Sentenza 19 agosto 1999
Massime • 1
Nel caso in cui, con la sentenza di primo grado, venga riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, il rinnovo spontaneo da parte dell'Inps dell'assegno ordinario dopo la scadenza triennale ex art. 1 comma settimo legge 222/84, non costituisce acquiescenza, perché detto rinnovo può ritenersi atto incompatibile con la volontà di impugnazione solo ove emesso successivamente alla pubblicazione della sentenza ed anteriormente all'effettivo esperimento del gravame; il rinnovo dell'assegno non può neppure giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere allorché il diritto venga riconosciuto dall'Istituto per un periodo diverso da quello richiesto con la domanda giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1999, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 19 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO IN, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in calce a copia del ricorso notificato;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 368/96 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 12/06/96 R.G.N. 1070/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato IN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 9/20 giugno 1989 il Pretore di Avezzano, in accoglimento della domanda proposta da OS RT, ha condannato l'Inps a corrispondergli la "pensione di invalidità" a decorrere dal 1.2.1985.
In accoglimento dell'appello dell'Inps, il Tribunale di Avezzano, con sentenza 15/maggio/12 giugno 1996 n. 368, in riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda dell'OS.
Rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha rilevato, su tale base, che le patologie lamentate dall'OS (che non indicava) sono effettivamente esistenti, ma erano state sopravvalutate dal primo ctu. Il ctu in grado di appello, pur affermando l'esistenza di un discreto quadro patologico, non gli attribuiva una rilevanza tale da superare la soglia invalidante, ne' carattere usurante.
Il Tribunale dichiarava che non sussistevano valide ragioni per discostarsi della conclusioni del ctu, anche perché le parti non aveva formulato osservazioni specifiche sul punto ne' aveva dedotto circostanze nuove tali da comportare la necessità di una revisione della situazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'OS, con unico motivo, con atto notificato il 21 e 23 marzo 1997.
L'Inps non si è costituito.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, dell'art. 1 Legge 12 giugno 1984, n.222 e dell'art. 329 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto due distinti profili.
Sotto il primo, preliminare, profilo, anche se trattato dal ricorrente in secondo luogo, l'OS si duole che il Tribunale non abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 329 1^ comma c.p.c (o la cessazione della materia del contendere), per intervenuta acquiescenza, costituita non dal fatto che l'Inps abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado, corrispondendo all'OS l'assegno ordinario di invalidità, ma dalla decisione dello stesso Inps di rinnovare l'assegno stesso alla scadenza del primo triennio, decisione spontanea e non obbligata dalla sentenza pretorile.
Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che il ctu di secondo grado ha formulato diagnosi di equivalente ecografico di steatosi epatica, lieve artrosi del rachide, esiti di interventi operatori sullo stomaco e sul piloro, ritenendo che la capacità di lavoro era ridotta al 50%; con lavoro di manovale non usurante. Si duole che non abbia tenuto conto di una pancreatite (più -volte riscontrata e certificata in strutture sanitarie pubbliche e dai relativi medici;
nel 1982 all'Ospedale di Tagliacozzo, nel 1984 all'Ospedale S. Giovanni di Roma, e nel 1988 ancora dal Primario di questo ospedale), il cui mancato rilievo da parte del ctu era stato denunciato dall'OS con memoria autorizzata dopo il deposito della ctu, infermità che il ricorrente riteneva avesse carattere decisivo sia per la pensione di invalidità nel 1982 sia, dopo il 1984, per l'assegno di invalidità, e rendeva decisamente usurante il lavoro di manovale.
A riprova di tale carattere decisivo, il ricorrente aggiungeva la circostanza che l'Inps, come narrato sotto il primo profilo, aveva spontaneamente rinnovato l'assegno ordinario di invalidità alla prima scadenza.
Il motivo, sotto entrambi i profili, non è fondato.
Come lo stesso ricorrente riconosce, non importa acquiescenza avere dato esecuzione a sentenza provvisoriamente esecutiva (Cass. 92/ 2823, 91/ 5068); perciò egli individua l'acquiescenza nell'avere rinnovato l'assegno ordinario di invalidità alla sua scadenza triennale. Ma a tale riguardo occorre ricordare che l'atto o comportamento che integrerebbero l'acquiescenza devono essere successivi alla pubblicazione della sentenza e anteriori all'effettivo esperimento del mezzo di impugnazione (Cass. 95/80 79, 95/ 6698, 82/ 574 sull'inammissibilità dell'acquiescenza preventiva v. Cass. 74/2870). Non si può perciò dichiarare l'inammissibilità dell'appello per acquiescenza, perché questa, nella stessa prospettazione del ricorrente, sarebbe costituita da un fatto (rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità) in rapporto temporale con la proposizione dell'impugnazione non idoneo.
Il comportamento materiale, se successivo, può giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come richiesto altresì dal ricorrente, ma tale effetto non può ritenersi verificato per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità per un periodo di tempo diverso da quello della domanda giudiziale.
Quanto alla seconda doglianza, dalla stessa formulazione del ricorso (in particolare pag. 6) risulta con certezza che la consulenza tecnica d'ufficio di secondo grado (della quale questa Corte non può prendere cognizione diretta essendo denunciato un vizio in judicando, la cui esistenza deve risultare dallo stesso ricorso, per il principio di autosufficienza) ha esaminato la lamentata pancreatite, valutandola come non esistente.
La doglianza, risolvendosi in un diversa valutazione delle risultanze dell'accertamento peritale, è inammissibile in questa sede di legittimità, in base al principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente riportato in maniera adeguata le valutazioni del ctu in ordine alla pancretatite, e le ulteriori sue considerazioni, al fine della valutazione della decisività degli elementi che il Tribunale, secondo la sua doglianza, avrebbe omesso di valutare.
Il ricorso va pertanto respinto.
A norma dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1999