Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2001, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' INN6056 01 REPUBBLICA ITA AN LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 7081/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere 8640/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 13060 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 12/02/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BA DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TIRELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO MONTISCI, GIUSEPPE LONGHEU, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OFFICINE MECCANICHE FERRERO SPA;
- intimate e sul 2° ricorso n° 08640/00 proposto da: ING. ROSSETTI TRATTAMENTO ACQUE SPA, già OFFICINE elettivamente domiciliato inMECCANICHE FERRERO SPA 2001 ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato 721 -1- BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIOVATI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BA DI;
- intimato avverso la sentenza n. 22/00 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 20/12/99 R.G.N. 18/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi;
per il rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Oristano, Sezione distaccata di Macomer, del 16 luglio 1993 il signor RI DI impugnava il licenziamento intimatogli in periodo di prova dalle Officine Meccaniche Ferrero spa, da cui era stato assunto in qualità di direttore tecnico dell'impianto inceneritore dei rifiuti solidi che veniva gestito dalla società su appalto del Consorzio Industriale di Macomer;
assumeva il ricorrente di essere stato assunto con lettera del 25 gennaio 1993, di avere preso servizio 1'8 marzo successivo con passaggio diretto dalla BI DR spa;
che la sua assunzione non era risultata gradita ai dirigenti del Consorzio, tanto che il 16 marzo dello stesso anno gli era stata consegnata dal dipendente DE IA una nuova lettera di assunzione, datata 5 marzo, la quale, a differenza della precedente, prevedeva il periodo di p prova;
assumendo che il licenziamento intimatogli il 9 luglio successivo era ingiustificato, nonché fondato su patto di prova posteriore al contratto e quindi nullo o determinato da motivo illecito, il RI chiedeva di essere reintegrato nel posto di lavoro e di essere risarcito di tutti i danni. Costituitasi la società che si opponeva alla domanda, il Pretore, con sentenza del primo marzo 1999, pur ritenendo valido il patto di prova, in quanto precedente all'inizio del rapporto di lavoro, affermava tuttavia la illegittimità del licenziamento perché determinato da motivo estraneo alla prova e quindi illecito. Sull'appello principale della società e di quello incidentale del RI, il Tribunale di Oristano, con sentenza del 20 dicembre 1999, riformando la statuizione di primo grado, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo. Il Tribunale nell'escludere la fondatezza delle censure proposte con l'appello incidentale che riteneva ammissibile in quanto ritualmente depositato in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ancorché notificato 1 successivamente - in primo luogo negava che la lettera di assunzione datata 5 marzo 1993 fosse stata consegnata il giorno 16, poiché il teste DE IA aveva affermato che era stato lo stesso RI ad insistere affinché la consegna risultasse avvenuta a quella data e quindi riteneva indimostrato che il patto di prova fosse stato apposto successivamente al contratto;
affermava poi che nello stesso patto le mansioni oggetto della prova erano state ben specificate, essendosi fatto riferimento alle mansioni di direttore tecnico dell'impianto inceneritore. Indi, disattendendo la contraria tesi del lavoratore, affermava - fondandosi sul tenore letterale degli scritti - che il contratto di lavoro era quello di cui alla lettera del 5 marzo 1993, e non quello, privo del patto di prova, del 25 gennaio precedente giacché, quest'ultimo, pur essendo completo di ogni elemento contrattuale, conteneva solo un impegno ad assumere, a differenza dell'altro che invece confermava espressamente l'assunzione. Il Tribunale escludeva altresì che il passaggio diretto dalla DR spa alle Officine Meccaniche Ferrero, presupponendo il contestuale intervento dei tre soggetti interessati, collocasse la conclusione del contratto in data antecedente al 5 marzo, sul rilievo che il contratto si era concluso con l'ultima manifestazione di volontà, quella della DR, intervenuta proprio il 5 marzo;
quanto alla durata del patto di prova, ritenevano i giudici di merito che la stessa fosse stata correttamente determinata in sei mesi, tale essendo la previsione del contratto collettivo per la sesta categoria, in cui il RI doveva essere inquadrato;
