Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1999, n. 8791
CASS
Sentenza 19 agosto 1999

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Nel caso in cui, con la sentenza di primo grado, venga riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, il rinnovo spontaneo da parte dell'Inps dell'assegno ordinario dopo la scadenza triennale ex art. 1 comma settimo legge 222/84, non costituisce acquiescenza, perché detto rinnovo può ritenersi atto incompatibile con la volontà di impugnazione solo ove emesso successivamente alla pubblicazione della sentenza ed anteriormente all'effettivo esperimento del gravame; il rinnovo dell'assegno non può neppure giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere allorché il diritto venga riconosciuto dall'Istituto per un periodo diverso da quello richiesto con la domanda giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1999, n. 8791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8791
    Data del deposito : 19 agosto 1999

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