il Ministero ricorrente chiede che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio. Contro la medesima ordinanza ha proposto "controricorso e ricorso incidentale" UL IG AR il quale per un verso. replica alle censure formulate dal Ministero resistente e per altro verso, a sua volta, lamenta l'erroneità dei criteri utilizzati dal giudice di merito per la liquidazione della somma dovuta a titolo di riparazione.
Il ricorso incidentale proposto da UL deve essere dichiarato inammissibile (fermo restando che- le considerazioni sul fondamento del ricorso del Ministero possono ovviamente essere prese in considerazione dovendosi equiparare l'atto prodotto ad una memoria). La disciplina processuale dell'azione per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita deve infatti essere rinvenuta nel codice di procedura penale nel quale il legislatore ha inteso collocare il procedimento per la sua stretta connessione con il processo penale e con l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario. Il problema dell'integrazione con le norme processuali civilistiche può porsi soltanto nei casi in cui, in assenza di norme in un determinato settore nel codice di rito penale, la materia resti del tutto priva di disciplina ovvero nei casi nei quali la natura della controversia richieda l'applicazione dei principi a tale natura connaturati (per es. ripartizione dell'onere della prova;
successione nel - processo;
corrispondenza tra chiesto e pronunciato ecc.).
Ma il tema delle impugnazioni è disciplinato interamente dal codice di procedura penale sia per quanto riguarda il procedimento per la riparazione - che prevede esclusivamente il ricorso ordinario in cassazione e non anche il ricorso incidentale - sia per quanto riguarda la materia più generale delle impugnazioni;
e questa disciplina, nel prevedere espressamente, all'art. 595 c.p.p., il solo appello incidentale, esclude che si tratti di istituto di applicazione generalizzata avendolo inoltre disciplinato nel titolo relativo all'appello e non in quello relativo alle impugnazioni in generale. Di ciò si ha conferma nel titolo che. riguarda il ricorso in cassazione che non contempla il ricorso incidentale. E la giurisprudenza di legittimità mai ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso incidentale in cassazione (cfr. Cass., sez. VI, 31 gennaio 2001 n. 30597, Rastonig;
sez. III, 7 febbraio 1996 n. 569, Valtorta;
sez. V, 11 gennaio 1993 n. 3694, Diodati). È invece fondato il ricorso del Ministero resistente. Va premesso che l'assoluzione con formula piena da uno dei reati non è sufficiente, qualora la custodia cautelare sia stata applicata anche per altri reati il cui esito sia stato diverso, a far sorgere il diritto alla riparazione (v. Cass., sez. IV, 9 febbraio 1996 n. 421, Zaccaria). Questo principio non è d'altro canto posto in discussione dall'istante.
Nel caso in esame per il secondo reato (lesioni volontarie aggravate) solo in sede dibattimentale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di lesioni volontarie essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod. pen. Questa formula di proscioglimento non rientra tra quelle previste dall'art. 314 comma 1 c.p.p.; né può applicarsi il comma 2 della medesima norma al di fuori dei casi nei quali l'ingiustizia formale della detenzione non risulti da una decisione irrevocabile in fase o con valenza cautelare. Negli altri casi la riparazione, è preclusa chiaro essendo il tenore letterale della disposizione che la prevede solo nel caso in cui la custodia cautelare, a seguito della derubricazione o alla diversa qualificazione giuridica del fatto, sia illegittimamente mantenuta in un caso che non la consenta. In questo senso cons. Cass., sez. IV, 12 gennaio 1999 n. 36, Onori;
11 marzo 1997 n. 683, Cesario. All'accoglimento del ricorso del Ministero consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da UL conseguono invece le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle norme che disciplinano le impugnazioni. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del grado tra le parti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze finanze annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata dichiarando compensate le spese del grado tra le parti.
Dichiara inammissibile il ricorso di UL IG UR che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.