quanto infine alla affermazione del RI di non avere mai sottoscritto il patto di prova di cui alla lettera del 5 marzo, il Tribunale rilevava che non era stato proposto alcun motivo d'appello sul fatto che la sottoscrizione dell'atto, su cui si fondava la sentenza di primo grado, fosse stata disconosciuta, ed aggiungeva che la querela di falso preannunciata non era poi stata proposta. Indi, in accoglimento dell'appello principale, il Tribunale affermava la legittimità del licenziamento, sul rilievo che il recesso del datore nel periodo di prova non richiede alcuna motivazione, ma grava sul lavoratore che ne deduca 2 la nullità, l'onere di provare il positivo superamento della prova e quindi nella specie, non solo la capacità tecnica all'interno dell'impianto(che non era contestata), ma anche la capacità di condurre relazioni e contatti con i terzi con cui l'attività dell'impianto doveva interagire, facendo parte dell'oggetto della prova anche questo elemento. Avverso detta sentenza propone ricorso il RI affidato ad otto motivi. Resiste la spa Ing. Rossetti RA UE (già Officine meccaniche Ferrero spa) con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Ancora in via preliminare va respinto il ricorso incidentale in cui si deduce l'inammissibilità dell'appello incidentale per essere stato notificato solo otto f giorni prima dell'udienza di discussione e quindi non nel termine di dieci giorni prima prescritto dall'art. 436 terzo comma cod. proc. civ.. E' infatti principio consolidato, cfr. tra le tante Cass. 8 febbraio 1999 n. 1081, che nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioe' almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dello adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine. In tal senso sono stati valorizzati sia il tenore letterale della disposizione di legge, sia elementi di ordine sistematico ( quali la brevita' del termine a disposizione della parte interessata per l'esecuzione di adempimenti che possono risultare di difficile esecuzione), e la necessita' di preferire un'interpretazione che escluda ragioni 3 di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della notificazione dell'atto di appello, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto vivente. Ne consegue che in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, così come in caso di notificazione invalida, il tribunale deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci. Nella specie l'appellante principale aveva chiesto un congruo rinvio, con il che rinunziava alla ulteriore notifica. Con il primo motivo di ricorso il RI denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che oggetto della prova fossero anche le mansioni da svolgersi all'esterno dell'impianto, e cioè la gestione dei rapporti con il Consorzio, i Comuni e la Usl;
ciò sarebbe contraddetto sia dal fatto che la qualifica di "direttore tecnico” non comprende la gestione di rapporti esterni, riservati in genere ad altra figura professionale, sia dal fatto che il teste LI aveva dichiarato solo di "presumere", che il RI avesse avuto rapporti con gli enti esterni , sia dal fatto che il medesimo LI aveva dichiarato di essere stato lui il responsabile dell'impianto nei confronti del Consorzio. Il motivo non merita accoglimento poiché le motivazioni addotte dal Tribunale - e cioè che data la natura dell'impianto ed il suo impatto sul territorio, anche solo per gli aspetti di carattere tecnico sarebbero stati necessari contatti e rapporti soprattutto con enti pubblici non sono affette da vizi né logici né - giuridici e rimangono nell'ambito di apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile in questa sede di legittimità. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2732, 2735, 1417 e 2607 cod. civ. nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso che il patto di prova fosse stato stipulato successivamente all'inizio del rapporto, mentre ciò sarebbe dimostrato dalla dichiarazione a firma di DE IA di avere consegnato la lettera del 5 marzo, contenente il patto di prova, in data 16 marzo;
la dichiarazione del DE IA, che aveva agito come rappresentante della società, costituirebbe confessione rispetto alla quale sarebbe da escludere ogni vizio del consenso, non potendo lo stesso, in quanto responsabile amministrativo dell'azienda, aver nutrito alcun timore reverenziale. p Anche questo motivo deve essere rigettato, perché il Tribunale si è fondato proprio sulla deposizione del teste del IA per escludere la stipulazione del patto di prova dopo l'inizio del rapporto, avendo il medesimo teste dichiarato che era stato proprio l'attuale ricorrente ad insistere affinché venisse apposta questa dicitura. Si tratta quindi di scrittura proveniente da un terzo (posto che non fu mai allegato in sede di merito che egli agisse come rappresentante della società) che fa prova in giudizio solo se espressamente confermata. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 cod. civ e difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso che le mansioni oggetto della prova, direzione tecnica dell'impianto, non abbisognassero di ulteriori specificazioni, mentre, secondo la prospettazione del ricorrente, l'indicazione non era sufficientemente specifica, stante l'ampiezza del potere di recesso datoriale nel periodo di prova. Anche questa censura non merita accoglimento, non essendo ravvisabile alcun difetto nel rilievo del Tribunale per cui, risultando che la prova doveva essere espletata per le mansioni di direttore tecnico dell'impianto inceneritore di Macomer, non si vede quale altra maggiore specificazione avrebbe dovuto essere espressa nella lettera di assunzione. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 1362 cod. civ. ed ancora difetto di motivazione, per avere il Tribunale interpretato il contratto del 25 gennaio come contratto preliminare e quello del 3 marzo coma definitivo, senza spiegare il criterio discretivo utilizzato;
