Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 2
In tema di lettura di atti nel dibattimento, quando per fatti o circostanze imprevedibili risulti impossibile l'esame della persona offesa che abbia presentato querela nei confronti dell'imputato, deve trovare applicazione l'art. 512 cod. proc. pen., che consente la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, laddove per atti "assunti" devono intendersi non soltanto gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse, quale è appunto la dichiarazione di querela.
Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., potesse dare lettura della querela ex art. 512 cod. proc. pen., in assenza della richiesta di parte).
Commentari • 2
- 1. La querela non può costituire elemento probatorio tranne che per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012
- 2. La querela serve solo per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilitàhttps://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 23807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23807 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
Dott. Giorgio Colla Consigliere
Dott. Giovanni Conti Consigliere
Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento nei confronti di IL NA, n. a Roma il 4 marzo 1958;
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti del 15 maggio 2002;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, alla pubblica udienza del 15 maggio 2002, su concorde richiesta del P.M. e dell'imputata EL LO - alla quale erano stati contestati quattro distinti episodi del reato di cui all'art. 388 c.p. (consumati negli anni 1997/1998) a seguito di altrettante querele sporte dal marito IO GA per elusione di provvedimenti del giudice concernenti il diritto di visita del figlio minore LO GA -, assolveva la IL, ai sensi degli artt. 129 e 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, in quanto il querelante GA si era reso irreperibile: non sarebbe stato, perciò, possibile pervenire a una decisione di condanna dell'imputata, non potendosi escutere l'unico teste dell'accusa, ed emergendo, per tale ragione, l'evidenza della prova negativa della colpevolezza dell'imputata (cita Cass., sez. un., 25 ottobre 1995, Cardoni).
2. - II ricorrente lamenta la violazione di norme processuali e la mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, comma primo, lett. b) e c), in relazione agli artt. 512 e 507 c.p.p.). Afferma che il Tribunale, a seguito della abnorme richiesta del P.M., avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., avrebbe dovuto dare lettura delle querele ex art. 512 c.p.p. (cita Cass., sez. V, 20 aprile 2001, n. 772 e Cass., 2 dicembre 1993, Berdelli in Cass. Pen. 1994, 2111).
3. - Il ricorso non può essere accolto.
4. - La questione dibattuta nel presente giudizio è impostata e risolta in modo uniforme dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale, conformemente a quanto rilevato su tale punto dal Procuratore generale ricorrente, ritiene che - ove risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell'atto di querela da parte del suo autore per fatti o circostanze imprevedibili (quale quello della assoluta irreperibilità del querelante, come verificatosi nel caso di specie relativamente al GA: cfr. esito ricerche della Legione Carabinieri Lazio - Staz. Di Rieti, dalle quali il querelante risulta cancellato dall'anagrafe reatina dal 9 maggio 2001) - sia consentita la lettura dell'atto di querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in quanto per atti "assunti" devono intendersi non soltanto quelli formati a seguito di attività diretta della predetta autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti da essa, quale appunto la dichiarazione di querela (Cass., sez. V, u.p. 29 ottobre 1997, Caracciolo;
Cass., sez. II, u.p. 18 settembre 1997, Franquillo;
Cass., sez. VI, 28 aprile 1997, Tecca;
Cass., sez. IV, 28 gennaio 1997, Urbani;
Cass., sez. V, u.p. 2 dicembre 1993, Berdelli).
5. - A tale soluzione ermeneutica ha anche aderito la Corte costituzionale, con sentenza n. 114 del 1996, la quale, pur senza affermare che la soluzione sopra prospettata sia l'unica aderente al dettato costituzionale, ha ribadito la richiamata esegesi normativa. 6. - Sennonché, affinché la lettura sia possibile è
indispensabile che le parti ne facciano richiesta, come emerge dal chiaro e inequivocabile tenore dell'art. 512 c.p.p.; ipotesi che nel caso di specie non si è affatto verificata, in quanto come si legge nella parte d'esordio della sentenza impugnata "..Prima dell'apertura del dibattimento, le parti, concordemente hanno chiesto l'emissione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per impossibilità di pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti dell'imputata".
7. - L'onere della richiesta di lettura sarebbe spettato in particolare sul pubblico ministero d'udienza, cui, nell'esercizio della azione penale, compete la dimostrazione della responsabilità dell'imputato. Onere niente affatto assolto nel caso come emerge palesemente dalla lettura della decisione impugnata. 8. - Non può, però, condividersi la tesi del procuratore generale ricorrente nella parte in cui richiama l'art. 507 c.p.p. La norma si riferisce manifestamente alla assunzione di nuove prove ex officio da parte del giudice il quale non potrebbe giammai dare lettura di atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove.
9. - In una tale situazione deve concludersi che la sentenza impugnata ha fatto una corretta applicazione della normativa vigente nella materia in punto di possibili esiti del giudizio e ha conseguentemente prosciolto la IL in modo del tutto legittimo in mancanza della prova della sua responsabilità, non dando lettura degli atti di querela del GA resosi irreperibile, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte per cui il giudice deve emettere sentenza di proscioglimento quando risulti radicalmente impossibile l'acquisizione della prova della colpevolezza dell'imputato (Cass., sez. un., c.c. 9 giugno 1995, Cardoni, richiamata nella sentenza impugnata).
10. - Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAGGIO 2003.