Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16036 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 60 36/0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SU CASSAZIONE Oggetto 101cds. EZIONE PRIMA CIVILE aposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19595/00 ott. Giovanni -LOSAVIO Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Cron. 32645 - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere Ud. 29/04/2003 -Consigliere- Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CE SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso l'avvocato EUGENIO MERLINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO SOLLAZZI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI PAVIA;
intimato - avversO la sentenza n. 70/00 del Giudice di pace di 2003 PAVIA, depositata il 18/05/00; 1114 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato MERLINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo RI LA si opponeva alle cartelle esat- л toriali notificate dalla spa Esattori per il Comune di Pavia con le quali le si intimava il pagamento di £.
8.018.600 a titolo di sanzioni, interessi e spese se- guite a più infrazioni del Codice della Strada. Nel contraddittorio delle parti il giudice di Pace respingeva l'opposizione. Riteneva legittime le notifi- cazioni delle cartelle benché prive della sottoscri- zione degli accertatori in quanto eseguite con siste- ma meccanizzato. Riteneva quindi che il Comune non era incorso nella decadenza di cui all'art 17 della legge n. 603 del 1973 la quale non si applica alla materia di cui si tratta. Ricorre per cassazione con tre motivi la Uccella- tori. Motivi della decisione. infondato il primo motivo con il quale la 1. E' 2 ricorrente lamenta la motivazione omessa , insufficiente e contraddittoria sui punti in controversia. Afferma che ad onta della apparenza grafica la sentenza impu- gnata è solo un'elencazione delle ragioni delle parti che non consente il controllo sul percorso logico del giudice del merito. Osserva il collegio che come si è riassunto in narrativa la sentenza impugnata, peraltro diffusa nel dare conto delle prospettazioni delle par- ti, ha motivato sulle ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto irrilevante la mancata firma da parte dei funzionari accertatori ed insussistente la affermata decadenza dal potere di sanzionare.
2. E' infondato il secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 101 cds e degli artt. 149 e 148 cpc conseguenti al mancato rispetto delle norme sulla no- tificazione degli atti che impongono la datazione e la firma da parte del funzionario responsabile. Questa corte ha da tempo dato luogo ad un orientamento che il collegio condivide secondo il quale, come ha notato il giudice di Pace, la necessità della sottoscrizione vie- ne meno nel caso di atti redatti con sistemi meccaniz- zati, cosi traendosi dalla interpretazione sistematica 383, 384, 385 del rela- degli artt. 200 e 201 Cds e ' (cass. n. 10015 del regolamento di esecuzione tivo 3 2002).
3.E' infondato il terzo motivo con il quale la Uc- cellatore lamenta la violazione dell'art 206 cpc e dell'art 27 della 1. n 689 del 1981 che rinviando al testo unico sulle imposte dirette , imponeva per i cre- diti da sanzioni di cui si tratta la inscrizione a ruo- lo entro il 31 dicembre 1998 e non entro il 31 dicembre successivo come ritenuto dal giudice di pace. Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha dato luogo sul punto ad un orientamento che il collegio condivide se- condo il quale la decadenza vigente per la materia del- le imposte dirette non concerne la riscossione delle pecuniarie somme dovute per sanzioni amministrative (cass n. 5071 del 2001).
4. Il ricorso deve essere respinto. Non deve darsi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che la parte intimata non ha spiegato attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma il 29 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Misent Giuseppe Maria Berruti Giovanni Losavio плоский CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato Cancelleria 2 ANGELLIERE