viceversa il primo contratto era quello definitivo con fissazione di un termine per l'efficacia, mentre quello successivo aveva lo scopo di anticipare all'8 marzo il momento di efficacia e di introdurre a posteriori un patto di prova originariamente mancante, come comprovato dal fatto che egli si era dimesso dalla spa BI DR il giorno 28 gennaio, il che non avrebbe fatto se non fosse stato sicuro dell'esistenza di un contratto p definitivo. Neppure questa censura può essere accolta perché, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale ha esplicitato i motivi che lo hanno condotto a ritenere che il contratto di gennaio fosse un preliminare e quello del marzo il definitivo fondandosi sul tenore letterale dei due contratti, perché nel primo si assumeva solo “l'impegno ad assumere" mentre nel secondo si confermava propriamente e direttamente l'assunzione. Con il quinto motivo si denunzia ancora difetto di motivazione per non avere il Tribunale considerato che il contratto complesso relativo al passaggio diretto dalla DR era costituito dall'accordo tra lui e le Officine Meccaniche del 25 gennaio e da altro negozio bilaterale rappresentato dalle dimissioni da lui presentate alla DR il 28 gennaio. La censura non può essere accolta perché il Tribunale ha considerato che la dichiarazione di passaggio della BI DR portava la data del 5 marzo e da ciò ha tratto ulteriore elemento per far decorrere il contratto con le Officine Meccaniche Ferrero alla data medesima, perché solo in quel giorno era intervenuta la volontà del precedente datore di lavoro. In tale contesto la data di presentazione delle dimissioni presso il precedente datore di lavoro non assume valore decisivo per inficiare la ricostruzione operata dal Tribunale, ossia per condurre a fissare la decorrenza del contratto con le officine Meccaniche in data anteriore alla dichiarazione di passaggio della DR. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell' art. 1362 cod. civ. nonché difetto di motivazione, per avere il Tribunale Prova, ritenuto applicabile il periodo di preavviso di sei mesi previsto dal CCNL per la sesta e settima categoria;
viceversa, sostiene il ricorrente, essendo egli OV inquadrato nella categoria dei “quadri”, il periodo di preavviso doveva essere determinato in tre mesi, come previsto dal CCNL per tutte le altre categorie, così andando ultra petita e modificando in peius la categoria assegnata. Il motivo non può essere accolto per incompletezza della censura. II Tribunale infatti ha inserito il ricorrente nel sesto livello, nella cui for declaratoria sono compresi gli impiegati tecnici e amministrativi che svolgono funzioni direttive o richiedenti particolari capacità e preparazione, dotati di un notevole margine di autonomia con il solo limite del rispetto delle direttive generali. In tale declaratoria potrebbe quindi essere teoricamente compresa anche la categoria dei quadri, per cui nel motivo di ricorso avrebbe dovuto essere espressamente precisato che la categoria di quadro non rientrava né nel sesto né nel settimo livello, per i quali era previsto dal contratto collettivo il periodo di prova di sei mesi. Con il settimo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ. perché, avendo egli impugnato di falso la lettera di assunzione del 5 maggio 1993 per travolgere il collegamento tra la propria sottoscrizione ed il patto di prova, il Tribunale aveva omesso di procedere all'interpello di controparte per poter poi autorizzare la presentazione della querela di falso, ritenendo erroneamente che la stessa querela dovesse essere proposta personalmente dal RI, senza previo interpello né autorizzazione. Il motivo non è fondato, giacché prima di procedere all'interpello la querela di falso deve essere necessariamente già stata presentata, essendo incongruo richiedere alla parte se intenda avvalersi del documento da lei stessa prodotto in giudizio prima che l'autenticità dello stesso sia stata formalmente disconosciuta. Solo dopo l'esaurimento di questa fase segue il provvedimento giudiziale di ammissione della querela, che è subordinato alla verifica sulla rilevanza in giudizio del documento. Con l'ottavo ed ultimo motivo si denunzia violazione dell'art. 2702 cod. civ e difetto di motivazione, perché la sua contestazione del documento del 5 marzo verteva sulla veridicità del contenuto, assumendosi che il patto di prova era stato apposto in momento successivo alla sua sottoscrizione, per cui non era necessaria la querela di falso ed il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i dedotti elementi sintomatici della falsità della scrittura, come N la diversità grafica degli elementi inseriti nel documento, in cui il patto di prova risulta in parte dattiloscritto, in parte scritto a mano nell'ambito di un documento redatto al computer, l'assenza di clausole nella copia a lui consegnata. Neppure questo motivo può essere accolto trattandosi, secondo la prospettazione del ricorrente, non di falsità ideologica (per impugnare la veridicità di quanto dichiarato) ma di falsità materiale del documento, che sarebbe stato alterato con l'inserimento del patto di prova in momento posteriore alla sottoscrizione. Era dunque necessaria la querela di falso per rompere il collegamento , quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Conclusivamente entrambi i ricorsi vanno rigettati. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2001. 3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE таша Је Гиза Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2001 M oggi, E R P IL CANCELLIERE T R O N E T O G I D , IL PRESIDENTEPRESIDENTE O L 3 L 3 O 5 0 B 1 . I . A N T D S S R A 3 A A T ' T 7 S - L , L 8 O A - E P S 1 E D M 1 P I I S S I E A N N D E G G S E G O I T E A L N A E D O S A E T E L , T I L O R E R I T D D S I O G E R