Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 23807
CASS
Sentenza 14 aprile 2003

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In tema di lettura di atti nel dibattimento, quando per fatti o circostanze imprevedibili risulti impossibile l'esame della persona offesa che abbia presentato querela nei confronti dell'imputato, deve trovare applicazione l'art. 512 cod. proc. pen., che consente la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, laddove per atti "assunti" devono intendersi non soltanto gli atti formati a seguito di attività diretta delle predette autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalle stesse, quale è appunto la dichiarazione di querela.

Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove (nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., potesse dare lettura della querela ex art. 512 cod. proc. pen., in assenza della richiesta di parte).

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  • 1La querela non può costituire elemento probatorio tranne che per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilità
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2012

  • 2La querela serve solo per accertare l’esistenza delle condizioni di procedibilità
    https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 23807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23807
Data del deposito : 14 aprile 2003

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