Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9075
CASS
Sentenza 21 giugno 2002

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In tema di espropriazione per pubblica utilità - fermo restando il principio secondo cui (ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) come tale essa risulti classificata, al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale - va, comunque, tenuto conto che l'edificabilità non si identifica, ne' si esaurisce, in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo (in via di principio non precluse all'iniziativa privata) che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che siano come tali soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, considerando pur sempre, ai fini della valutazione dell'immobile nella fattispecie concreta, il diverso grado di commerciabilità ed il diverso livello di apprezzabilità dello stesso, in ragione della sua specifica destinazione (Principio enunciato in relazione a suolo destinato dal P.R.G. a "manifestazioni all'aperto" e del quale il giudice del merito, la cui sentenza è stata cassata, aveva valorizzato la sola edificabilità "di fatto").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9075
    Data del deposito : 21 giugno 2002

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