Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6807
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Utilizzo del fornelletto a gas e accessori per l’intera giornata

    Il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo, disponendo che la Casa di reclusione consenta al detenuto la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l’arco dell’intera giornata.

  • Accolto
    Erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che le limitazioni orarie alla cottura dei cibi devono uniformarsi alle possibilità accordate all'intera popolazione carceraria e non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen., a meno che non vi siano giustificate ragioni logistiche e organizzative. Nel caso specifico, l'Amministrazione aveva addotto motivazioni concrete e logiche relative alla collocazione in celle singole e alla minore partecipazione ad attività trattamentali per i detenuti in regime ex art. 41-bis, che giustificavano la differenziazione. Il Tribunale di sorveglianza non ha fornito argomenti idonei a dimostrare la natura discriminatoria della regolamentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6807
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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